dal 1° gennaio 2009, lo "scambio sul posto" è ora così strutturato:
a) l'utente conferisce tutta l'energia prodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE;
b) il GSE riceve l'energia e la vende sul mercato;
c) l'utente acquisterà l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni presso l'impresa fornitrice (es.: Enel), pagandone il relativo corrispettivo;
d) il GSE corrisponderà all'utente un contributo in conto scambio, per rimborsarlo del costo sostenuto per l'acquisto dell'energia, che non avrebbe dovuto sostenere nei limiti di quella autoprodotta. Tale contributo è quantificato in misura al valore risultate dalla differenza tra il valore dell'energia conferita e il valore dell'energia acquistata (entrambi al netto dell'IVA).
Quindi se l’energia immessa in rete sarà superiore a quella acquistata il soggetto che ha sottoscritto il contratto di "scambio sul posto" maturerà un credito monetario chiamato contributo.
I proventi del GSE, derivanti dalla vendita di energia in presenza di contratto di “scambio sul posto” , costituiscono reddito da imputare direttamente ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Tali somme possono assumere la configurazione di "redditi diversi" per i privati e gli enti non commerciali, mentre costituiscono "reddito d'impresa" per le persone fisiche o giuridiche, imprenditori.
A questo punto l' Amministratore farà due contratti: uno con il Gestore dell'elettricità per avere l'energia necessaria per il funzionamento delle parti comuni del condominio ed uno con il GSE per la vendita dell'energia prodotta con il fotovoltaico.
Entrambi i contratti saranno intestati al condominio e le movimentazioni di denaro in entrata ed in uscita passeranno dal c/c condominiale.
Nel resoconto del bilancio della gestione ordinaria del condominio ci sarà la partita del fornitore della elettricità nelle uscite, assieme alla partita dei pagamenti agli aventi diritto dei "redditi diversi" ed alle partite dei pagamenti degli altri fornitori, mentre la partita dell' acquisitore della elettricità sarà messa nelle entrate, assieme alle quote pagate dai condomini ed all'eventuale riscossione dell'affitto dell'appartamento condominiale.
La quantificazione delle quote da versare per la gestione del condomino si fanno sull' ammontare delle spese; quindi non vedo dove possa essere nata la domanda del postante iniziale. Le entrate nate da "redditi diversi" dovrebbero essere accreditate ai condòmini in base alle quote mm di proprietà mediante bonifico o emissione di a/c .
Certo che se il condominio deliberasse di impiegare le somme derivanti da "redditi diversi" per ridurre le singole quote condominiali questa scelta porterebbe l'amministratore ad emettere delle bollette più basse. Questo tuttavia non esimerebbe i proprietari dal dichiarare tali entrate perché l'amministratore manderebbe ogni fine anno una dichiarazione di quanto ogni condòmino ha incassato indirettamente.
Nel caso di appartamenti dati in affitto, all’amministratore non spetta il provvedere a ripartire le spese tra condomino e inquilino, salvo che simile incarico gli sia stato affidato dal proprietario del bene (in tal caso l’incarico di ripartizione è tuttavia svincolato dal mandato ad amministrare, con la conseguenza che l’amministratore può richiedere un compenso ulteriore per tale attività). Quindi nel caso di affittanza il conduttore pagherà quello che si trova scritto nella bolletta.