Extraterrestre

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Salve a tutti,

entro il 16 dicembre occorre pagare l’IMU. Solo che a differenza degli anni scorsi mi trovo in una situazione singolare. Ossia con un appartamento che è stato locato a canone concordato sino al 31 agosto e poi tenuto sfitto, ossia a disposizione. Sino a giugno scorso andavo su:
Calcolo IMU/TASI
per effettuare il calcolo del canone, solo che i periodi in cui andrebbe considerato adesso l’appartamento sono appunto due e non uno solo e lì non mi dà la possibilità di calcolare due periodi differenti in cui è stato tenuto l’immobile, quindi ora come calcolo l’IMU? :riflessione::occhi_al_cielo:
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Aliquota per gli appartamenti sfitti per il numero di mesi in cui l'appartamento è stato sfitto + aliquota per gli appartamenti locati a canone concordato per i mesi in cui è stato locato. Il mese si considera pieno se la situazione (locato / non locato) si protrae per più di 15 giorni.
 

uva

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lì non mi dà la possibilità di calcolare due periodi differenti
Fa due calcoli separati.

1) dal 01/01 al 31/08: 8 mesi con l'aliquota per gli immobili locati a canone concordato, considerando la riduzione "statale" del 25% oltre all'eventuale aliquota agevolata deliberata dal comune;
2) dal 01/09 al 31/12: 4 mesi con l'aliquota ordinaria (o quella maggiorata se deliberata dal Comune per gli appartamenti sfitti tenuti a disposizione dal proprietario).

Sommi i due risultati e versi quanto dovuto dopo aver detratto l'acconto già pagato.

Siccome nel 2024 è cambiata la destinazione d'uso dell'immobile, verifica se, come e quando lo devi comunicare al Comune.
A Torino, ad esempio, si deve comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo allegando copia della ricevuta di comunicazione risoluzione anticipata del contratto concordato rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La pratica si fa telematicamente sull'apposita piattaforma del Comune.
 

Extraterrestre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie mille per le gentili risposte solo che non le conosco le varie aliquote.
Ma considerando che il link del Comune di Roma inerente l’IMU che ho precedentemente riportato mi fa il calcolo dell’IMU annuale e poi fa togliere l’acconto versato, allora forse potrei determinarlo più semplicemente così.
Calcolo due volte l’IMU tramite quell’elaboratore. La prima volta a canone concordato. Il valore annuale che ottengo lo divido per i 12 mesi e poi lo moltiplico x 8 (ossia per gli 8 mesi in cui l’appartamento è stato locato a canone concordato) e me lo segno.
Poi ricalcolo l’IMU considerando questa volta l’appartamento tenuto a disposizione. Il valore annuale che ottengo anche qui lo divido per i 12 mesi e poi lo moltiplico per 4 (ossia per i 4 mesi in cui l’appartamento è stato sfitto). Sommo il valore che avevo segnato prima a questo e poi ci detraggo l’acconto versato mesi fa, credo che possa andar bene.
Okay, Uva provo a vedere se trovo qualcosa in merito alla comunicazione. Però mi ricordo che nel 2019, quando mio fratello me lo affittò, non comunicammo nulla (ma magari occorreva farlo, boh 🤷‍♂️).
Grazie ancora per il prezioso supporto e speriamo che il calcolo possa andar bene anche nella maniera semplificata da me :sorrisone:.
In fede, facciano un po’ loro :D:^^:
 

Nemesis

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Proprietario Casa
dal 2025 sarà obbligatorio comunicarle e pubblicarle nel sito nazionale
È dal 2012 che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
Dall'anno di imposta 2025 decorre l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

basty

Membro Storico
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È dal 2012 che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
Dall'anno di imposta 2025 decorre l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.
È un dato di fatto che molti comuni disattendevano l’esistente obbligo.

Ho letto che dal 2025 non potrebbero essere più applicabili aliquote non standard , se non pubblicate sul sito nazionale. È vero?
 

Nemesis

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molti comuni disattendevano l’esistente obbligo.
Art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019:
Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
in merito alla comunicazione. Però mi ricordo che nel 2019, quando mio fratello me lo affittò, non comunicammo nulla
Probabilmente perché il Comune di Roma non ha deliberato un'aliquota IMU agevolata per gli immobili locati con contratto concordato ad inquilini che li utilizzano come abitazione principale (con residenza).

In tal caso il proprietario usufruisce solo della riduzione "statale" del 25% di cui all'art. 1, c. 760 l. 160/2019. E non deve inviare alcuna comunicazione: né alla stipula né alla risoluzione del contratto concordato.
 

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