Relativamente alla clausola contenuta nell' atto di vendita e/o nel regolamento contrattuale che preveda, a favore del costruttore/venditore, l' esonero delle spese condominiali sino a tanto che non abbia venduto o affittato tutte le unità immobiliari comprese nel fabbricato condominiale, è stato escluso che possa invocarsi la nullità del contratto a norma dell' art. 1354 del Codice Civile (Condizioni illecite o impossibili) o dell' art. 1355 Codice Civile (Clausola meramente potestativa) o dell' art. 1467 Codice Civile (Risoluzione per onerosità sopravvenuta, norma del tutto inapplicabile ai diritti reali).
In senso parzialmente contrario, si veda però Corte di appello di Genova, 23 agosto 1996, n. 728.
In quest' ottica, anche se non rinvengono specifiche pronunce giurisprudenziali, un autorevole orientamento dottrinale ritiene che possa invece applicarsi la disciplina di cui all' art. 1469bis in tema di clausole vessatorie, per il quale:
"nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che abbia per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Pertanto, consiglio di spedire una raccomandata all' amministratore invocando questa interpretazione, e chiedendo di imporre al costruttore il pagamento delle spese condominiali.