E' a parer mio una delibera nulla . Quindi non rientra nei canonici 30 giorni.
Chi ha posto il quesito dichiara di avere un negozietto deduco fornito di bagnetto: infatti l'istante non contesta la spesa in sé ma il modo di riparto . In quest' ottica temo che la delibera sia Annullabile anche in considerazione del fatto che non esiste in specie un regolamento contrattuale ( accettato da tutti i condomini direttamente o indirettamente ) che fra l'altro è la condizione da cui parte la sentenza 6714 del 19 marzo 201o citata nel post introduttivo .
Rimane inoltre aperto il problema della c.d. "facta concludentia "
Massima : CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 13004 DEL 24 MAGGIO 2013
(Criteri di riparto spese condominiali - Modifica per facta concludentia)
E’ da ritenersi legittima la deliberazione dell’assemblea di condominio con la quale è stato deciso di ripartire le spese condominiali in difformità alle tabelle vigenti e comunque in assenza di criteri millesimali corrispondenti alla situazione di fatto loro sottesa.
La modificazione per facta concludentia,
per potersi considerare valida, implica l’applicazione ripetuta ed incontestata nel tempo del criterio sostitutivo prescelto dall’assise condominiale. Tale decisione quindi non può considerarsi modificativa delle tabelle millesimali – che comunque possono essere modificate a maggioranza – ma solamente dei criteri di riparto delle spese.