Prego, siamo tutti qui sul Forum per imparare!
Per completezza di informazione, copio e incollo i c. 3 e 5 dell'art. 3 l. 431/98; dai quali risulta la "punizione" per il locatore che non realizza lo scopo per il quale è rientrato in possesso della sua casa.
"3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito."
"5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3."
E invece il conduttore se ne può andare quando vuole, visto che i "gravi motivi" non si capisce esattamente quali siano...