Un giocatore

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Salve. Con la presente vorrei sapere se per la regione Lazio ci sono indicazioni circa l'obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore per gli impianti termici centralizzati (condominiali). Grazie per le risposte.
 

adimecasa

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Salvo casi particolari, in quasi tutti i condomini con riscaldamento centralizzato sono stato montate queste valvole munite di apparecchio di telelettura, e il risparmio c'è veramente, anche perché nei vani non in uso vengono chiuse queste valvole, dal primo trimestre è stato appurato che molti vani risultano a zero consumo, pertanto pagano solo il fisso
 

alberto bianchi

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Salvo casi particolari, in quasi tutti i condomini con riscaldamento centralizzato sono stato montate queste valvole munite di apparecchio di telelettura, e il risparmio c'è veramente, anche perché nei vani non in uso vengono chiuse queste valvole, dal primo trimestre è stato appurato che molti vani risultano a zero consumo, pertanto pagano solo il fisso
Sono curioso di vedere se la Aler ( o l'analoga Azienda di Roma) che gestisce 50.000 appartamenti in Lombardia rispetterà questa normativa. Norme, norme, norme...
 

Dimaraz

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Salvo casi particolari, in quasi tutti i condomini con riscaldamento centralizzato sono stato montate queste valvole munite di apparecchio di telelettura, e il risparmio c'è veramente, anche perché nei vani non in uso vengono chiuse queste valvole, dal primo trimestre è stato appurato che molti vani risultano a zero consumo, pertanto pagano solo il fisso

Non vorrei passare per il solito contestatore...e riporto quanto ribattutomi da certi "sesperti" quando (in altri idi) contestavo il loro supposto divieto al distacco:
-in un Condominio non dovresti (condizionale) tenere chiusi i termosifoni...perchè equivale a "furto" di calore.

Pari al 5% - 10% dell'importo del consumo di gas, pro-quota millesimale.
Esempio con il 5%.
Importo consumo gas: € 10.000, m/m 100.
Fisso = 100/1.000 * 5% * 10.000 = solo € 50.

Io so di "fissi" ben più alti. Si riportano criteri di calcolo dove il peso del "consumo personale rilevato" non supera il 70%.
 

Luigi Criscuolo

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Con la presente vorrei sapere se per la regione Lazio ci sono indicazioni circa l'obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore per gli impianti termici centralizzati (condominiali).
Delibera della Regione Lazio n.° 133 del 20/03/2014
Art. 41.
comma 2, Sono modificate le seguenti disposizioni:
lettera h) all’articolo 2, comma 41, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011
- art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), le parole: “di Roma e Frosinone è prorogato al 31 dicembre 2015.” sono sostituite dalle seguenti: “dell’intero territorio regionale è prorogato al 1° settembre 2017”;
 

Luigi Criscuolo

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Io so di "fissi" ben più alti.
Delibera della Giunta Regionale Lombarda del 30 novembre 2011 n. IX/2601 ha adottato il sistema percentuale per calcolare la quota fissa che può raggiungere il 30%.
Comunque ritengo utile la lettura di un articolo redatto da
Mattia Merlini CTI – Comitato Termotecnico Italiano
Articolo pubblicato sulla rivista mensile del CTI “Energia e Dintorni. Il CTI informa”, del mese di maggio 2014.
Qui c'é uno stralcio.

"La ripartizione della spesa totale e alcuni chiarimenti sull’applicazione della UNI 10200: una doverosa precisazione, prima di illustrare i principi della norma sulla ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria, consiste nel fatto che la UNI 10200 è stata pubblicata nel rispetto del principio – insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) – secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Tale principio è contenuto in una norma imperativa e pertanto non derogabile nemmeno con l’unanimità dei condomini; qualsiasi indicazione contrattuale controversa, all’articolo 26 comma 5 della Legge n.10/1991, è da considerarsi nulla. È pertanto opportuno che per il calcolo dei “consumi effettivi” e il loro riparto si utilizzi la norma tecnica di settore, ovvero la UNI 10200, anche perché chi la applica ha la cosiddetta presunzione di esecuzione e regola d’arte.
Il principio su cui si basa la UNI 10200 è la ripartizione del costo del calore prodotto dal generatore, che dipende dal costo del vettore energetico utilizzato e dall’efficienza dell’impianto di generazione. L’energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai:

  • consumi volontari (quota variabile), ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
  • consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi di riscaldamento.
Proprio i millesimi di riscaldamento – secondo quanto dettagliato dalla UNI 10200, così come conosciuti nel mondo degli amministratori di condominio – sono i millesimi di potenza termica installata o i millesimi di fabbisogno. Nel caso le singole unità immobiliari siano dotate di termoregolazione, il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica utile e pertanto i sopra citati consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno che sono calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300 (parte 1 e parte 2). A tal proposito, è da precisare che le indicazioni degli esperti in materia suggeriscono il calcolo del fabbisogno in funzione dell’edificio come realizzato in origine. Ciò significa che il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qual volta siano fatti interventi all’interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi. Attenzione però che per il calcolo dei consumi involontari o per il calcolo del rendimento di generazione si deve fare riferimento alle condizioni vigenti dell’edificio poiché la contabilizzazione tiene conto ovviamente della situazione attuale e non di quella originale.
Se al contrario la termoregolazione è assente, il calore viene invece distribuito in base alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare e pertanto i consumi involontari sono ripartiti in base ai millesimi di potenza termica installata che sono determinati secondo quanto indicato dall’appendice D della UNI 10200. In un contesto di questo tipo, nel caso sia complicato determinare la potenza termica delle singole unità immobiliari (a causa per esempio delle numerose sostituzioni dei corpi scaldanti con altri di diverso tipo) la UNI 10200 prevede la ripartizione in base ai già citati millesimi di fabbisogno; è ovvio quindi che la configurazione migliore è rappresentata da una rete di emissione interamente servita da radiatori, la cui potenza è facilmente determinabile.
Infine, una ulteriore precisazione sui millesimi risponde ad una domanda posta di frequente dagli operatori e cioè quando è necessario ricalcolarli. Di fatto se la rete di distribuzione subisce modifiche o se viene dimostrato che il calcolo precedente è sbagliato, i millesimi andrebbero aggiornati in conformità alla UNI 10200:2013."
 

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