Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Diramaz vorrei capire! quindi il condomino ha diritti di ancoraggio x destinazione del padre si famiglia e stop???

Forse un altro esempio ti aiuta: pensa agli impianti condominiali o delle altre unità (tubi di adduzione acqua/gas/elettricità, riscaldamento e/o scarico) che attraversano la tua proprietà (senza essere visibili)...mica vai a protestare per la "violazione" (seppur quasi sempre non visibile/apparente) della tua proprietà privata.

Unica obiezione valida che tu potresti contrapporre sarebbe solo se chi ti ha venduto abbia contestato (non concesso) tale "abuso"...ma pare il contrario.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
specifico, questo in relazione a altri eventi
Dimaraz hai perfettamente ragione infatti io mi riferivo ad altre situazioni, quanto da me scritto è per far desistere a persone come wilma 2015 che si sentono defraudate di un loro diritto come è capitato a me ma a mie spese ho capito alla fine che in questa Italia bisogna essere: Avvocati, Dottori, Commercialisti ecc. a seconda dei casi della vita che ti capitano, con questo non voglio dire che non ci si deve fidare o "usare" la professionalità degli altri ma se si ha una forte infarinatura delle cose si riesce ad evitare o a valutare se vale la pena di combattere ho chiedere la resa perché cosi facendo ti conviene di più.:sbuffo:
 

wilma2015

Membro Junior
Proprietario Casa
La possibilità di ancorare le tende da sole alla soletta dei balconi aggettanti soprastanti, è stato oggetto di diverse controversie che hanno portato ad una certa oscillazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, segno che la questione, seppur all’apparenza banale, ha generato negli anni diverso contenzioso.

Un primo orientamento della Corte, oramai risalente, considerava il balcone aggettante come parte della facciata dell’edificio e pertanto lo andava a ricomprendere tra le parti comuni del palazzo. Da questo discendeva, come logico corollario, che era lecito il comportamento del condomino dell’appartamento sottostante che ancorava, senza autorizzazione alcuna, le proprie tende da sole alla soletta del balcone dell’appartamento soprastante, in quanto anche il condomino del piano di sotto poteva considerarsi comproprietario del balcone ad esso soprastante.

Tale orientamento è stato oramai del tutto superato dalla giurisprudenza, e le recenti pronunce (si veda per tutte Cass. Civ.,sez.II, del 30.07.2004 n.14576 e Cass. Civ.,Sez.II, n.587 del 12.01.2011), ritengono oramai come il balcone aggettante non sia elemento essenziale della facciata dell’edificio, ma una pertinenza dell’ appartamento alla quale accede. Questo nuovo orientamento fa uscire il balcone dall’insieme delle cose comuni ex. art. 1117del c.c., per farlo rientrare tra le parti dell’edificio in proprietà esclusiva al singolo condomino. Da ciò discende che il proprietario dell’appartamento sottostante, deve chiedere l’autorizzazione al vicino di casa del piano superiore per poter ancorare le tende da sole alla soletta del balcone aggettante soprastante.
Tale autorizzazione, che può essere data per iscritto oppure anche oralmente, tuttavia, trova efficacia solo tra gli attuali proprietari delle unità abitative una sovrastante all’altra, non potendo andare a vincolare eventuali futuri proprietari degli appartamenti.

Potrebbe avere efficacia anche per eventuali futuri acquirenti delle unità abitative, se i proprietari decidessero di costituire, attraverso un rogito notarile poi trascritto nella Conservatoria Immobiliare, un diritto di servitù ex art. 1027 e ss. del c.c., in forza del quale il proprietario del balcone soprastante, limitando il suo diritto di proprietà sulla pertinenza, autorizza il proprietario dell’appartamento sottostante ad agganciare le tende da sole alla soletta del proprio balcone.
L’eventualità appena descritta è, tuttavia, di scarsa praticabilità, non fosse altro per i considerevoli costi notarili a cui le parti andrebbero incontro ,e comunque non è il caso prospettato nel quesito.
Pertanto, credo vi possano essere buone possibilità di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi anche utilizzando un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., o il processo sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. del c.p.c.

