francesca stellina

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Gentili lettori di propit
abito in un condominio dove risultano esserci 4 condomini morosi
mi chiedo se essendoci il riscaldamento centralizzato
l'utenza del riscaldamento per questi 4 condomini morosi possa venir non erogata loro in modo che
i rimanenti condomini paganti non debbano accollarsi la spesa a cui dovrebbero contribuire i condomini morosi
facendo presente che uno di questi ha l'appartamento e 2 box auto in vendita all'asta mentre gli altri 3
sarebbero in fase di pignoramento
cordiali saluti a tutti in attesa di vostre risposte
 

Alessia Buschi

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Ciao,

L'amministratore, in caso di morosità, è leggttimato a riscuotere gli scaduti mediante Decreto Ingiuntivo.
E' vero che la situazione di questi condomini è tragica, ma con il D.I. può mettersi in coda agli altri creditori e riuscire forse a recuperare qualcosa.
In caso di morosità (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l' amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l' autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato (art. 72 d.a.c.c.).

Se questo non fosse possibile, comunque l'amministratore previa delibera assembleare, per evitare possibili D.I. da parte dell'Ente fornitore potrebbe ripartire la morisità fra i condomini in modo da saldare lo scaduto e fare poi a fine anno un conguaglio restituendo la quota parte anticipata ai condomini.
 

gcaval

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L'amministratore, in caso di morosità, è leggttimato a riscuotere gli scaduti mediante Decreto Ingiuntivo.

Certo, certo... ovviamente Alessia, non c'è polemica con te, ma con la legge. In un immobile che possiedo io ho lo stesso problema. L'amministratore dice che non si può far nulla. In più noi abbiamo anche l'esigenza di cambiare la caldaia (proprio in questi giorni), e l'inquilino moroso, già pignorato, usufruisce gratuitamente non solo di metano (come nei due anni passati), ma anche della caldaia nuova.

Il decreto ingiuntivo è una pagliacciata! In primis, dal momento che il condominio dà mandato all'avvocato per riscuotere quanto anticipato al momento della vendita effettiva dell'immobile, o meglio, al momento dell'incasso (quando c'è), passano anni.
Ma soprattutto, essendoci quasi sempre un mutuo, il condominio non riesce a vedere neanche l'ombra di un quattrino. L'unica cosa che recupera sono le spese di procedura in prededuzione, ma tipicamente ci rimette anche qui, perché poi qualche costo extra per avvocato e pratiche varie sfugge sempre. Lo dico per esperienza, non per sentito dire.

La legge va cambiata domani mattina: non paghi il condominio? Ti stacco immediatamente il metano e non ti permetto di usufruire dei servizi. Non è questione di essere spietati. Qui gli inquilini morosi ci marciano alla grande! Il nostro, un pakistano (sono tutto tranne che razzista), da quando ha ricevuto la notifica del precetto, ha subaffittato l'immobile: al danno la beffa! E già, perché sono aumentati anche i consumi di acqua calda, e non pagandoli lui, li paga Pantalone!

Allora, o il nostro amministratore non è capace, oppure siamo sottoposti ad un autentico sopruso.
 

Alessia Buschi

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L'amministratore, quando dice che non si può far nulla, sbaglia.
Fra i suoi compiti, non c'è solo quello di riscuotere le rate comprensive del suo stipendio, ma anche quello di gestire il condominio soprattutto nei casi di morosità.
Se un condomino è moroso, l'amministratore deve assicurarsi che la morosità non superi una certa soglia economica, che vuol dire, significa che anche a fronte di una sola rata scaduta, si deve adoperare per la mossa in mora, magari parlandoci, cercando una via risolutiva anche venendo in contro alle esigenze economiche della persona, se non ci riesce non può andare oltre con gli anni, ma deve fare Decreto Ingiuntivo, è vero possono passare gli anni, ma alla fine comunque a da pagà anche mediante pignoramento dei beni.
Se è l'inquilino ad essere moroso, ne risponde il proprietario dell'immobile a cui l'amministratore deve rivalersi e se ci sono delle spese a gestione separata, l'amministratore può dopo 6 mesi far sospendere l'erogazione dei servizi in comune.
Ti posto quì sotto due sentenze:

Responsabilità del locatore per inadempimento del conduttore al regolamento condominiale(12/09/2006)Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2006 n. 11383
Il locatore a fronte del reiterato inadempimento del conduttore al regolamento condominiale, richiamato dal contratto di locazione, ha lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell’immobile.
Il non avere attivato il suddetto strumento giuridico lo rende a sua volta inadempiente all’obbligo del rispetto del regolamento di condominio, da ciò derivando la sua responsabilità nei confronti del condominio e degli altri condomini.

