Nei contratti NON abitativi è OBBLIGO inserire ESPRESSAMENTE la 1456c.c. previa diffida al verificarsi del mancato pagamento di UNA mensilità del canone di locazione.
Secondo i dettami dell'art.5 392/78
Segue che si chiude il contratto all'Agenzia delle Entrate pagando i 67 E.
Al giudice si chiede sentenza DICHIARATIVA di risoluzione contratto e mandato agli U.G. per lo sgombero in data X.
Sta poi a te correre dietro agli U.G.
La prima visita degli U.G. è un pro forma,ma Tu devi essere presente.
Già alla seconda puoi ottenere lo sgombero forzato.
Per i negozi di abbigliamento e similari al conduttore non frega nulla,perchè NON vi sono licenze.
Per i ristoranti CON somministrazione,il conduttore è interessato a mantenere il contratto di locazione in vita,perchè può vendere l'attività o sublocarla o affittarla come ramo d'azienda.
Va da sè che un ristorante con contratto di locazione risolto NON vale una cippa!