Nemmeno io dubito della tua esperienza: ma anche nel mio piccolo di utente ne ho viste di tutte.
Ma qui ritengo che l'eventuale diniego dei funzionari sia mal riposto.
Ho cercato di argomentare il mio ragionamento, e vedo che non è stato preso in considerazione. Allora ti faccio un ulteriore appunto proprio su quanto hai scritto/affermato.
Il principio che ogni fabbricato di dare reddito proprio deve essere accatastato a se stante lo seguo da oltre 50, 60 anni,
E nessuno dice il contrario: anzi ;
se rileggi le varie istruzioni di impostazione delle pratiche DOCFA da adottare in casi come questo dibattuto, fornite con le circolari, viene ulteriormente ribadito che :
1) I due beni,
mantengono ciascuno i propri identificativi che hanno consentito l'individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
2) Le due porzioni presentano intestazioni differenti.
3)Mediante ciascuna dichiarazione di variazione
ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione "5-Altre", nel cui campo di descrittivo è riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I".
4) Ai fini del classamento,
ad entrambe i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso
5) mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
6) Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l'intera u.i., con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità, e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto....
7) Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici della Ag Entrate solo l'inserimento di una apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994 n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
In conclusione, nessun principio catastale è modificato :
- entrambi i beni continuano ad essere identificati
a se stanti con relativa rendita
- ma viene aggiunta una ulteriore identificazione, atta a segnalare la unione che di fatto esiste.
- la categoria e rendita totale risultante, ed i relativi parziali, potrebbero non essere la semplice sommatoria dei precedenti valori. La fusione ai fini fiscali, se correttamente impostata,
permette di costituire sotto il profilo della valorizzazione una unica u.i. ai fini impositivi ,
soltanto ove sia provato che la fusione di fatto di tali immobili sia stata recepita dal catasto mediante
attribuzione a ciascun immobile di un valore che sia effettivamente rapportato alle caratteristiche proprie della u.i. intesa nel suo complesso.
Nel caso la fusione fiscale sia stata correttamente definita a livello catastale, con attribuzione a tutte le unità catastali che compongono l'immobile unitario della classe e categoria più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'immobile nel suo complesso, ci si troverà
di fatto in presenza di una sola unità immobiliare sotto il profilo della
valorizzazione catastale , a cui dovrà seguire l'esclusione dall'IMU della intera abitazione familiare risultante dalla fusione.
In tal senso si ritiene debba infatti essere letto l'inciso contenuto nella circolare n. 3/DF/2012 del MEF, nel momento in cui prevede che il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una u.i., a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
p.s.:
Per chi li ha sollevati, non so quali dubbi di carenza normativa sussistano ancora.
Riferimenti:
- circolare n. 3/DF/2012 del MEF,
- circolare n. 15232 del 21/02/2002 della AdT- dIr. Centrale cartografia, Catasto e Publ. Immobiliare. Ufficio metodologie operative catastali.
- Allegato tecnico alla nota. pprot. n. 23646 del 12/06/2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia della Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 27/E del 13/06/2016 Agenzia delle Entrate- Dir. Centrale Catasto+Direz. Centrale Normativa paragrafo 1.7
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