Sì arduo comprendere come l'art.560 3° comma Cc non sia applicabile al caso di Tempo?
un altro esempio in cui sia rispettata la condizione che avevo indicato
Suvvia Nemesis! Sia più modesto; tal condizione non fu nemmeno
da lei indicata; semplicemente sono le testuali parole del legislatore che lei, ingannato dalla rubrica della norma
(Riduzione del legato o della donazione d'immobili), ha pensato di poter adattare al caso di specie, non considerando invece come tal articolo sia specifico di fattispecie ben diversa: successione nel concorso di un legittimario con altri successibili (nel caso di Tempo invece concorrono due legittimari ed anche obbligati alla collazione)
Infatti per rispettare quanto imposto dalla legge (art. 724 Cc) lei avrebbe dovuto così scrivere: "
Riterrai tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della quota che ti spetterebbe quale erede legittimo"; al contrario, applicare l'art.560 3° comma ed operarvi la riduzione del donatum indicata, determinerà in favore di Tempo una quota maggiore di quella che gli spetterebbe per legge.
Venendo all'esempio che tanto le sta caro e si applicasse, come da lei indicato, l'art.560 3° comma:
Donatum 50
Relictum 70
Tempo riceverebbe 80 (50+70)/3 x 2); ovvero
tutto l'immobile + quota di legittimario + quota della disponibile
Il coniuge otterrebbe 40 (la sola quota di legittimario)
Ma tal divisione ereditaria è contra leggem.
Quindi per rispettare la legge che impone la collazione, ex art.724 Cc, questo il modo corretto di procedere:
Donatum 50
Relictum 70
Massa ereditaria 120 (Donatum 50 + Relictum 70)
Quota ereditaria di Tempo 60
Quota ereditaria del coniuge 60
Tempo:
- tratterà
tutto l'immobile
-
non riceverà la
quota disponibile nè quella di
legittimario (come da lei suggerito ex art.560 3° comma)
Tempo avrà tutto l'immobile in quanto rientrante nella sua quota di erede
legittimo (nel caso di tempo il donatum è un anticipo di eredità).
Come già le dissi: una cosa la
riunione fittizia, altra la
collazione
Saluti.
P.S. Ora lei risponderà di non aver mai asserito applicarsi l'art.560 3° Cc.