Non c'è diritto di prelazione nel caso in cui la comproprietaria ceda la sua quota mediante permuta, anche se si trattasse di comunione ereditaria ( cosa non specificata
Ammissibile, a mio modo di vedere, solo se la permuta avvenisse fra coeredi.
Altrimenti si sminuisce il senso dell'art 732 che mira alla concentrazione in capo agli eredi.
Ma convengo che quantomeno jn Italia dottrina distingua fra cessione dietro corrispettivo rispetto a donazione/permuta.
Mi sorge spontanea la prima domanda e se chiedessi l'usocapione ( tra l'altro il contatore dell'elettricità è uno collegato ad un appartamento e l'altro all'altro con i rispettivi nominativi ) ?
Chiedere è sempre lecito...ma perderesti tempo e soldi.
Mancano le premesse per l'usucapione.