TRIBUNALE TORINO, 21-02-2007
Spese della comunione e del condominio.

In tema di condominio negli edifici, dal combinato disposto degli art. 1137 c.c. 9 e 10 della l. 27 luglio 1978 n. 392 si desume che il conduttore, il quale abbia partecipato all'assemblea condominiale avente ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria o sia stato posto in condizione di parteciparvi, contribuendo alla relativa deliberazione, non può, nel caso che abbia omesso di impugnare la deliberazione stessa, sottrarsi dal rimborsare al condomino-locatore le menzionate spese, a meno che non provi, nel caso che lamenti la mancanza o l'insufficienza della relativa fornitura, che esse derivino da difetti o guasti della parte dell'impianto di esclusiva proprietà del condomino locatore stesso (art. 1117 c.c.), la cui riparazione sia posta dalla legge a carico di quest'ultimo (art. 1575 e 1576 c.c.).


Per ilmresto sono perfettamente d'accordo :daccordo:
 

gcaval

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Purtroppo il problema non è quell oche poni tu.
Il pakistano è il proprietario. QUi non ci sono conduttori. Le persone dentro sono abusive, vanno e vengono. Non ci sono nemmeno gli strumenti per verificare quanti e chi sono. lo leggiamo solo dalla bolletta dell'acqua che sono di più.

Seconda cosa: il pignoramento è stato avviato già da un anno, ma i tempi del tribunale sono siderali! Deve esser fatta ancora la prima udienza, a gennaio 2012. Non dico altro. Non recupereremo nulla, perché con la vendita resterà scoperta anche la banca che ha l'ipoteca di primo grado.


l'amministratore può dopo 6 mesi far sospendere l'erogazione dei servizi in comune

Ecco, questo sarebbe già un vantaggio. Ma l'amministratore sostiene che non si può fare, leggi alla mano.
Potresti indicarmi quali sono gli strumenti legislativi per applicare quanto dici? Grazie mille.
 

Alessia Buschi

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Perdonami, ma avevo letto che l'inquilino è moroso e che ha subaffittato la casa.

Art. 1218 Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno
(2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se
il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Art. 63 c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624 c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I' amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene I' autorizzazione, può sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato (art. 72 d.a.c.c.)
 

gcaval

Nuovo Iscritto
L'unica cosa utile, per questi casi, è il comma 3 dell'art. 63 d.a.c.c., visto che tutto il resto è già in stato di avanzamento, ma per quanto detto prima, assolutamente inutile.

Si tratta di capire cosa si intende per "servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato". Rientra anche il riscaldamento centralizzato? L'amministratore sostiene che lui è penalmente responsabile nel caso in cui uno degli inquilini si dovesse ammalare a causa del distacco del riscaldamento. Ci ha riferito che già in passato ha avuto problemi di questo tipo. L'unico modo per poter entrare in casa è sigillare i radiatori è attraverso un "700" del tribunale, che però viene fatto solo in casi particolari.

Chiederò delucidazioni anche lui... chissà si riesca a fare qualcosa...
Intanto grazie. :ok:

PS: scusami, ho scritto io subaffitto, omettendo che fosse "alla carlona". In pratica non ci sono contratti, né sappiamo chi viva nell'abitazione.
 

Alessia Buschi

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Trib. civ.Busto Arsizio, sez. dist. Gallarate, 24 dicembre 2010

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Morosità -Art. 63, comma 3, att. c.c. -Sospensione del condòmino moroso dai servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata - Potere dell’amministratore in via di autotutela - Ostacoli frapposti dal condòmino moroso all’esercizio di tale potere da parte dell’amministratore -Esperibilità di ricorso ex art. 700 c.p.c. - Ammissibilità -Sussistenza - Fattispecie in tema di riscaldamento centralizzato.

Pur a fronte del disposto normativo dell’art. 63, comma terzo, disp. att. c.c. (che – in via di autotutela e senza ricorrere previamente al Giudice – attribuisce all’amministratore condominiale, ove il regolamento lo consenta, il potere di sospendere al condòmino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato), deve ritenersi fornito di interesse ad agire il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal condominio per rimuovere ostacoli frapposti all’esercizio del suddetto potere di autotutela. (Nella specie, sul presupposto che per attuare la sospensione del servizio di riscaldamento centralizzato era indispensabile intervenire all’interno dell’abitazione dei condòmini morosi, i quali – benché preventivamente avvisati – si erano opposti all’accesso dei tecnici incaricati della chiusura degli elementi radianti, il condominio ricorrente ha quindi domandato al Giudice di ordinare ai condòmini morosi di consentire la sospensione del servizio e di non ostacolare tale potere, determinandone anche le modalità applicative).

