Gagarin

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Professionista
Un quesito "strano".
In una compravendita di immobile l'assegno di pagamento potrebbe teoricamente, legalmente e fiscalmente essere intestato al marito della venditrice, se tutte le parti fossero d'accordo, facendo registrare sull'atto gli estremi dell'assegno stesso e il fatto che l'intestatario dell'assegno è il marito?
Oppure il marito potrebbe incassare l'assegno prima del rogito eppoi, al rogito, la moglie dichiarare che il pagamento è già avvenuto, eventualmente mostrando al notaio la copia dell'assegno, da registrare nell'atto?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
In una compravendita di immobile l'assegno di pagamento potrebbe teoricamente, legalmente e fiscalmente essere intestato al marito della venditrice, se tutte le parti fossero d'accordo, facendo registrare sull'atto gli estremi dell'assegno stesso e il fatto che l'intestatario dell'assegno è il marito?
Si.
Sarebbe considerata una donazione indiretta.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La "donazione indiretta" si concretizza quando qualcuno usa le proprie risorse finanziarie per l'acquisto di un immobile che verrà rogitato ad un terzo.
Esempio il genitore che compra la casa al figlio.

Tu spieghi di un assegno dato in pagamento al coniuge della parte venditrice.

Manca il nesso casuale per definirlo donazione "indiretta" ...nei fatti è una "diretta" e pertanto soggetta alle norme relative per importi e grado di parentela.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
La "donazione indiretta" si concretizza quando qualcuno usa le proprie risorse finanziarie per l'acquisto di un immobile che verrà rogitato ad un terzo.
Non solo: è una delle possibilità, ma non l’unica.
Manca il nesso casuale per definirlo donazione "indiretta" ...nei fatti è una "diretta
Non credo: non è il venditore che da i soldi direttamente al coniuge , anche se l’obiettivo è quello di arricchire il coniuge a scapito proprio.
pertanto soggetta alle norme relative per importi e grado di parentela.
Anche qui, non direi.
l’articolo 1, comma 4-bis, del d. lgs. 346/1990 stabilisce infatti che "ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non solo: è una delle possibilità, ma non l’unica.
Mai detto che fosse l'unica...ma quella coerente con il caso in esame.


Non credo: non è il venditore che da i soldi direttamente al coniuge , anche se l’obiettivo è quello di arricchire il coniuge a scapito proprio....

La differenza sta tutta nell'atto di liberalità: un conto è pagare per donare un immobile...qui si dona il denaro e basta.
Le imposte non le paga la parte venditrice ma chi compra.
Comunque per non saper ne leggere ne scrivere ...mi tiglietei il rischio con un interpello ufficiale.
 

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