marcellinopaneevino

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Proprietario Casa
Ciao a tutti!
è stato fatto un intervento di riparazione alla colonna fecale, ma il riparto della spesa è stato fatto in parti uguali, con la conseguenza che io dovrei pagare circa 5 volte più del dovuto: ho un negozietto mentre gli altri hanno l'appartamento.
Nel condominio non c'è una tabella millesimale per la colonna fecale, nè il regolamento dispone nulla a riguardo, quindi ho fatto riferimento all'art. 1123 c.c. e alla Cassazione Civile, Sezione II, 19 marzo 2010, n. 6714.
Non essendo presente all'assemblea, appena ho ricevuto il verbale ho provveduto a notificare la mia volontà di impugnare quella delibera ed invitavo l'amministratore a rifare il calcolo. Ricevo, come risposta, che ciò non è possibile perchè gli altri non sarebbero d'accordo, dal momento che si è sempre fatto in parti uguali. Ho pagato solo l'importo corretto, e non quello richiestomi.Oltre a questo, anche la beffa: nella successiva convocazione di assemblea, con allegato il bilancio, vengo menzionato quale condomino moroso, quindi finendo sulla bocca di tutti e senza che sia spiegato il motivo della mia richiesta! ora cosa faccio? ;)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il comportamento concludente ( come si è fatto costantemente in passato) puo' avere qualche rilevanza .
Ma la delibera pare annullabile; se cosi' si sostiene , occorre impugnarla entro 30 gg dalla comunicazione . L'impugnazione và fatta con l'ausilio di un legale il quale dovrà esperire come prima cosa la procedura di mediazione-conciliazione.
E' pur vero che se la somma in ballo è sotto i 1100 euro si potrebbe teoricamente procedere autonomamente senza legale invocando il Giudice di Pace ( ammesso e non concesso che in tale ipotesi non fosse prevista l'obbligatorietà della mediazione conciliazione, cosa tutta da approfondire)
In soldoni ,se la cifra è contenuta, il consiglio è pagare; i vari ricorsi in ordine di costi e fatica non valgono la "candela" .
 

marcellinopaneevino

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Il comportamento concludente ( come si è fatto costantemente in passato) puo' avere qualche rilevanza .
Ma la delibera pare annullabile; se cosi' si sostiene , occorre impugnarla entro 30 gg dalla comunicazione . L'impugnazione và fatta con l'ausilio di un legale il quale dovrà esperire come prima cosa la procedura di mediazione-conciliazione.
E' pur vero che se la somma in ballo è sotto i 1100 euro si potrebbe teoricamente procedere autonomamente senza legale invocando il Giudice di Pace ( ammesso e non concesso che in tale ipotesi non fosse prevista l'obbligatorietà della mediazione conciliazione, cosa tutta da approfondire)
In soldoni ,se la cifra è contenuta, il consiglio è pagare; i vari ricorsi in ordine di costi e fatica non valgono la "candela" .


io non ho impugnato nulla, nè tantomeno mi sono rivolto ad un legale, sperando che la cosa si risolvesse senza troppi fronzoli! ma quindi senza l'impugnazione fatta in quel modo ora sono in difetto?
 
U

User_29045

Ospite
occorre impugnarla entro 30 gg dalla comunicazione

..... se ciò non è avvenuto, valgono le delibere assembleari, quindi ti conviene pagare per evitare la messa in mora e il successivo decreto ingiuntivo nel caso il tentativo di farti pagare con la messa in mora si rivelasse infruttuoso.

Se non esistono tabelle millesimali che specificano che tu devi pagare meno di altri, purtroppo hanno ragione loro a dividere in parti uguali. La tabella millesimale costituisce il presupposto essenziale per una ripartizione delle spese (o dei rimborsi assicurativi!) diversa dal "facciamo tutto in parti uguali".
 
U

User_29045

Ospite
Tra l'altro non avresti neanche delle basi per impugnare la delibera, in quanto hai affermato che non esiste una tabella millesimale dove c'e' scritto:

marcellinopaneevino 8 millesimi
Signora Rossi 194 millesimi
Signor Bianchi 193 millesimi
etc. etc. etc.

Quindi, su cosa baseresti una eventuale opposizione?

L'inesistenza di una tabella millesimale obbliga all'unica soluzione possibile, la ripartizione in parti uguali.

E' chiaro che secondo me e' una situazione che andrebbe sanata una volta che si sono calmate le acque.

Forse si dovrebbe in quale modo esigere la redazione di una tabella millesimale coi millesimi calcolati accuratamente, ma non conosco l'iter. E non so neanche se la redazione di tale tabella millesimale sia assoggettata al parere favorevole della maggioranza del condòmini, perché se fosse così, tutti tranne marcellinopaneevino direbbero NO, e la cosa finirebbe nel dimenticatoio.
 

marcellinopaneevino

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
io avevo capito che in mancanza di specifica tabella millesimale della fecale, e senza un regolamento condominiale in proposito, si dovesse procedere facendo riferimento alla tabella millessimale degli immobili. ho capito male?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
io avevo capito che in mancanza di specifica tabella millesimale della fecale, e senza un regolamento condominiale in proposito, si dovesse procedere facendo riferimento alla tabella millesimale degli immobili. ho capito male?

I PROBLEMI vanni divisi ed ,in conseguenza , adotto un comportamento o l'altro :
1: si è sempre usata quel tipo di riparto (parti uguali ). A mio parere in modo errato; ma il fatto che in maniera consolidata e nel tempo si sia adottato questo criterio crea un precedente di praticabilità , avvalorato in passato da parte della Giurisprudenza.
2: Si ritiene a questo modus operandi vada dato uno stop : e allora bisognava impugnare nei 30gg proponendo la divisione secondo la tabella di proprietà, con ripartizione tra i soli condòmini che vi risultano collegati (art. 1123 c.c. III° co.),

Art. 1123.
Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
 

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