gandoo17

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,

Io e la mia famiglia stiamo per ereditare degli appartamenti in una corte, e vorremmo, appena diventeremo a tutti gli effetti i proprietari sistemare alcune cose che ( a nostro modo di vedere) attualmente non vanno.

Purtroppo, parlando con gli altri proprietari, abbiamo capito che le modifiche che vorremmo effettuare sono osteggiate dagli altri condomini.
Per meglio dire, non osteggiano i lavori, ma osteggiano la nostra idea di dividere le spese.

Esempio di spese :

* Rifacimento spiazzo comune ( attualmente in terra battuta e "maleodorante"
* Assegnamento posti auto ( attualmente sosta selvaggia)
* Posizionamento sbarra di ingresso ( attalmente chi vuole entra)

Dato i punti di vista differenti, vorremmo chiedere se fosse possibile vedere una corte come se fosse un condominio, e di conseguenza poter mettere un'amministratore condominiale.

In caso affermativo :

1) Basta che solo una persona lo voglia affinchè si possa imporre?
2) La ripartizione delle spese andrebbe in base ai millesimi come nei condomini veri e propri?

Grazie mille a tutti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
NO.
La sola "corte" (se intendi uno spiazzo) non può esser considerata "condominio"...ma sarà una "comunione"...salvo inquadrare il tutto come Supercondominio qualora in un unico lotto vi siano edifici con parti in comune e parti intestae a privati diversi.

Comunque non è che con un amministratore automaticamente tu possa cambiare lo "status quo" facendo pagare anche ad altri opere che solo tu vorresti.


Ps.
Possibile che già siate un "Condominio" sepur non regolarizzato e questo sarebbe sempice da "valorizzare"...quanto al Supercondominio la cosa è un "filo" più complicata.
 

gandoo17

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ti rispondo dentro al quote, almeno rimane chiaro

NO.
La sola "corte" (se intendi uno spiazzo) non può esser considerata "condominio"...ma sarà una "comunione"...salvo inquadrare il tutto come Supercondominio qualora in un unico lotto vi siano edifici con parti in comune e parti intestate a privati diversi.

La corte di cui parlo, è uno "spiazzo" intorno a cui sono costruite delle case, la situazione è la seguente.

Intorno allo spiazzo ci sono :

* 1 Casa indipendente
* 1 Palazzina di 3 piani ( 6 appartamenti) + 4 depositini
* altri 6 appartamenti collegati uno all'altro come avveniva nelle vecchie corti lombarde ( penso anche in altri posti, ma non sono sicuro)


Comunque non è che con un amministratore automaticamente tu possa cambiare lo "status quo" facendo pagare anche ad altri opere che solo tu vorresti.

So che non posso "comandare" o "pretendere" alcunchè, diciamo che mi piacerebbe che alcune cose venissero regolamentate.
Non è obbligatorio che si faccia come dica io, ma per lo meno mi piacerebbe venisse fatto un regolamento

Ps.
Possibile che già siate un "Condominio" sepur non regolarizzato e questo sarebbe sempice da "valorizzare"...quanto al Supercondominio la cosa è un "filo" più complicata.

Quale differenza c'è tra condominio e super condominio?
In ogni caso, non penso che sia mai stato "definito condominio" in quanto questa corte esiste dai primi anni del 900, ed era abitata solo da una famiglia.
Con il passare degli anni, la corte è finita in mano a parenti sempre più lontani

Grazie mille.
 
O

Ollj

Ospite
Le case sono a sè stanti o costruite tipo villette a schiera? Vi sono altre opere comuni, tipo linea fognaria, illuminazione esterna, acquedotto, ecc..?
 

gandoo17

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le case sono a sè stanti o costruite tipo villette a schiera? Vi sono altre opere comuni, tipo linea fognaria, illuminazione esterna, acquedotto, ecc..?

Fognatura in comune
Ingresso in comune ----> un unico accesso che porta allo spiazzo
Nessuna illuminazione dello spiazzo ----> Una delle cose che vorrei mettere
Case tutte attaccate una all'altra, hanno ingressi separati, ma sono attaccate


Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Tale tipologia urbanistica configura a mio avviso ipotesi di condominio orizzontale, ex art.1117 bis
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Tuttavia come fatto presente da Dimaraz, l'avere un amministratore non risolverà di per sè la questione ipso facto: avrete bisogno della maggioranza a vostro favore e dovrete "istituzionalizzare" il Condominio
 
O

Ollj

Ospite
Ad ogni modo, anche non vi fosse condominio, vi è pur sempre possibilità di agire in base alla volontà della maggioranza; nel caso di stallo anche far nominare un amministratore per la cosa comune sub iudice
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Art.1108 CC (Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
1. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
2. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l' ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all' interesse di alcuno dei partecipanti.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ipse dixit.

E' una configurazione tipica di certe aree.
Gia esiste almeno un Condominio e pienamente valicabile il Super condominio.
Se esistono più di 8 proprietari di parti diverse puoi chiedere d'imperio la nomina di un amministratore. Se più di 10 obbligatorio anche il Regolamento Condominiale.

Comincia a cercare una rosa di aspiranti professionisti.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Leggo che Ollj ha rettificato la risposta iniziale, sulla base delle integrazioni postate da Gandoo.

Credo si possa dire che anche la sola corte possa a volte intendersi in condominio, qualora questa comunione risultasse "non divisibile" tra i comunisti. Mi pare che questa caratteristica di indivisibilità contraddistingua la differenza tra comunione e condominio.

Immagino che in questa cascina, non esistano altri accessi indipendenti: e risultare non possibile frazionare la corte.

Certo taglia la testa al toro l'esistenza di servizi comuni.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto