Personalmente comprendo le frustrazioni di chi si è accollato l'onere di portare avanti una causa giusta. Nei fatti costui è frustrato perché nella maggioranza dei casi i pecoroni-condomini stanno sempre dietro e stanno a vedere come và a finire: se finisce bene si fanno sentire per dividere gli onori; se finisce male lasciano al meritevole l'onere; per cui spesso non è "merito" dell'amministratore se riesce a farla franca ma di coloro (i pecoroni ) che non hanno il senso dell'interesse comune ma solo del proprio orticello . Se ci fosse questo spirito non solo nel caso lamentato ma in genere i furbastri (spesso " farabutti spa) avrebbero vita dura .
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jerry48: dice bene "Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato"
La istanza di revoca è di "valore indeterminato" per cui a mio avviso non si puo' invocare il Giudice di Pace; pertanto a prescindere l'istante deve avvalersi del legale .
Morale per il futuro : In casi del genere è bene avere l'appoggio dell' assemblea per avere contezza di chi ci sta ad affrontare le spese e chi invece si separa ; cosi' si programmano i costi e si decide scientemente.
Altra cosa
è l'impugnazione ( con ausilio di un legale ) che deve essere fatta nei trenta giorni dalla delibera per i presenti favorevoli e 30gg dal ricevimento per gli altri
ATTENZIONE che 9/10 delle delibere sono
ANNULLABILI e non
NULLE ; cio' significa che se decorrono i 30giorni , per quelle ANNULLABILI ( la stragrande maggioranza dei vizi vanno ricompresi in questa fattispecie ) non si puo' fare piu' niente . Di tale limitazione (30gg) non soffre invece la delibera NULLA che puo' essere impugnata in ogni tempo
Sulla questione delibere NULLE e ANNULLABILI si sono scritti fiumi di inchiostro ed emanate una quantità notevole di sentenze di ogni ordine e grado motivo per cui si possono solo delineare i principi generali delle delibere NULLE ( gli altri vizi sono affetti da annullabilità)
Delibere nulle. Sono ancora considerate nulle quelle delibere che:
1-sono fuori dai poteri dell’assemblea;
2-sono contrarie a norme imperative di legge, o comunque a norme costituzionali.
Le prime :
--- delibere che prevedono il voto favorevole dell’unanimità dei condomini, previsto o dal codice civile o da norme contrattuali del regolamento condominiale approvato da tutti (in genere al momento dell’acquisto dell’appartamento).
--- delibere che non riguardano la proprietà o le parti comuni e la loro regolamentazione, ma sconfinano nei diritti del singolo proprietario.
Le seconde :
---L’elenco potrebbe essere infinito: pensiamo alla decisione di mettere in opera un abuso edilizio o a quella di vietare l’acquisto di appartamenti a persone di razza o colore della pelle diverso dal nostro.
Le delibere nulle (oltre a non soffrire del limite temporale di impugnazione ossia nei 30gg)
sono impugnabili da tutti i condomini, perfino da chi ha votato a favore.