Il fatto che il balcone aggettante debba considerarsi pertinenza della unità abitativa a cui accede, e, pertanto, in proprietà esclusiva al singolo condomino, ha delle importanti ricadute anche in merito alla ripartizione delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie degli stessi.
Se, infatti la giurisprudenza più risalente riteneva applicabile in tal caso l’art 1125 del c.c., e quindi la spesa di manutenzione e rifacimento della soletta del balcone aggettante doveva dividersi tra i proprietari dell’appartamento soprastante e di quello sottostante, oggi l’orientamento sul punto si è del tutto ribaltato.
I balconi aggettanti, infatti, non svolgono alcuna funzione di copertura del piano sottostante, né di sostegno dell’intero edificio: non possono, quindi, considerarsi in proprietà comune ai condomini abitanti nei piani tra di essi sovrapposti. Le spese di rifacimento della soletta, andrà di conseguenza sostenuta per intero dal proprietario della unità abitativa a cui il balcone aggettante accede.
E su questo punto andremo a discutere con la controparte in modo pacifico e disteso.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Da ciò discende che il proprietario dell’appartamento sottostante, deve chiedere l’autorizzazione al vicino di casa del piano superiore per poter ancorare le tende da sole alla soletta del balcone aggettante soprastante.
Tale autorizzazione, che può essere data per iscritto oppure anche oralmente, tuttavia, trova efficacia solo tra gli attuali proprietari delle unità abitative una sovrastante all’altra, non potendo andare a vincolare eventuali futuri proprietari degli appartamenti.
Qual’e la tua fonte, per queste affermazioni ?
Appare inverosimile che, se vende quello sopra, quello sotto debba chiedere ad ogni neo-proprietario un’autorizzazione per tenere le tende,che ha gli è stato concesso di installare.
Potrebbe avere efficacia anche per eventuali futuri acquirenti delle unità abitative, se i proprietari decidessero di costituire, attraverso un rogito notarile poi trascritto nella Conservatoria Immobiliare, un diritto di servitù ex art. 1027 e ss. del c.c., in forza del quale il proprietario del balcone soprastante, limitando il suo diritto di proprietà sulla pertinenza, autorizza il proprietario dell’appartamento sottostante ad agganciare le tende da sole alla soletta del proprio balcone.
Prova a cercare se nel tuo rogito di acquisto c’è qualche riferimento alle servitù preesistenti, come succede normalmente.
 

wilma2015

Membro Junior
Proprietario Casa
Franci63:"Prova a cercare se nel tuo rogito di acquisto c’è qualche riferimento alle servitù preesistenti, come succede normalmente."

Preciso che ho acquistato con la classica formula sul rogito "incluse tutte le servitù apparenti" e al momento del rogito, gennaio 2010, le tende da sole erano presenti e ancorate ai miei sottobalconi. Vorrei capire come questa formula autorizzi in qualche modo il condomino sottostante a tenere ancorate le sue tende da sole ai miei balconi? Sto cercando riferimenti giuridici.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Sto cercando riferimenti giuridici.

Diventa l'ennesimo "mattone" stile telenovela o "guerra e pace".

Ti avevo già indicato la traccia

Comincia dall' Art. 1062 del CC.

Il costruttore era il "padre di famiglia".


...ma forse non sei pratica nelle ricerche legali...quindi ti rimando al solito Brocardi dove trovi anche massime di Giurisprudenza:

Art. 1062 codice civile - Destinazione del padre di famiglia

Poi però mi pregio anche l'ultima considerazione: sei il "nulla" in ambito "giuridico/legale" e se pensi di diventare abile al punto di controbattere ad un avvocato di parte avversa che ha già contestato l'esito del giudicato precedente ...evidentemente vivi di illusioni.

De gustibus.
 

wilma2015

Membro Junior
Proprietario Casa
La mia testardaggine è a voler capire in caso di manutenzione dei sottobalconi, se posso pretendere la suddivisione a metà delle spese o in base a millesimi tra la sottoscritta e il condomino sottostante. Di certo non mi imbarco in una causa che mi verrebbe a costare più di una manutenzione totalmente a mio carico. Il condomino sottostante fa ora presa di posizione sul fatto che ho acquistato in seguito a lui e quindi mi devo adattare. Un poco evasiva come giustificazione.
 

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