Premesso che il diritto di prelazione esiste obbligatoriamente per gli immobili urbani non residenziali , quindi commerciali e non studi professionali, la legge 392/78 ha definito che non può essere esercitato tale diritto, tralaltro, dai conduttori i quali risultano morosi , come sancito anche secondo una sentenza della Suprema Cassazione la n° 12291 del 5/7/2004, per i conduttori di immobili residenziali se non previsto espressamente nel contratto