moralista

Membro Senior
Professionista
La giurisprudenza riconosce solo gli sfratti esecutivi residenziale, per i contratti diversi anche dopo lo sfratto esecutivo, il credito d'imposta non viene riconosciuto, altro che danneggiare il locatore, affitti non riscossi e ci devi pagare in anticipo le imposte, (cioè addio credito)
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Suvvia inviare via pec una lettera di diffida decorsi venti giorni dalla data discadenza contrattuale pattuita nel contratto di locazione,contenente il termine di legge di 15 giorni per adempiere,NON costa nulla!!!
E sarebbe sciocco NON inviarla.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
per i contratti diversi anche dopo lo sfratto esecutivo, il credito d'imposta non viene riconosciuto, altro che danneggiare il locatore, affitti non riscossi e ci devi pagare in anticipo le imposte, (cioè addio credito)

Ne abbiamo parlato più volte in questo forum: il locatore di immobile commerciale fa valere la clausola risolutiva espressa proprio per risolvere il contratto, e dal momento della risoluzione in avanti non paga più le imposte.

(copio e incollo):
La Corte Costituzionale con la sentenza 26.07.2000 n. 326 ha stabilito che:
  • i canoni di locazione sono tassati, a prescindere dalla loro percezione, fino a quando risulta vigente un contratto di locazione e quindi risulta tecnicamente dovuto un canone locativo;
  • si potrà evitare la tassazione, quando la locazione è cessata oppure si è verificata una qualsiasi causa di risoluzione contrattuale (per inadempimento, per specifica clausola risolutiva espressa), con dichiarazione da parte del proprietario di avvalersene, provocando lo scioglimento delle reciproche obbligazioni e l’insorgenza del diritto alla restituzione dell’immobile.
 
O

Ollj

Ospite
dal momento della risoluzione in avanti non paga più le imposte.

La Corte Costituzionale con la sentenza 26.07.2000 n. 326 ha

Aggiungo anche: Commissione Tributaria di Brescia sentenza 365/5/14 (et idem Commissioni tributarie di Latina, Bergamo e Reggio Emilia, ecc...)
Quando il contratto di locazione di immobile abitativo contiene una clausola risolutiva espressa, il locatore non è tenuto a corrispondere le imposte relative ai canoni non percepiti: il contratto, infatti, si risolve di diritto al verificarsi dell'inadempimento e le imposte non sono dovute sin da quel momento
 
O

Ollj

Ospite
Alla medesima conclusione era peraltro arrivata anche Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 21/05/2014 (anche se in realtà prendendo in considerazione le sole locazioni non abitative)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@uva: stavo rivedendo le discussioni sugli effetti della clausola risolutiva espressa, relativamente alle locazioni abitative.
E mi ha sorpreso ciò che Ollj riportava nel post #36 .
Ti risulta che ci siano stati seguiti alla sentenza citata?
Conferme ulteriori?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
effetti della clausola risolutiva espressa, relativamente alle locazioni abitative
Avevo chiarito la questione con Ollj qui:


(mio post # 11 e spiegazione di Ollj #13)

Non ho letto le sentenze.
Ritengo che il contratto abitativo non si risolva "definitivamente" al verificarsi dell'inadempimento per i motivi spiegati da Ollj nel thread che ho linkato.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa

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