salvatore gagliotta

Nuovo Iscritto
nel mio condominio ci sono molti appartamenti invenduti, il costruttore si è riservato il diritto di non pagare gli oneri condominiali finché gli appartamenti non verranno venduti, mi domando può il costruttore presenziare all'assemblea? in questo condomini tutti i condomini proprietari messi insieme sono in minoranza nell'assemblea in pratica il costruttore fa quello che vuole c'è un legge che vieta l'uso dei mil.mi se non paga le quote condominiali? grazie per la risposta
 

salvatore gagliotta

Nuovo Iscritto
millesimi

il costruttore di un parco si è riservato il diritto di non pagare le quote condominiali per gli appartamenti invenduti ( e ne sono tanti) nell'assemblea lui ha sempre la maggioranza, decidendo quello che vuole come possiamo fare, è possibile non considerare i millesimi dei suoi appartamenti nell'assemblea? grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Nel condominio vige il principio della doppia maggioranza (per teste e per millesimi).
I proprietari (anche se si chiamano costruttori) non possono esimersi dal pagare le spese condominiali.

Se esiste l' amministratore, chiedi rispettosamente di adoperarsi per far pagare le spese condominiali a tutti.

Se non esiste l' amministratore, organizzati con la tua comunità residenziale e cercate di convincerlo a pagare.

Se prosegue ostinato nel suo atteggiamento, smettete di pagare anche voi finchè non ritornerà al tavolo delle trattative con uno spirito conciliatorio.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
nel nostro condominio è stato costretto a pagare. seguite il consiglio di azzaretto. o imponete all'amministratore che deve esserci o esser nominato di procedere con il decreto ingiuntivo.
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
..."si è riservato il diritto di non pagare le quote condominiali per gli appartamenti invenduti" questo diritto è stato inserito nei rogiti di acquisto di tutti i nuovi acquirenti; se cos è, temo non ci siano possibilità di recuperare le spese del costruttore, ma basterebbe solamente un rogito dei nuovio acquirenti che non prevede espressamente questo esonero ed il costruttore sarebbe costretto a pagare le spese per gli appartametni invenduti.
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
non è un discorso di maggioranza o minoranza durante l'assemblea; in ogni caso il costruttore avrebbe solo la maggioranza dei millesimi e non quella delle teste, quindi avremmo una situazione di stallo.
è un diritto che il costruttore potrebbe aver fatto inserire dal notaio nei rogiti di vendita, che viene prima del regolamento e delle delibere assembleari.
Se così è, gli acquirenti hanno acquistato con questa clausola sul loro rogito ed a quella devono sottostare.
Noi purtroppo abbiamo avuto un caso simile, terminato da poco dopo l'ultima vendita e i condomini, non attenti alla lettura dell'atto, hanno dovuto subirlo.
ma deve essere riportato in tutti i rogiti; basterebbe uno solo che non lo preveda per cambiare le carte in tavola
Quindi il consiglio per gli i condomini è quello di confrontarsi con tutti i rogiti di acquisto.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Relativamente alla clausola contenuta nell' atto di vendita e/o nel regolamento contrattuale che preveda, a favore del costruttore/venditore, l' esonero delle spese condominiali sino a tanto che non abbia venduto o affittato tutte le unità immobiliari comprese nel fabbricato condominiale, è stato escluso che possa invocarsi la nullità del contratto a norma dell' art. 1354 del Codice Civile (Condizioni illecite o impossibili) o dell' art. 1355 Codice Civile (Clausola meramente potestativa) o dell' art. 1467 Codice Civile (Risoluzione per onerosità sopravvenuta, norma del tutto inapplicabile ai diritti reali).
In senso parzialmente contrario, si veda però Corte di appello di Genova, 23 agosto 1996, n. 728.

In quest' ottica, anche se non rinvengono specifiche pronunce giurisprudenziali, un autorevole orientamento dottrinale ritiene che possa invece applicarsi la disciplina di cui all' art. 1469bis in tema di clausole vessatorie, per il quale:

"nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che abbia per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Pertanto, consiglio di spedire una raccomandata all' amministratore invocando questa interpretazione, e chiedendo di imporre al costruttore il pagamento delle spese condominiali.
 

Dante De Simoni

Nuovo Iscritto
Non credo che un atto pubblico stipulato da un notaio , possa essere paragonato ad un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, come prevede l'Articolo 1469-bis. Clausole vessatorie.
In ogni caso sarà necessaria una procedura legale.
 

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