X Ennio Rossi
E’ DONAZIONE, NON EVASIONE, L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE EFFETTUATO CON DENARO DI TERZI (CASSAZIONE N. 17805 DEL 17 OTTOBRE 2012)
Nella fattispecie non è quindi applicabile l’accertamento fondato sulla spesa patrimoniale del contribuente. Per la Cassazione, “In materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l’esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass. 8665/2002, n. 5794/2001, n. 11300/2000). Costituisce, d’altronde, ius receptum che “Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 cod. civ.,il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro (Cass. 20638/2005, n. 20928/1999, n. 1257/1994)”. L’onere della prova rimane a carico del contribuente, ma quando questo accade, allora l’accertamento è illegittimo. Ed è proprio questo che i giudici della Suprema Corte “contestano” ai giudici della CTR in conclusione di sentenza. Si legge così che “l’impugnata sentenza, dopo avere ritenuto legittimo il ricorso al metodo di accertamento sintetico, sulla base dei dati ricavati dalla compravendita immobiliare conclusa dal contribuente, sembra abbia omesso di esaminare gli elementi, offerti dal contribuente, sottesi a dimostrare la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la conclusa compravendita immobiliare, dissimulante una donazione ed in ipotesi, idonei a giustificare l’investimento patrimoniale effettuato; elementi evidenziati nelle fasi di merito e riproposti in questa sede”.
Occorre comunque tenere conto che nel caso di più figli la donazione deve essere rispettosa dei diritti di legittima, cioè non creare eccessive disparità di trattamento tra gli eredi.
saluti
jerry48