arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Sono a carico dei condomini che ne traggono utilità. Quindi quelli serviti dalla colonna di scarico. Secondo tabella millesimale del quadro A. Spese generali. E' profondamente ingiusto che un negozio al pian terreno paghi la colonna quanto quello dell'attico. La delibera può essere benissimo impugnata o nel caso si possa, va ridiscussa. Porta gli articoli di legge a tuo supporto all'amministratore e chiedi una verifica nuova in assemblea prima di impugnarla. E' a parer mio una delibera nulla perchè al di fuori dalla legge e dal regolamento di condominio. Quindi non rientra nei canonici 30 giorni. E' annullabile anche dopo anni. E' una vera e propria sopraffazione contro @marcellopaneevino
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
E' a parer mio una delibera nulla . Quindi non rientra nei canonici 30 giorni.

Chi ha posto il quesito dichiara di avere un negozietto deduco fornito di bagnetto: infatti l'istante non contesta la spesa in sé ma il modo di riparto . In quest' ottica temo che la delibera sia Annullabile anche in considerazione del fatto che non esiste in specie un regolamento contrattuale ( accettato da tutti i condomini direttamente o indirettamente ) che fra l'altro è la condizione da cui parte la sentenza 6714 del 19 marzo 201o citata nel post introduttivo .

Rimane inoltre aperto il problema della c.d. "facta concludentia "
Massima : CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 13004 DEL 24 MAGGIO 2013
(Criteri di riparto spese condominiali - Modifica per facta concludentia)
E’ da ritenersi legittima la deliberazione dell’assemblea di condominio con la quale è stato deciso di ripartire le spese condominiali in difformità alle tabelle vigenti e comunque in assenza di criteri millesimali corrispondenti alla situazione di fatto loro sottesa.
La modificazione per facta concludentia, per potersi considerare valida, implica l’applicazione ripetuta ed incontestata nel tempo del criterio sostitutivo prescelto dall’assise condominiale. Tale decisione quindi non può considerarsi modificativa delle tabelle millesimali – che comunque possono essere modificate a maggioranza – ma solamente dei criteri di riparto delle spese.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
ahi! ahi! hai trovato il punto debole. Ci vorrebbe un pò più di modernità e tralasciare le usanze, sono diventate un fardello pesante non al passo coi tempi. La difesa delle prerogative dell'individuo, oggi, sono diventate fortunatamente preponderanti sulle altre. Il treno fa troppe fermate. e la fermata che hai trovato potrebbe essere il capolinea.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo può eserti utile:
La Corte di Appello di Milano, sentenza 666 del 6 febbraio del 2008, ha deciso una controversia in materia ricordando che "la maggioranza dei condomini aspira ad adottare una determinazione astrattamente capace di piegare la volontà della minoranza a quella della maggioranza e non potendo tale intento considerarsi legittimo perchè incidente sui diritti individuali di ciascun condomino, tale contrasto tra deliberato e diritti è ragione necessaria e sufficiente per potersi dichiarare l'illegittimità della delibera stessa."
Avv. Luigi De Valeri
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Interessante ma occorre pur precisare che una sentenza di una corte di appello "non fa primavera " : per essere forte una tesi va sostenuta da giurisprudenza costante e di grado elevato
E poi bisogna verificare quanto il caso specifico possa influire rispetto ad un comportamento concludente e ripetuto
Bisognerebbe fare uno studio giurisprudenziale mirato : sconsiglierei chi ha postato di partire lancia in resta senza basi solide: Se invece le solide basi ci sono a sua scelta se sostenere spese legali per fare valere un diritto (sapendo che con ogni probabilità le spese saranno compensate )
 

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