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JERRY48

Ospite
Infatti...mai e poi mai ti farei questa donazione, perchè...mai e poi mai la rifiuteresti!. (so che non sei un maleducato) :p :p

Ciao alberto
Buona Domenica anche a te.
jerry48
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
in ogni caso il fisco è legittimato a fare accertamento sul genitore che ha fornito la provvista:
L’art. 38 del DPR 600/73 consente di accertare in maniera sintetica il reddito delle persone fisiche sulla base delle spese da queste sostenute nel corso del periodo d’imposta.
È però ferma la prova contraria, quindi il contribuente può dimostrare che l’acquisto non è, in realtà, un indice di capacità contributiva, siccome i fondi per effettuarlo provengono da redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Tra le prove contrarie a disposizione del contribuente rientra senz’altro la circostanza che il denaro per l’acquisto dell’immobile proviene in realtà da terzi.
Con la sentenza 17805 , la Suprema Corte si è interessata della questione, affermando, in sostanza, che nel caso di acquisto di immobile effettuato dal figlio, ove il genitore, comparso in atto, ha di fatto elargito il denaro, si è in presenza di una donazione indiretta non del denaro ma dell’immobile, con tutto ciò che ne può conseguire in merito alla prova contraria sull’accertamento fondato sulla spesa patrimoniale.
,Ma nulla vieta al Fisco, successivamente all’annullamento giudiziale o in autotutela, di attivare il controllo nei confronti del soggetto che ha elargito i soldi, e di notificare apposito accertamento, in quanto è in capo a questi la capacità contributiva presunta desumibile dal sostenimento della spesa.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusate se mi intrometto, ma l'argomento è molto interessante ed ho una domanda da porre: può un genitore procedere autonomamente dal notaio e donare un immobile ad un figlio senza che questi sia d'accordo e/o non sia a conoscenza di questa volontà di donazione? Vi sono degli atti e procedure da porre in essere da parte del donatario? Grazie


Secondo me se qualcuno può acquistare una casa a Scaiola a sua insaputa si può fare anche con la donazione. a patto di chiamarsi Scaiola...
 
J

JERRY48

Ospite
X Ennio Rossi

E’ DONAZIONE, NON EVASIONE, L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE EFFETTUATO CON DENARO DI TERZI (CASSAZIONE N. 17805 DEL 17 OTTOBRE 2012)

Nella fattispecie non è quindi applicabile l’accertamento fondato sulla spesa patrimoniale del contribuente. Per la Cassazione, “In materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l’esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass. 8665/2002, n. 5794/2001, n. 11300/2000). Costituisce, d’altronde, ius receptum che “Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 cod. civ.,il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro (Cass. 20638/2005, n. 20928/1999, n. 1257/1994)”. L’onere della prova rimane a carico del contribuente, ma quando questo accade, allora l’accertamento è illegittimo. Ed è proprio questo che i giudici della Suprema Corte “contestano” ai giudici della CTR in conclusione di sentenza. Si legge così che “l’impugnata sentenza, dopo avere ritenuto legittimo il ricorso al metodo di accertamento sintetico, sulla base dei dati ricavati dalla compravendita immobiliare conclusa dal contribuente, sembra abbia omesso di esaminare gli elementi, offerti dal contribuente, sottesi a dimostrare la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la conclusa compravendita immobiliare, dissimulante una donazione ed in ipotesi, idonei a giustificare l’investimento patrimoniale effettuato; elementi evidenziati nelle fasi di merito e riproposti in questa sede”.


Occorre comunque tenere conto che nel caso di più figli la donazione deve essere rispettosa dei diritti di legittima, cioè non creare eccessive disparità di trattamento tra gli eredi.
saluti
jerry48
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Quanto citato è noto. Qui si discute del terzo che ha effettuato la provvista. In poche parole se l'agenzia del territorio tenta un accertamento su di me , dimostrerò che il pagamento effettuato per l'acquisto del mio immobile non proviene dai miei redditi ma dalle sostanze di mio padre, ma cio' legittima l'ufficio ( se volesse ) ad estendere l'accertamento sul padre perchè è lui a questo punto che deve dimostrare "la capacità di spesa "
 
J

JERRY48

Ospite
Quanto citato è noto. Qui si discute del terzo che ha effettuato la provvista. In poche parole se l'agenzia del territorio tenta un accertamento su di me , dimostrerò che il pagamento effettuato per l'acquisto del mio immobile non proviene dai miei redditi ma dalle sostanze di mio padre, ma cio' legittima l'ufficio ( se volesse ) ad estendere l'accertamento sul padre perchè è lui a questo punto che deve dimostrare "la capacità di spesa "

Quì non ci piove, anche se dalle mie parti... sta piovendo a catinelle:p
(era ora, dopo tanta siccità!!!).
saluti
jerry48
 
U

User_29045

Ospite
Ma in mezzo a tutte queste argomentazioni, nessuno che vuole donarmi un pied a terre a Milano? Mi servirebbe tanto...!!
 

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