Leonardo 51

Membro Attivo
Proprietario Casa
Eh sì, purtroppo la dicitura "per gravi motivi" non è stata messa sul contratto, ma penso che non avrebbe influito comunque..... il problema è che il locatore ha sempre meno vantaggi nelle locazioni e le scadenze un valore scarsamente incisivo per la durata del contratto.
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Eh sì, purtroppo la dicitura "per gravi motivi" non è stata messa sul contratto, ma penso che non avrebbe influito comunque..... il problema è che il locatore ha sempre meno vantaggi nelle locazioni e le scadenze un valore scarsamente incisivo per la durata del contratto.
Non vorrei sembrarti polemica in eccesso. E' molto sgradevole quando un inquilino decide - secondo i termini di legge - di disdire in anticipo un contratto. Tuttavia è un suo diritto. Salvo eccezioni, le persone non si divertono a traslocare ogni sei mesi o ogni due anni. Se lo fanno sono costrette da circostanze esterne alla loro volontà (un cambiamento di lavoro, un peggioramento della situazione economica) quindi se disdicono pagando il dovuto e nei termini di legge si comportano correttamente. Se questa famiglia, per esempio, non ce la fa a sostenere il costo dell'affitto, si è comportata con grande correttezza perché avrebbe sic et simpliciter potuto smettere di pagare e aspettare lo sfratto. Che per un proprietario è un costo oltre che uno stress. Se lo hanno trasferito per lavoro, che deve fare? Smettere di lavorare per onorare un contratto d'affitto: no, lo disdice secondo le regole, pagando il dovuto. In sei mesi il proprietario ha agio di trovare un'altro inquilino.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Univa osservazione è che la legge non applica il principio di reciprocità: i gravi motivi per il proprietario sono specificati per l’inquilino a discrezione del giudice
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Pensa se non avessi optato per la cedolare, e l'inquilino ti dicesse: fra due mesi me ne vado, e smette di pagare l'affitto. E magari non ha dato nemmeno la cauzione.
In quel caso dovresti pagare 67€ di risoluzione che spetterebbe a lui, magari pagare pure la registrazione annuale perché lascia un mese dopo la scadenza della annualità e non recuperi niente, è per finire pagare le imposte IRPEF anche per le mensilità non percepite.
 

Excalibur

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono dell'opinione che esistano delle relazioni quasi naturalmente asimmetriche e tra queste quella tra proprietario e inquilino. La legge corregge l'asimmetria. La nostra legge è - almeno nell'interpretazione e nell'applicazione - molto sbilanciata a favore dell'inquilino, specie nei casi di sfratto per morosità o finita locazione. Sul punto specifico - ossia la durata del contratto - trovo sia giusto usare quelli che in apparenza sembrano due pesi e due misure. Un proprietario che ha bisogno della casa in affitto per sé o per un proprio familiare può dare disdetta anticipata. Certo poi far rispettare la legge è altra partita. Così trovo corretto, anche se sgradevole, che un inquilino che non ce la fa a pagare l'affitto o deve trasferirsi per lavoro o abbia necessità tali (sue proprie) di lasciare la casa possa farlo in anticipo, dando disdetta nei tempi di legge e pagando il dovuto. Certo lascia l'amaro in bocca. Ma è meglio così. O almeno così mi pare.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Un proprietario che ha bisogno della casa in affitto per sé o per un proprio familiare può dare disdetta anticipata.
E' opportuno specificare che il proprietario può disdire anticipatamente il contratto per questi motivi unicamente alla fine del primo periodo di locazione: il quadriennio nel caso di un contratto 4+4, il triennio nel 3+2.
Non lo potrebbe fare nell'esempio di cui si parla in questa discussione: disdetta dopo solo un anno dall'inizio della locazione!

E se il locatore non realizza lo scopo per il quale ha inviato la disdetta anticipata, è soggetto a pesanti sanzioni (a vantaggio del conduttore).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Prego, siamo tutti qui sul Forum per imparare!

Per completezza di informazione, copio e incollo i c. 3 e 5 dell'art. 3 l. 431/98; dai quali risulta la "punizione" per il locatore che non realizza lo scopo per il quale è rientrato in possesso della sua casa.

"3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito."

"5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3."

E invece il conduttore se ne può andare quando vuole, visto che i "gravi motivi" non si capisce esattamente quali siano...
 

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