alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
proventi dell'investimento a favore del proprietario della u.i. secondo me vanno a farsi benedire.
Ma è esattamente il contrario: è una conferma che i proventi della vendita dell'energia prodotta in eccesso e venduta va fa vore dei proprietari, rappresentati dal Condominio.
L'inserimento del provento nei redditi diversi vale solo in rarissime condizioni, ed è comunque escluso se il Condominio non svolge attività commerciale.
IIl Condominio non fa alcuna Dichiarazione dei Redditi e l'introito proveniente dal GSE non può fare altro che "rigiralo" ai legittimi proprietari con "pagamento a parte" o detraendolo con chiara evidenza, dal debito dei singoli condomini. Per "chiara evidenza io intendo seguire il Principio del Divieto di Compensazione di Partite: un Provento deve essere evidenziato come tale ed un costo/spesa per la sua natura. In un Bilancio non puoi indicare il netto, senza dare alcuna spiegazione.
 

mogheghe

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LA Circolare postata non contempla il caso posto dall' O.P. tuttavia fa capire che se l'impianto è condominiale tutta l'energia prodotta in eccesso e venduta al GSE viene fatturata al condominio il quale dovrà mettere tali introiti nella dichiarazione dei redditi del condominio medesimo come "redditi diversi" . Quindi tutta la discussione sull' investimento della proprietà e sulla riscossione dei proventi dell'investimento a favore del proprietario della u.i. secondo me vanno a farsi benedire.

l'energia venduta la Gse non viene fatturata al condominio; Il condominio è un produttore di energia; non credo abbia la facoltà di fatturare, ma riceve gli accrediti derivati dalla vendita direttamente nel c/c indicato nella convenzione
Detto questo il condominio è formato dai proprietari e l'amministratore li rappresenta.
 

basty

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Ma è esattamente il contrario:
Appunto. Bastava leggere:

A pag 7 delll'articolo è scritto:

Qualora l'impianto, con le caratteristiche in esame, venga realizzato da un condominio (es.: sul tetto dell'edificio), nella circolare n. 46/E del 2007 l’Agenzia ha chiarito che i proventi derivanti dalla vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Tali somme possono assumere una diversa configurazione a seconda delle caratteristiche soggettive: - per i privati e per gli enti non commerciali, costituiscono redditi diversi; - per le persone fisiche o giuridiche imprenditori, costituiscono reddito d’impresa.

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Unico rilievo all'articolo, ma che non riguarda la presente discussione, potrebbe essere che è "datato". Mi riferisco alle osservazioni sulla "natura dell'impianto" ed il relativo trattamento ai fini catastali.

Fra i tanti:

D. A seguito della procedura Docfa prevista dal comma 22 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (per i cosiddetti "imbullonati"), con cui si procede alla deduzione dalla rendita del fabbricato della parte relativa all'impianto fotovoltaico insito sul tetto (non integrato), anche in riferimento a quanto chiarito dalla circolare 2/E del 2016, si deve procedere all'accatastamento individuale autonomo dell'impianto e, in caso positivo, a quali condizioni ciò avviene?

R. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 22, della legge di Stabilità 2016 prevedono la possibilità, da parte degli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie dei Gruppi D e E, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, al fine di escludere dalla stima "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Con riferimento agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, ha precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

La possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti sussiste sia per gli impianti fotovoltaici autonomamente censiti in catasto nella categoria D/1 - Opifici, sia per gli impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione diversa comunque censite nelle categorie dei Gruppi D e E.

Quanto alla dichiarazione in catasto delle nuove realizzazioni, occorre preliminarmente osservare che, di norma, un qualsiasi cespite immobiliare, costituito dall'area, dal lastrico solare o dal tetto su cui si erge l'impianto produttivo di energia è dichiarato in catasto come unità immobiliare indipendente quando ordinariamente si riscontra per lo stesso autonomia funzionale e reddituale. Mentre l'autonomia reddituale, per gli impianti in questione, è ordinariamente verificata, l'autonomia funzionale va tecnicamente riscontrata, verificando gli elementi che ne caratterizzano la delimitazione, l'ordinaria accessibilità, ecc.

Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (quando trattasi di impianti a terra), ovvero l'elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare.

Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.

Una estesa trattazione la si può ricavare da: Cerdef
Documentazione Economica e Finanziaria - Ricerca prassi

facendo la ricerca su "impianti fotovoltaici" nei documenti di prassi.
 

Hug

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Proprietario Casa
Tali somme possono assumere una diversa configurazione a seconda delle caratteristiche soggettive: - per i privati e per gli enti non commerciali, costituiscono redditi diversi; - per le persone fisiche o giuridiche imprenditori, costituiscono reddito d’impresa.
I condòmini dove sono collocati?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
I condòmini dove sono collocati?

Non sono un commercialista, ma se ho inteso la tua domanda direi:
1) .... nei rispettivi appartamenti (scherzando...:)) oppure più seriamente
2) I condòmini possono essere sia persone fisiche che giuridiche; entrambe le categorie possono essere costituite da persone private o enti non commerciali, oppure da imprenditori.
Quindi direi che
le persone (fisiche o giuridiche) che non svolgono attività di impresa dichiareranno i proventi tra i redditi diversi. Quadro RL mi pare di ricordare.
Chi invece si può qualificare come imprenditore (compresi i proprietari di impianti fotovoltaici su terreni adibiti allo scopo) li dichiareranno come reddito d'impresa.

Non mi chiedere in questo ultimo caso in che quadro vanno....
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non ci metto la mano sul fuoco, ma ad esempio un supermercato proprietario dell'immobile, che ponga il fotovoltaico sul tetto, dovrà includere i proventi da energia come reddito d'impresa.

(Nei dintorni di Milano c'è un noto centro commerciale francese , la cui struttura architettonica è stata appositamente progettata in modo tale che i pannelli costituiscono la facciata e la copertura).

Penso anche che la linea di demarcazione possa essere costituita dalla potenza complessiva installata: per potenze al di sotto dei 20kW difficile che questo reddito costituisca il reddito prevalente di una persona.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I condòmini possono essere sia persone fisiche che giuridiche; entrambe le categorie possono essere costituite da persone private o enti non commerciali, oppure da imprenditori.
Una persona fisica non può mai essere un ente non commerciale.
E l'ente può assumere la forma della fondazione o dell’associazione riconosciuta o senza personalità giuridica.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che nonostante l'errore si capisse il senso: così come presumo (s.e.e.o.) che sotto la dicitura di ente, l'articolo potesse fare riferimento anche a società semplici che per loro natura sono persone giuridiche ma che non svolgono attività commerciale e non hanno p.IVA. Tipiche le società immobiliari di gestione di un bene immobile.
 

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