fino

Membro Attivo
Buongiorno a tutti, sto vendendo la nuda proprietà dei miei immobili a mio figlio (vera vendita su prezzo valutato da tre distinte agenzie immobiliari, pagata con suo denaro) e nell'atto preliminare di vendita, mio figlio mi ha versato come caparra 3.000,00 euro con assegno bancario, datato 09 gennaio 2012, senza la dicitura non trasferibile, perchè i suoi assegni indicavano come limite 12.500,00 euro e non era aggiornato sui nuovi limiti. Il notaio mi diceva di recarmi comunque in banca e di seguire eventuali indicazioni in merito, ma allo sportello mi facevano solo firmare l'assegno sul retro senza avvertirmi di questi nuovi limiti e dell'obbligo della dicitura "non trasferibile". Da informazioni presso le banche interessate mi risulta che l'assegno, presentato da me in banca, il 10 gennaio 2012, è stato autorizzato dalla banca di mio figlio il giorno 11 gennaio 2012 e la mia banca mi dava la disponibilità con valuta del 13 gennaio 2012.
Posso stare tranquillo o posso/devo fare qualcosa per evitare eventuali sanzioni? Grazie.
 
J

JERRY48

Ospite
penso che dopo verifica arriverà sanzione pecuniaria, anche se le due banche non hanno controllato come di dovere.
agli sportelli chi c'erano due neo assunti o dicasi novellini?
 
J

JERRY48

Ospite
la sanzione pecuniaria è dall'1% al 40% dell'importo trasferito.
secondo la legge 698/81 art. 16 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
quindi come vedi non è proprio un macigno che si è abbattuto sulla vostra testa;)
saluti
JERRY 48
 

fino

Membro Attivo
Ti ringrazio, ma mi fanno notare che il ministero dell’economia e delle finanze potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del traente, dall’1% al 40% dell’importo trasferito, come dici tu, ma comunque non inferiore a 3.000,00 euro. Scusami se non ho ancora le idee chiare e la mia insistenza è dovuta solo per avere una corretta informazione. E' sempre valido l'art. 16 della legge 698/81 che prevede una sanzione dall'1% al 40% se per il Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 - Antiriciclaggio e il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la sanzione prevista non può essere, comunque, inferiore a 3000,00 euro? Dal 06 dicembre 2011 sono ancora validi gli articoli della Legge 698/81? Grazie.
 

fino

Membro Attivo
C'è ancora una cosa che non ho capito, qualcuno ha risposto in questi termini """Non sono invece sanzionabili del tutto le infrazioni al limite dei mille euro commesse dopo il 06 dicembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012. La contestazione della sanzione può avvenire da parte del ministero o della guardia di Finanza nei 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte di banche o Poste, dell'infrazione rilevata""". Cosa vuol dire non sono sanzionabili del tutto? L'infrazione che mi riguarda è stata commessa con assegno datato 09 gennaio 2012 e incassato con valuta del 13 gennaio 2012, cioè nel periodo che va dal 06 dicembre al 31 gennaio 2012 in cui le infrazioni "non sono sanzionabili del tutto". Grazie.
 

Giovanni de Matteis

Nuovo Iscritto
Ma vi pare che la Guardia di Finanza vada a controllare presso le Banche tutte le transazioni finanziarie effettuate ? Sono le Banche che dovrebbero segnalare dubbi e irregolarità documentabili in odore di riciclaggio o altro, nel caso di specie gli Istituti di credito interessati non faranno un bel niente anche perchè la loro condotta non è stata assolutamente fiscale o vessatoria.
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
In effetti le banche non si passano materialmente il pezzo di carta in tempi brevi, ma funziona tutto elettronicamente tramite flussi informatici, ed infatti non sarebbe possibile che in 2 o 3 giorni ci sia il versamento dell'assegno alla filiale, la spedizine della filiale alla sede, questa che invii l'assegno alla sede della banca del trente, questa che la invii in agenzia e che materialmente venga controllato l'assegno (soprattutto la firma).
La banca nella quale ha versato l'assegno non ha rilevato problemi, la banca del traente farà probabilmente lo stesso.
Io non mi fascerei la testa adesso, il beneficiario lo ha incassato, il traente non ha problemi da sollevare, se facessero un eventuale controllo e riscontrassero la mancanza e qualcuno decidesse che deve pagare allora pagherebbe quello che ora teme.
Luigi
 
J

JERRY48

Ospite
fino, stai tranquillo, mi spiego:
anche se è cambiata legge riducendo da 2.500 euro a 1.000 euro la soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo di tracciabilità (D.L. 284/2011), la tracciabilità dei pagamenti non vuolo dire che l'operazione venga segnalata come sospetta. la segnalazione dalle banche deve essere effettuata alla UIF (Ufficio Italiano Cambi) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che si tratti di tentate operazioni di riciclaggio. in caso dell'obbligo di segnalazione sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie
la sanzione è compresa tra l'uno ed il 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. la violazione potrà essere oblazionata con il pagamento di una somma pari al 2%. è consentita per violazioni sino a 250.000 euro.

in conclusione, a mio parere, non dovresti preoccuparti perchè è la banca che valuta la vostra operazione e segnala l'anomalia all'U.I.F. anche se ripeto hanno fatto loro la leggerezza di accettare l'assegno senza dicitura "non trasferibile".
 

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