Tribunale civile Busto Arsizio sez. dist. Gallarate, 24 dicembre 2010, n. ( ). Est. Di Lorenzo – Ric. Supercondominio e Condominio Alpha A/B in Gallatate – c. C. ed altri

1. Il supercondominio e il condominio Alpha A/B hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale, in ragione del disposto dell’art 17 bis del regolamento condominiale e dell’art. 63 c. III disp att. c.c., di autorizzare la sospensione della fornitura del servizio di riscaldamento all’appartamento di cui i condomini resistenti sono comproprietari, o comunque di ordinare ai resistenti di tollerare e non ostacolare la sospensione del servizio di riscaldamento da parte di parte ricorrente, mediante le opportune operazioni sugli impianti comuni da eseguirsi all’interno della proprietà esclusiva dei condomini.

A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto, quanto al fumus boni iuris, che: – l’appartamento dei resistenti è servito dal riscaldamento centralizzato; i condomini convenuti risultano gravemente morosi nel pagamento delle spese condominiali almeno dal 2006 fino a raggiungere il debito di € 24.955,90 verso il condominio, con conseguente aggravio delle spese a carico degli altri condomini; al fine di ovviare alla predetta situazione, l’assemblea condominiale in data 20 dicembre 2010 ha integrato il regolamento condominiale introducendo l’art. 17 bis, che abilita l’amministratore del condominio a sospendere l’erogazione dei servizi comuni suscettibili di uso separato in presenza delle condizioni di cui all’art. 63 c. III disp att c.c.; per la sospensione del servizio è indispensabile intervenire all’interno dell’abitazione dei resistenti; i resistenti con raccomandata del 8.11.2010 sono stati avvisati che tecnici incaricati si sarebbero presentati in casa loro per eseguire materialmente la sospensione del servizio, ma in occasione dell’intervento programmato in data 12.11.2010 i resistenti hanno inibito l’accesso nel proprio appartamento.

In ordine al periculum in mora, parte ricorrente ha paventato il pericolo che: la persistente morosità possa determinare l’insolvenza delcondominio nel suo complesso con conseguente interruzione dei servizi comuni da parte dei Gestori e ripercussione sul diritto dei condomini virtuosi all’uso di servizi essenziali nella vita quotidiana; la pendenza di una procedura esecutiva sull’immobile di parte resistente, nella quale è intervenuta, oltre a parte ricorrente, anche Beta S.p.A. quale creditore privilegiato per un credito di € 159.053,80 a fronte di una perizia di stima dell’immobile valutato € 125.099,02, con conseguente aggravio del rischio di mancato soddisfacimento del credito del condominio.

I resistenti indicati in epigrafe, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci, e all’udienza del 24 dicembre 2010 il Giudice si è riservato in ordine alla decisione sul ricorso.

2. Preliminarmente, è opportuno tracciare un inquadramento generale dello strumento di tutela di cui all’art. 63 c. III disp. att. c.c. nei limiti strettamente necessari al fine di individuare la soluzione del caso concreto.

L’art. 63 c. III disp. att. c.c. attribuisce all’amministratore di condominio, ove il regolamento lo consenta, il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato, in caso di morosità nel pagamento delle spese protratta per almeno un semestre.

In linea generale, va rilevato che la norma riveste carattere eccezionale, essendo tassative le ipotesi di autotutela previste dall’ordinamento: essa autorizza infatti una fattispecie di ragion fattasi, che si realizza nel sospendere un servizio senza adire previamente il Giudice.

Con riferimento all’ambito operativo, la dottrina ha chiarito che non sono qualificabili come servizi suscettibili di godimento separato, ad esempio, l’illuminazione e la pulizia delle scale.

Viceversa, è passibile di godimento separato il servizio del riscaldamento (Trib. Busto Arsizio – sez. dist. Gallarate -, 17 novembre 2010, inedita; Trib. Milano, 19 ottobre 1998, in Arch. Locazioni, 1999, 448; Trib. Busto Arsizio, 4 marzo 1988, inedita), potendo l’amministratore chiudere gli erogatori dell’acqua calda che collegano gli elementi radianti siti all’interno dell’unità immobiliare del condomino moroso all’impianto centralizzato, e quindi anche intervenendo all’interno della proprietà esclusiva del condomino moroso (Trib. Milano, 19 ottobre 1998, cit.).

