key

Membro Assiduo
Professionista
Perdonate.
Si ho capito.
Eppure quel contratto che ho citato di un grosdo gruppo nazionale che scrive "senza condizioni o termini"mi ha reso dubbioso.
Posibile che l ufficio legale di un cosi grande gruppo registri contratti cosi?
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Comunque l exceptio doli insitamente appunto e'chiara.
Proprio il termine exceptio doli lo conferma...
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
come avevo previsto quando ho fatto il mio intervento mi ero reso conto che per
@key a prima richiesta significava a capriccio de,l beneficiario.
Se, però, nemmeno l'intervento di Olji lo ha convinto bisogna rassegnarsi

non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Sono 10 anni che rscuto fideiussioni a prima richiesta.
Motivate ovviamente.
Ma avere in mano il citato contratto,ma di una principale catena di GDO nazionale,ha fatto cadere ogni mia convinzione.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Chi ha scritto:ricorri ad un prestito deve sapere che le banche NON prestano denaro per liquidita'su contratti di locazione commerciali con conduttori di comprovata solidita'a prescindere il capitale i.v.

Ossia se dovete affittare un locale o ufficio o lo locatrva gruppi conosciuti o.....meglio vendere il locale....
Triste realta'
 
O

Ollj

Ospite
Ritorno sulla questione a seguito dell'ulteriore chiarimento datto da @key.

La massima su citata (che richiama la ben più nota Cassazione Sezioni Unite 3947/2010) aveva lo scopo d'evidenziare come sia sempre neccessario valutare attentamente le clausole contrattuali e la loro terminologia, sì da comprendere quale contratto realmente sia posto in essere tra le parti.
key riporta ciò:
Cito il testo: .....fideiussione bancaria emessa da primario istituto bancario ed essere pagabile,senza condizioni o termini,a semplice richiesta del locatore,così da essere equivalente alla disponibilità del denaro contante.
Ritengo possano farsi le seguenti considerazioni:
- non erra @key nel sostenere il suo diritto di rivolgersi direttamente all'Istituto erogante; ciò gli deriva non dal contratto di fideiussione (che nel caso in questione non esiste) quanto in virtù di altro e diverso negozio giuridico; infatti, per l'uso dei termini fatto e le spiegazioni date da key è pressochè certo (salvo altro a noi non noto) come tra le parti sia stato posto in essere il c.d. atipico contratto autonomo di garanzia (che dalla fideiussione codicistica ben si differenzia in quanto mancante delle tipiche eccezzioni opponibili da parte del fideiussore): il creditore/beneficiario del contratto può esigere l’istantaneo pagamento senza dover dimostrare il fondamento della richiesta e senza dover allegare prova dell’inadempimento del debitore, poichè sarà il garante a dover provare, al fine di escludere la propria responsabilità, l’esatto adempimento da parte del debitore garantito.
- erra invece @key, allorchè, pur in presenza di un autonomo contratto di garanzia, ritenga ben possibile escutere direttamente il garante a "proprio capriccio" e soprattutto nella mancanza di qualsivoglia informativa al proprio debitore. Infatti, se è vero che l'Istituto garante assicura la solvibilità a "prima richiesta", è altresì vero che le parti sono tenute, ex art. 1175 e art.1375, a comportarsi secondo correttezza e buona fede, e che proprio in base a tali principi il garante possa sempre opporre la exceptio doli (ravvisabile anche quando il beneficiario cerchi di escutere la garanzia in carenza di inadempimento da parte del debitore); non si deve infine dimenticare come il garante, proprio per tutelare se stesso, abbia l'obbligo d'informare il debitore della richiesta di escussione ricevuta e ciò per consentire al debitore di instaurare un eventuale azione cautelare finalizzata a bloccare la richiesta pretestuosa del proprio creditore.
In tal senso vedasi Cassazione n. 5997/2006 secondo cui:
"Nelle garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale"
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Buongiorno Signori
Mi ha risposto ora il CRIF.
Le fideiussioni bancarie NON rientrano nella loro banca dati.
SOLO i FIDI.
PERTANTO la ESCUSSIONE di una fideiussione bancaria a prima richiesta NON COMPORTA per la BANCA Emittente la segnalazione al CRIF del GARANTE che ha sottoscritto la fideiussione,che esso sia SOCIETA' o Persona fisica.
 
O

Ollj

Ospite
Ciò non farà mai venir meno quanto stabilito giurisprudenzialmente (a tutela dei diritti del fideiussore e della Banca prestatrice); vedasi Cassazione n. 5997/2006 su già citata; ripeto la sua escussione può avere gravi conseguenze.... (anche per lei)
 

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