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Più tutela verso Equitalia per l’unico immobile del debitore
Il
Decreto del Fare ha apportate significative modifiche alla normativa fiscale ( art. 76 ex dpr 602.73) in tema di
espropriazione immobiliare , modifiche favorevoli al contribuente debitore del fisco mitigando gli effetti della procedura esecutiva.
Ma andiamo per ordine : Il legislatore tributario prima della emanazione del
“Decreto del Fare” aveva previsto che l’agente della riscossione non poteva procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo del credito vantato nei confronti del contribuente
non superava complessivamente 20.000 euro.
In forza della novità introdotta sono state posti ulteriori limiti alla procedura di espropriazione nei confronti dell’unico immobile non di lusso, di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e nel quale lo stesso risiede anagraficamente.
Visto che non solo l’agente della riscossione potrebbe essere interessato ad agire è ovvio che in ogni caso, resta intatta la facoltà per Equitalia di
iscrivere ipoteca ( ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973), anche al di sotto di questa soglia ed anche sulla prima casa, solo a fini cautelari e per la tutela del proprio credito laddove l’esecuzione fosse avviata da terzi.
La nuova disciplina indica inoltre i casi che non rientrano nella casistica agevolativa . Per tali, immobili è stato confermato il diritto di Equitalia di procedere all’espropriazione allorquando l’importo del credito per cui
procede supera complessivamente 120 mila euro; pertanto, rispetto alla precedente disciplina dell’espropriazione immobiliare, è stato innalzato il limite al di sotto del quale è in ogni caso inibito il pignoramento (da € 20.000 a € 120.000).
Sopra la soglia di 120.000 euro l’agente della riscossione per procedere all’espropriazione dell’immobile deve aver iscritto ipoteca sullo stesso
almeno sei mesi prima rispetto alla data in cui intendesse intraprendere la procedura espropriativa
Da ultimo, in sede di conversione in legge del decreto, il legislatore ha aggiunto un
ulteriore limite alla possibilità per l’agente della riscossione di procedere all’esproprio dei beni del debitore: Equitalia non potrà procedere ad espropriare uno specifico “paniere di beni”, definiti
beni essenziali, da individuare con apposito decreto ministeriale d’intesa con l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale di statistica , decreto attuativo che allo stato dell’arte non risulta ancora emanato.