Analogamente, è suscettibile di godimento separato il servizio dell’uso dell’ascensore, ma in tal caso più problematico in concreto è l’esercizio del potere previsto dalla norma in esame. In letteratura si è affermato che l’amministratore potrebbe diffidare il condomino moroso di non fare uso dell’impianto o di consegnarne la chiave, fermo che, qualora il condomino non osservi la diffida, l’amministratore non potrebbe fare altro che adire il Giudice.

Anche il servizio dell’erogazione dell’acqua è qualificabile come fruibile separatamente dal condomino (Pret. Genova, 3 dicembre 1993, in Giur. merito, 1995, 528).

Come anticipato, altro requisito prescritto dall’art. 63 c. III disp. att. c.c. è che il regolamento condominiale autorizzi l’amministratore all’esercizio del descritto potere. Insomma, affinché venga riconosciuto tale ipotesi di autotutela, occorre che vi sia una esplicita manifestazione di volontà da parte dei privati sancita nel regolamento condominiale stesso. A differenza di altre fattispecie di ragion fattasi previste nell’ordinamento in cui la legge tout court legittima il potere, nel presente caso occorre che la volontà privata integri il precetto legale quale elemento costitutivo della fattispecie. E’ stata una precisa scelta del legislatore insomma quella di consentire la compromissione di diritti individuali di uso della cosa comune e della singola proprietà solo a condizione di una volontà espressa in via generale e astratta nel regolamento.

Alla luce di ciò, parte della dottrina ha sostenuto che non tutte le tipologie di regolamento condominiale possono prevedere tale potere dell’amministratore ai sensi dell’art. 63 c. III disp. att. c.c. In particolare, occorrerebbe distinguere due diverse tipologie di regolamento condominiale: da un lato quello approvato dalla maggioranza dai condomini; dall’altro lato invece quello c.d. contrattuale, cioè predisposto dal costruttore ed inserito nei successivi contratti di compravendita delle singole unità abitative, o comunque deliberato ed approvato dall’unanimità dei condomini. Secondo la riferita opinione, solamente quest’ultima tipologia di regolamento, in quanto espressione della volontà di tutti i condomini potrebbe legittimamente prevedere il potere dell’amministrazione di limitare il godimento del condomino sulle cose comuni o anche sulla sua proprietà.

In realtà, è preferibile l’opposta tesi secondo cui, non indicando l’art. 63 disp. att. c. III c.c. una tipologia di regolamento piuttosto che un’altra, non potrebbe l’interprete restringere la portata precettiva della disposizione; tra l’altro, la criticata impostazione finirebbe per vanificare in caso di regolamento approvato a maggioranza la vera ratio della norma, consistente nel rafforzamento della tutela del condominio nei confronti del condomino moroso per potere far fronte alle spese comuni, e a cui si ispira anche il primo comma del citato articolo (sulla ratio legis della norma di cui al primo comma dell’articolo in esame, C. Cost., 18 marzo 1992, n. 111, in Arch. locazioni, 1992, 264; C. Cost., 19 gennaio 1988, n. 40, in Giur. cost., 1988, I, 106).

3. Sulla base di queste premesse è possibile valutare l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono (oltre alla strumentalità, propria di tutti i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l’atipicità: tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, sia dalla premessa per cui tale possibilità sussiste solo “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari; sia dalla specificazione che i provvedimenti d’urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato, l’esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall’altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest’ultima il limite per il contenuto del provvedimento d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.

4.1. Tuttavia in primo luogo, a fronte del disposto normativo in esame, che attribuisce all’amministratore il potere di sospendere il servizio in via di autotutela senza ricorrere previamente al Giudice, occorre verificare se sussiste in concreto l’interesse ad agire.

In linea generale, va affermata la carenza di interesse ad agire quando una parte adisce l’A.G. al fine di essere autorizzata all’esercizio di un’attività che la legge già riconosce come potere in via di autotutela (in tema di eccezione di inadempimento, Trib. Bari, sez. II, 3 agosto 2006, in Giur. merito, 2007, 2, 356; in tema di sospensione dell’esecuzione del contratto per mutamento della condizione economica di controparte, Pret. Roma, 23 aprile 1981, in Foro it., 1981, I, 2084; in tema di autotutela della P.A., Pret. Civitavecchia, 20 aprile 1978, in Giur. merito, 1979, 13); tuttavia sussiste l’interesse ad agire per rimuovere ostacoli frapposti all’esercizio del potere di autotutela (Pret. Roma, 26 marzo 1985, in Foro it., 1985, 2137).

