chiedi all'amministratore il rendiconto annuale.(bilancio da quando tu sei entrato)
entrate e uscite cosi vedi in base ai millesimi quanto devi.auguri
 
Buongiorno,l'amministratore "autoeletto",ha omesso nella convocazione di riunione, che si terra lunedì 9,di inserire la nomina amministratore!?!
Lui sicuramente vedrete che si attaccherà al fatto che con la nuova normativa è rinnovato automaticamente per due anni.
Ma sò che in realtà non è così......cosa devo fare??,cosa mi cponsigliate di fare.......Io sono in possesso di un preventivo fatto dal mio ex amministratore(un professionista capace e onesto),lo posso presentare in riunione??
vi ringrazio di cuore!
 
Nessuno può auto eleggersi ad amministratore e l'amministratore regolarmente nominato dall'assemblea rimane in carica solamente per un anno e non due.
 
Tu obbietta la mancanza della riconferma/revoca/nomina amministratore e fallo scrivere a verbale e poi vedi se è il caso di ricorrere al Giudice.
 
Ok! Grazie,ma se lo chiamo al telefono e gli dico di riformulare la convocazione(oltretutto inviata per mail e non per posta/cartaceo)inserendo la nomina?
 
Per e.mail se non Pec, fax, raccomandata o consegna a mano, la convocazione è invalida, ovvero un condomino può ritenere di non essere stato convocato e impugnare il deliberato dal momento in cui ne sarà a conoscenza ed avrà 30 giorni di tempo da quel momento.
 
Io presenterò un preventivo di "spese amministratore" che è la metà di quello che ci chiede l'attuale amministratore "autoeletto"(ciò conferma la persona che è,si autoelegge,non mette nell'ordine del giorno la nomina/revoca amministratore e ha una parcella onerosissima),se su nove condomini io sarò l'unico a chiederne le "dimissioni",sarò costretto ad accettare la sua presenza in casa mia??
Dico questo perchè è una persona che sa "parlare" bene e fa su le persone come vuole!!
 
Non comprendo la frase "accettare le presenza in casa mia", comunque se sarai l'unico a chiedere le dimissioni, mentre gli altri lo confermeranno, purtroppo per te l'amministratore rimarrà quello, fatto salvo un ricorso al Giudice per irregolarità gestionali, vedi l'art. 1129 cc.
 

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