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JERRY48

Ospite
Nel caso specifico dove il nostro amico ha contratto debiti sostanziosi, potrebbe coprire le sue proprietà dall'attacco di chi vuol essere liquidato?

La cosiddetta "azione revocatoria" non può essere richiesta dai creditori se sono passati 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale.
In pratica una casa inserita nel fondo patrimoniale 2 anni fa, può essere pignorata.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Allora: abbiamo un thread in cui si chiede se la costituzione di un fondo è attaccabile nonostante che le cose che entrano a farne parte siano di proprietà di un debitore. La risposta di pippopeppe è rivolta a questo thread. C'è qualcosa che non va perchè invece le altre risposte contraddicono questa affermazione.
 
J

JERRY48

Ospite
Non c'è niente di contraddittorio, c'è solamente la necessità di integrare maggiormente se la mia risposta non è stata esaustiva.
La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile al creditore solo se annotata nell’atto di matrimonio prima dell’iscrizione ipotecaria o del pignoramento.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2012 n. 933, ove si afferma che “la costituzione del fondo patrimoniale, prevista dall’articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall’articolo 162 del Codice civile per tutte le convenzioni patrimoniali, è opponibile ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data del’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex articolo 2647 del Codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.

La revocatoria è un’azione legale che può rendere inefficace il fondo patrimoniale. La revocatoria può essere chiesta al giudice dai creditori che siano in grado di dimostrare che la costituzione del fondo è stata esclusivamente finalizzata ad evitare il rimborso, tramite escussione coattiva, di quanto loro dovuto da parte del debitore.

L’articolo 2901 del codice civile prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi: oggettivo, cosiddetto eventus damni, soggettivo cosiddetta scientia damni – e cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento, nonché della cosiddetta partecipatio fraudis quando, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Nel caso di accoglimento dell’istanza di revoca, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulterà inefficace solo nei confronti del creditore che ha agito in giudizio. Costui, per quel che attiene le procedure esecutive promosse nei confronti del debitore esecutato, potrà agire come se la costituzione del fondo patrimoniale non fosse mai avvenuta.

Pertanto nella mia risposta, più sintetica ma nello stesso tempo esaustiva, nel mio primo post, all'OP ho evidenziato che l'istituzione del suo fondo patrimoniale poteva essere impugnata con l'istanza di revoca del creditore in quanto istituito essendo già debitore e non prescritto.
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
scusatemi se insisto, ma come già detto, io sono titolare di un fondo patrimoniale e non ho mai sentito parlare di cinque anni.
il fondo nasce per garantire, comunque, un reddito vitale per chi cade in disgrazia e per i suoi figli, specie se minorenni.
quanto a provare la malafede dei costituenti, ho i miei dubbi che il creditore ci riesca e ribadisco quanto affermato nel mio thred precedente.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Se le informazioni che ci stai dando sono vere, stai ribaltando la mia visione delle cose. Io ho sempre saputo che dal momento in cui viene contratto un debito, il debitore risponde di questo debito con i suoi beni. Operare una qualsiasi forma di occultamento dei beni posseduti, non è valida. Tu mi dici che la costituzione di un fondo patrimoniale potrebbe ovviare il problema. Su quali basi ti fondi?
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
sulla esperienza di un amico commercialista che tempo fa mi consigliò questa soluzione perchè lui era riuscito a bloccare le banche che volevano penalizzarlo per problemi intercorsi tra loro e di cui non conosco i termini.
non hanno potuto attacarlo.
cercherò di trovarvi un documentro ufficiale che prova ciò che dico ed in ogni caso qualsiasi notaio potrà sicuramente rassicurarti al riguardo,
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
allego un documento esaustivo (spero) come promesso,

ricordando che è pressocchè imposibile dimostrare la malafede del debitore.

Cos’è il fondo patrimoniale?


Il fondo patrimoniale è una sorta di vincolo – che si costituisce con atto notarile – su determinati beni: tali beni possono essere immobili (per es. l’abitazione), titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.), beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e universalità di mobili.



Al contrario di ciò che comunemente si crede, immettere i beni nel fondo patrimoniale non comporta un mutamento nella titolarità dei beni stessi. Al contrario, essi rimangono intestati al proprietario (nel caso di comunione dei coniugi, ad entrambi gli stessi). Il vincolo, quindi, attiene solo all’uso (cosiddetta “destinazione”) che si può fare di tale bene. Di questo parleremo tra breve.



Chi può creare un fondo patrimoniale?

Vi possono ricorrere solo le coppie sposate. Le coppie di fatto non sono prese in considerazione.



Qual è lo scopo del fondo?

La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia. Pertanto, il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi (e i loro redditi) non possono essere aggrediti (cioè soggetti a esecuzione forzata) dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei ai bisogni della famiglia [1].

Per fare un esempio, il fondo non è aggredibile dal fornitore della ditta individuale di uno dei due coniugi.



Al contrario, invece, per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, essi potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori (è la cosiddetta azione revocatoria).

In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).

Inoltre spetta sempre ai coniugi dimostrare che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.



Se la revocatoria viene vinta dal creditore, il comportamento del debitore è passibile anche di sanzioni penali (soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato).



Qualora il creditore sorto anteriormente alla costituzione del fondo abbia già iscritto un’ipoteca sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto. Ecco perché si sconsiglia dall’inserire nel fondo gli immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di mutui in fase di estinzione.



Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato ogni dubbio: anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia [2].



Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi.

Come già detto, la costituzione del fondo non implica necessariamente il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario.



In qualsiasi momento è possibile ampliare il fondo, facendovi affluire ulteriori beni, con un nuovo atto notarile.



Chi amministra i beni del fondo?

La scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più contorto il loro regime di gestione.

Infatti, se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il consenso di entrambi i coniugi perla vendita dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi.

Inoltre, Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere autorizzata dal tribunale.

Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo.



Quali sono i costi per costituire un fondo patrimoniale

Il costo della costituzione del fondo non dipende dal valore o dal numero dei beni (di qualsivoglia natura) in esso ricompresi. Esso ammonta a circa € 1.200, compresi i costi notarili.



In estrema sintesi, il fondo patrimoniale garantisce la conservazione di alcuni beni dall’attacco di crediti che siano sorti successivamente e per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.



Trust, vendita e donazione

Esiste poi un altro istituto, di derivazione anglosassone, di più ampia portata che è il trust, che consente di separare il godimento dall´amministrazione di un patrimonio e che può prestarsi a diverse finalità. Ma le sue caratteristiche sono così versatili da meritare un discorso a parte.



Normalmente, alla costituzione del fondo, il debitore che voglia salvaguardare i propri immobili dagli attacchi del creditore, può ricorrere alla vendita o alla donazione. In questo caso, i costi sono superiori (specie se l’acquirente ha già una prima casa) e inoltre i creditori possono, anche in questo caso, esercitare la revocatoria nei successivi cinque anni. Anche di ciò parleremo più dettagliatamente in un diverso articolo.

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JERRY48

Ospite
In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).

Vedi che saltano fuori i cinque anni???
Entra in gioco la prescrizione, cioè passati 5 anni dall'istituzione del fondo i creditori non possono esercitare la cosiddetta azione revocatoria.
 

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