Orbene, nel caso in esame sussiste l’interesse ad agire, in quanto parte ricorrente, premettendo che per la sospensione del servizio è indispensabile intervenire all’interno dell’abitazione dei resistenti, ha adito il Giudice perché i condomini si sono opposti all’esercizio del potere in autotutela impedendo l’accesso presso la propria abitazione dei tecnici incaricati della chiusura degli elementi radianti, nonostante previamente avvisati dell’accesso; al Giudice è stato quindi domandato di ordinare ai condomini di consentire la sospensione del servizio di riscaldamento e di non ostacolare tale potere dell’amministratore, determinando anche le modalità di sospensione.

Inoltre, l’odierna domanda cautelare risulta ammissibile atteso che non sussiste altra azione tipica a disposizione del ricorrenti per ottenere l’invocata tutela.

4.2. Sussiste anche il fumus boni juris. Infatti, come risulta dalla documentazione versata in atti, il potere di cui all’art. 63 disp. att. c. III c.c. è espressamente previsto nel regolamento condominiale (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente). Inoltre sussiste una morosità protrattasi per almeno 6 mesi, come fatto palese dai documenti versati in atti, attestanti una morosità risalente ad almeno il 2006, fino a raggiungere il complessivo debito di € 24.955,90. Infine, il servizio di riscaldamento, la cui erogazione parte ricorrente chiede di sospendere, è suscettibile di godimento separato da parte dei singoli condomini.

4.3. Ricorre invero anche il requisito del periculum in mora dotato dei caratteri dell’imminenza e dell’irreparabilità, posto che la persistente morosità dei resistenti, ammontante a € 24.955,90, potrebbe determinare di qui a poco l’insolvenza dello stesso condominio rispetto agli enti erogatori dei servizi comuni di riscaldamento e dunque la concreta possibilità dell’interruzione dei medesimi servizi e ciò in danno dei condomini virtuosi che si vedrebbero così privare incolpevolmente dell’uso di prestazioni essenziali nella vita quotidiana.

Costituisce un dato di comune esperienza la gravità delle conseguenze di un’interruzione di servizi strumentali non solo al pieno godimento del diritto di proprietà dei singoli condomini, cui accedono completandolo i beni ed i servizi comuni, ma alla stessa realizzazione di interessi non meramente patrimoniali degli stessi. Inoltre i condomini in questione nei mesi invernali verosimilmente incrementeranno il consumo di energia per riscaldamento, con conseguente probabile aggravio di debito per spese condominiali non pagate. Si aggiunga che la documentata pendenza di una procedura esecutiva sull’immobile di parte resistente, nella quale è intervenuta oltre a parte ricorrente anche Beta S.p.A. quale creditore privilegiato per un credito di € 159.053,80 a fronte di una perizia di stima dell’immobile valutato € 125.099,02, è circostanza che evidenzia ancora di più il pericolo di aggravio del rischio di mancato soddisfacimento del credito del condominio, giustificando la cautela della sospensione del riscaldamento per evitare l’aumento dell’esposizione debitoria.

5. Orbene, alla luce di quanto sopra, sussistendo tutti i requisiti per il legittimo esercizio del potere di cui all’art. 63 c. III disp. att. c.c., i resistenti condomini morosi sono obbligati a tollerare e non ostacolare la sospensione del servizio di riscaldamento (Trib. Milano, 19 ottobre 1998, cit.). Tale sospensione potrà essere materialmente effettuata attraverso le necessarie operazioni sugli impianti, anche qualora esse siano da eseguirsi all’interno della proprietà esclusiva dei condomini morosi, potendo l’amministratore chiudere gli erogatori dell’acqua calda che collegano all’impianto centralizzato gli elementi radianti siti all’interno dell’unità immobiliare dei condomini morosi.

6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base agli artt. 669 octies c. VII c.p.c. e 91 c.p.c..
:daccordo:
 

gcaval

Nuovo Iscritto
:ok::ok:

Ho girato tutto all'amministratore. Comunque, non ho letto proprio tutto, ma mi sembra che le cose, come al solito, non sono mai tutte bianche o tutte nere. E' sempre tutto da vedere e dimostrare, a partire dal regolamento di condominio. W l'Italia!

Grazie per le risposte e per l'interesse.

Speriamo si aprano dibattiti più ampi su queste vicende, sempre più ricorrenti, grazie anche alla situazione di crisi (perdite di posti di lavoro) in cui imperversa il paese.
 

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