@MarcoG88 se io leggo il tuo preliminare
all’art. 3 GARANZIE, trovo scritto:
"La Parte promittente venditrice dichiara sin d’ora che la proprietà di quanto sarà trasferita al rogito notarile di compravendita alla Parte Promissoria Acquirente libera da iscrizioni ipotecarie, gravami, trascrizioni pregiudizievoli, vizi nonché da oneri fiscali in genere...."
A parte il fatto che qui si parla di la proprietà e non le proprietà, se tu mi vendi un alloggio che proviene direttamente da una successione come questo (del 97) tu mi devi controllare anche il catasto pena NULLITÀ atto.
Questo locale in più come è censito? (A\3, A\4...C\1, C\2)?
Qui
@MarcoG88 ti stanno vendendo una stanza con un altezza di 2,10 e come dice @Gianco non è agibile e non lo potrebbe mai essere, al massimo può essere un locale di sgombero (tipo una cantina o simili) quindi censibile come C/2, se censito come A/...non va bene a prescindere come abitazione.
Attenzione ho notato che c'è stata anche
una sanatoria di questo immobile (autorizzazione del 21 marzo 1990 n.4579), bisogna vedere cosa hanno sanato dalla concessione edilizia n.26 prot 16874/89 in data 26 marzo 1990. Da vedere il perchè è se hanno toccato anche il catasto e se lo hanno fatto non hanno fatto cavolate (cosa che inizio a dubitare)
ho notato anche questa confusione nell'
art.4 CONSEGNA:
"L'unità immobiliare in contratto sarà trasferita nello stato di fatto in cui oggi si trova così come pervenuta alla Parte Promettente Venditrice. La Parte Promittente venditrice in particolare dichiara che la proprietà non è locata e non vi sono aventi diritto a prelazione anche ai sensi delle leggi n.392/1978 e 431/1998.
La proprietà, il possesso ed il godimento delle unità immobiliari in oggetto libere da cose e da persone saranno trasferite alla Parte Promissoria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile".
Prima mi dice che c'e un'unità immobiliare in oggetto, alla fine mi parla di 2 unità e non specifica cosa sia la seconda. Quindi mi vien da pensare che possa essere un locale di sgombero.
Immagino che tu voglia beneficiare della prima casa: attenzione che per aver accesso a questo beneficio l'abitazione tutta deve essere una unità sola abitativa (lo dico nel caso la stanza fosse un A/...) l'impostazione non andrebbe bene.
Se però è una cantina (può andare) ma il censimento è da mettere in C/2.
Poi un altro aspetto che non m torna e non mi piace, ed io non accetterei mai, l
'art.7 IMPIANTI
Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 1, D.M 22 gennaio 2008 n.37 le parti contraenti si danno reciprocamente atto:
-Che la parte Promittente venditrice, garantisce la conformità degli impianti che corredano il bene in oggetto del presente contratto alla normativa 46/90 in materia di sicurezza vigente
- Che il prezzo pattuito per il trasferimento del bene oggetto del presente contratto è stato convenuto la la Parte Promettente Venditrice e la Parte Promettente Acquirente con riferimento all'attuale stato di fatto del predetto bene e dei suoi impianti conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica, ad oggi regolarmente funzionanti.
Ai fini di quanto precede, la Parte Promissoria Acquirente dichiara:
- di farsi interamente carico, ove necessario, degli eventuali oneri e delle spese di manutenzione, riparazione, sostituzione o adeguamento degli impianti, alla normativa vigente in materia di sicurezza e manlevare la Parte Promittente Venditrice da ogni responsabilità a riguardo.
Tuttavia la parte promittente venditrice con presa visione della Parte Promissoria Acquirente in data odierna, consegnerà al momento del rilascio dei locali la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ed il regolamento del condominio.
Tra legge
46/90 e D.M 37/2008 non c'è tutta questa differenza tale da richiedere un adeguamento per la sicurezza quando un impianto è conforme alla 46/90 perchè l'immobile è del 90 e non ha subito altre modifiche.
Se tu mi dichiari che un impianto è a norma per la 46/90 non mi puoi scrivere dopo che m devo far carico per l'adeguamento degli impianti.
Sai cosa penso? Che come spesso succedeva negli anni 90 quando si facevano quei lavori non si chiedevano mai le conformità e i Comuni non erano ancora preparati per cui non la richiedevano come copia. Solo che al momento di vendere ti trovi con impianti fatti nel 90 senza un conformità e sfido qualunque impiantista (senza far lavori) dichiarare nel 2018 che un impianto fatto nel 90 (da qualcun altro) risulta regolare. Io non lo farei, ma non lo farebbero molti che conosco viste le responsabilità.
Poi perché conformità del solo impianto elettrico? La conformità si fa per tutti gli impianti esistenti in un casa: elettrico, idro-termosanitario, radiotelevisivo, e quant'altro.
Il venditore non ti deve consegnare al rogito la conformità dell'impianto.
Deve consegnarti l'AGIBILITÀ dell'immobile in quanto in essa sono ormai contenute anche le conformità degli impianti, l'APE, ed il Catasto oltre ai titoli edilizi ed relazioni varie su salubrità dei muri.