pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
il mio amico aveva registrato un anno prima che la banca gli creasse i problemi e non ha potuto attaccarlo perchè non era in grado di provare la malafede del debitore.
i cinque servono solo per essere al sicuro anche da provata malafede.
infatti dopo cinque anni dalla costituzione anche se vai a dire che lo hai fatto apposta per fregarli non possono attaccarti, ma negli anni precedenti sei grado tu di provare la malafede del debitore? io dico di no.
 
J

JERRY48

Ospite
Ciò non vuol dire che tutti i creditori non riescano.
Il fondo patrimoniale non è una cassaforte blindata che non puoi scardinare, ci sono delle regole dettate dalle leggi che bisogna rispettare, anche da te citate, e ci può essere qualcuno che riesce a farla franca, aiutato magari da un buon avvocato.
Ma la maggioranza degli istitutori del fondo patrimoniale, se indebitati, lo fanno in modo fraudolento (da provare beninteso), proprio per non onorare i debiti contratti.
Altrimenti tutti i debitori verso istituzioni, banche, fornitori, privati ecc. con il fondo patrimoniale sarebbero in salvo.
Ma neanche per sogno!!!
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
chi ha volontà di frodare creditori usa ben altri mezzi, come sentiamo dalle cronache, non ha mai proprietà e sacrifici da lavoro da proteggere.
io per esempio non avevo e non ho problemi debitori, l'ho fatto per cautelarmi e non per frodare e come ben sa chi ha una attività commerciale di qualsiasi tipo, deve difendersi anche da chi in un modo o nell'altro ti crea difficoltà.
ho cessato volontariamente la mia attività artigianale anni fa e non ho lasciato situazioni pericolose.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti pippopeppe la preocupazione di artigiani ecc. è: se le aziende non ti pagano lasciandoti con il ****.. perterra e sei subbissato dalle tasse tarsu ecc. e se fai il fondo in tempo si può chiudere l'attività e proteggere la casa i cui vivi? almeno quella
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
SI, l'importante è non aver già ricevuto avvisi di pignoramenti, e non sei a conoscenza di provvedimenti esecutivi di qualunque tipo nei tuoi confronti.
è questo un chiaro caso che prova la malafede del debitore e non c'è scampo.
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
leggi a favore dei cittadini non vengono mai pubblicizzate, fateci caso.
non perdiamo d'occhio quanto fraudolamente certi comuni hanno fatto per l'IMU
e se lo facciamo noi? la pubblicità di queste leggi infami serve a creare quella confusione che porta noi a pagare senza proteste e loro a galleggiare sui ns soldi e sacrifici.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
"leggi a favore dei cittadini non vengono mai pubblicizzate, fateci caso."
e allora provvediamo noi

Più tutela verso Equitalia per l’unico immobile del debitore
Il Decreto del Fare ha apportate significative modifiche alla normativa fiscale ( art. 76 ex dpr 602.73) in tema di espropriazione immobiliare , modifiche favorevoli al contribuente debitore del fisco mitigando gli effetti della procedura esecutiva.
Ma andiamo per ordine : Il legislatore tributario prima della emanazione del “Decreto del Fare” aveva previsto che l’agente della riscossione non poteva procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo del credito vantato nei confronti del contribuente non superava complessivamente 20.000 euro.
In forza della novità introdotta sono state posti ulteriori limiti alla procedura di espropriazione nei confronti dell’unico immobile non di lusso, di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e nel quale lo stesso risiede anagraficamente.
Visto che non solo l’agente della riscossione potrebbe essere interessato ad agire è ovvio che in ogni caso, resta intatta la facoltà per Equitalia di iscrivere ipoteca ( ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973), anche al di sotto di questa soglia ed anche sulla prima casa, solo a fini cautelari e per la tutela del proprio credito laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi.
La nuova disciplina indica inoltre i casi che non rientrano nella casistica agevolativa . Per tali, immobili è stato confermato il diritto di Equitalia di procedere all’espropriazione allorquando l’importo del credito per cui procede supera complessivamente 120 mila euro; pertanto, rispetto alla precedente disciplina dell’espropriazione immobiliare, è stato innalzato il limite al di sotto del quale è in ogni caso inibito il pignoramento (da € 20.000 a € 120.000).
Sopra la soglia di 120.000 euro l’agente della riscossione per procedere all’espropriazione dell’immobile deve aver iscritto ipoteca sullo stesso almeno sei mesi prima rispetto alla data in cui intendesse intraprendere la procedura espropriativa
Da ultimo, in sede di conversione in legge del decreto, il legislatore ha aggiunto un ulteriore limite alla possibilità per l’agente della riscossione di procedere all’esproprio dei beni del debitore: Equitalia non potrà procedere ad espropriare uno specifico “paniere di beni”, definiti beni essenziali, da individuare con apposito decreto ministeriale d’intesa con l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale di statistica , decreto attuativo che allo stato dell’arte non risulta ancora emanato.
 

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