rospan

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Diverso è il discorso per l'aspetto estetico: occorre che il balcone sia ridotto molto peggio di quello che si vede dalle tue foto per imporre al proprietario di riparare il balcone per una questione di decoro dell'edificio.
...non mi sembra di aver mai parlato di decoro....bensì di pietre che cadono...e che ancora non sono state rimosse da chi di dovere.
 

domenico10

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gent.le sig.ra rospan, dalla osservazione delle foto e dalla vostra dichiarazione di proprieta esclusiva del pt, compreso terrazzo e giardino, sembra da escludersi un coinvolgimento dell'ente condomio. non si tratterebbe di gestione di cose comuni, soggette ai fini ripartitori al riferimento delle tabelle millesimali. ma il tutto è riconducibile ad una problematica tra soggetti singoli, per analogia una problematica simile al regolamento dei confini. e tra i due interessati che si apre e si chiude la controversia. il condominio in estrema ratio, potrebbe per motivi estetici, di decoro generale e molto alla larga per problemi strutturali, obbligarvi ma solo una volta stabiliti i diritti di prop. esclusiva a riparare i danni alla integrita del balcone. ma, ripeto non sembra una problematica da includere nella casistica delle cosidette cose comuni.il distacco dei calcinacci è all'intradosso del balcone, che sicuramente viene utilizzato dal piano primo, ma, sembra il balcone stesso, fungere da aggetto o pensilina utile anche al pt.
 

rospan

Membro Attivo
Proprietario Casa
gent.le sig.ra rospan, dia comunque uno sguardo all'art. 1125 del c.c.potrebbe essere di qualche utilità.
Infatti, la proprietà del balcone spetta al proprietario dell immobile dello stesso balcone . Ma in modo truffaldino, si sono fatti da soli un’assemblea ( amministratore connivente e proprietario ) per far apparire la cosa “condominiale” e spalmare la spesa su tutti . Ecco perché impugno il verbale di “ assemblea” ( oltre a non avere nè minimo legale nè millesimi citati, ma solo ripetizione spese senza neanche un dettaglio della ditta !
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
ribadisco che, le cose comuni devono essere inequivocabilmente indicate sul regolamento condominiale, sui titoli di proprieta ecc. inoltre nella mia esperienza professionale, prima di stabilire se un bene immobile, per accessorio che sia, abbia natura comune o esclusiva, devo per forza di cose esaminare i documenti probatori ( quelli suddetti) e altri documenti avente valore legale. non posso "creare" una comunanza se questa ha natura di bene esclusivo, non soggetto alla gestione delle cose comuni. non vorrei appesantirla oltre con il consiglio legale. ma se ha pazienza consulti l'elenco anche se non esaustivo delle cose comuni, di cui all'art. 1117 del c.c.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
inoltre una assemblea di condominio deve rappresentare la maggioranza finanziaria degli inquilini e anche la esecuzione dell'ordine del giorno va votata con la maggioranza qualificata. il tutto con preavviso congruo e secondo avviso, prima della discussione condominiale. inoltre mi pare che, oggi, l'amministratore di condominio abbia obbligo di iscriversi ad apposito albo, e debba possedere determinati requisiti professionali, anche se di questo non ne sono certo.
 

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