Io mi riferisco all' esecuzione dello sfratto dell'inquilino moroso incolpevole, la quale può essere soggetta a rinvii.
Se l'Ufficiale giudiziario non esegue lo sfratto il proprietario non rientra in possesso del suo immobile. Chi lo risarcisce? Lo Stato (o gli Enti locali) utilizzando l'apposito Fondo? E se le risorse del Fondo non sono sufficienti o vengono destinate ad altro scopi?
La norma di riferimento è il c. 5 dell'art. 6 legge 28/10/2013, n. 124 che così recita:
5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa ((che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative)) per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.))