Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'esempio pratico si può anche cambiare:
Donatum 20 e Relictum 100. Ad entrambi spetterà sempre 60 e Tempo non riceverebbe vantaggio alcuno
Riterrà tutto l'immobile che gli era stato donato! Che è quello che avevo descritto, insieme con la condizione necessaria.
Ora aspetto un altro esempio in cui sia rispettata la condizione che avevo indicato, ma Tempo non potrà ritenere tutto l'immobile ricevuto in donazione.
 
O

Ollj

Ospite
Sì arduo comprendere come l'art.560 3° comma Cc non sia applicabile al caso di Tempo?
un altro esempio in cui sia rispettata la condizione che avevo indicato
Suvvia Nemesis! Sia più modesto; tal condizione non fu nemmeno da lei indicata; semplicemente sono le testuali parole del legislatore che lei, ingannato dalla rubrica della norma (Riduzione del legato o della donazione d'immobili), ha pensato di poter adattare al caso di specie, non considerando invece come tal articolo sia specifico di fattispecie ben diversa: successione nel concorso di un legittimario con altri successibili (nel caso di Tempo invece concorrono due legittimari ed anche obbligati alla collazione)
Infatti per rispettare quanto imposto dalla legge (art. 724 Cc) lei avrebbe dovuto così scrivere: "Riterrai tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della quota che ti spetterebbe quale erede legittimo"; al contrario, applicare l'art.560 3° comma ed operarvi la riduzione del donatum indicata, determinerà in favore di Tempo una quota maggiore di quella che gli spetterebbe per legge.

Venendo all'esempio che tanto le sta caro e si applicasse, come da lei indicato, l'art.560 3° comma:
Donatum 50
Relictum 70
Tempo riceverebbe 80 (50+70)/3 x 2); ovvero tutto l'immobile + quota di legittimario + quota della disponibile
Il coniuge otterrebbe 40 (la sola quota di legittimario)

Ma tal divisione ereditaria è contra leggem.
Quindi per rispettare la legge che impone la collazione, ex art.724 Cc, questo il modo corretto di procedere:
Donatum 50
Relictum 70
Massa ereditaria 120 (Donatum 50 + Relictum 70)
Quota ereditaria di Tempo 60
Quota ereditaria del coniuge 60
Tempo:
- tratterà tutto l'immobile
- non riceverà la quota disponibile nè quella di legittimario (come da lei suggerito ex art.560 3° comma)
Tempo avrà tutto l'immobile in quanto rientrante nella sua quota di erede legittimo (nel caso di tempo il donatum è un anticipo di eredità).
Come già le dissi: una cosa la riunione fittizia, altra la collazione
Saluti.

P.S. Ora lei risponderà di non aver mai asserito applicarsi l'art.560 3° Cc.
 
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Nemesis

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Proprietario Casa
applicare l'art.560 3° comma ed operarvi la riduzione del donatum indicata, determinerà in favore di Tempo una quota maggiore di quella che gli spetterebbe per legge.
Quella norma non contiene nessuna riduzione del donatum e non determina una quota maggiore di quella che la legge prevede.
Venendo all'esempio che tanto le sta caro e si applicasse, come da lei indicato, l'art.560 3° comma:
Donatum 50
Relictum 70
Tempo riceverebbe 80 (50+70)/3 x 2); ovvero tutto l'immobile + quota di legittimario + quota della disponibile
Quella norma gli consente esclusivamente di ritenere tutto l'immobile ricevuto in donazione. Non gli consente di ricevere nulla in più di quanto prevedono altre norme di legge.
Ora lei risponderà di non aver mai asserito applicarsi l'art.560 3° Cc.
Al contrario. E avevi concordato che si applichi anche nelle successioni ab intestato.
 
O

Ollj

Ospite
Al contrario. E avevi concordato che si applichi anche nelle successioni ab intestato.
Lei legge assai male le mie risposte...
Mai scritto che l'art.560 3° comma non si applichi in genere anche alla successione ab intestato, detto invece che non si applica quando ricorra altra specifica fattispecie (è il caso di Tempo) di concorso tra legittimari obbligati alla collazione

Al caso di Tempo non è applicabile il 560 3° comma, bensì l'art. 724 e a tempo spetta la quota di erede legittimo (non di legittimario come da lei sostenuto col rimando al 560 3° comma) dopo aver conferito il donatum con la collazione.

Quella norma non contiene nessuna riduzione del donatum
Come no... legga meglio la rubrica!
Art. 560: Riduzione del legato o della donazione d’immobili

Siamo alle solite... Prima fa passare per sue le condizioni disposte dal legislatore, poi applica norme non pertinenti (art.560 3° comma) ed infine ha l'ardire di cambiare la rubrica normativa degli articoli di legge citati: maggior umiltà non le nuocerebbe.
Saluti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
applica norme non pertinenti (art.560 3° comma)
La norma (il terzo comma dell'art. 560 c.c.) è pertinente. La rubrica di quell'articolo è "Riduzione del legato o della donazione d'immobili", ma il suo terzo comma non stabilisce una riduzione, ma una facoltà del legittimario (e Tempo lo è), sottoposta alla condizione ivi indicata.
 
O

Ollj

Ospite
Si dai va bene lo stesso... faccio finta di nulla...
Quella norma non contiene nessuna riduzione del donatum

Quanto all'art. 560 non è pertinente perché quando vi è concorso tra coniuge e discendente, si applica il 724 Cc ed il donatum é considerato in conto di legittima ovvero semplice anticipazione della quota spettante all'erede a ragione della successione ab intestato (e non della quota di legittimario come lei insiste col richiamo al 560); ergo il donatario mai potrà avvantaggiarsi della disponibile non sussistendo la stessa (da lei citata nel 560)
Per operare nel senso della disponibile sarebbe necessaria la dispensa alla collazione...
Riprovi!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Si dai va bene lo stesso
Infatti quella norma (il comma 3 dell'art. 560 c.c) non dà luogo a riduzione del donatum, se si verifica la condizione in esso prevista.
Quanto all'art. 560 non è pertinente perché quando vi è concorso tra coniuge e discendente, si applica il 724 Cc
L'art. 724 c.c. si applica, senza escludere l'applicabilità dell'art. 560, comma 3 c.c.
Il donatario conferisce il donatum ex art. 724 c.c., ma lo ritiene interamente se si verifica quanto previsto dall'art. 560, comma 3 c.c.
Se la condizione ivi prevista non si verifica, il donatario compenserà in denaro, in deroga all’art. 718 c.c., l'altro legittimario per reintegrarlo nella sua quota di legittima.
 
O

Ollj

Ospite
Il donatario conferisce il donatum ex art. 724 c.c., ma lo ritiene interamente se si verifica quanto previsto dall'art. 560, comma 3 c.c.
No. Lo ritiene se superiore alla sua quota di erede legittimo. Alcuna disponibile é utilizzabile (mentre il 560 3° fa la somma tra legittima e disponibile) nel concorso in oggetto: nessuno tra coniuge e discendente potrà trattenere la disponibile.
L'art. 724 c.c. si applica, senza escludere l'applicabilità dell'art. 560, comma 3 c.c.
L'art.724 esclude il 560 perché nel caso di specie il donatum è in conto di legittima = non ingloba la disponibile. Solo a seguito di dispensa dalla collazione la situazione muterebbe.
il donatario compenserà in denaro, in deroga all’art. 718 c.c., l'altro legittimario per reintegrarlo nella sua quota di legittima.

La quota dei due sarà sempre eguale; infatti la quota del successore legittimo (che ingloba quota parte del donatum di per sé) é ben maggiore di quella del semplice legittimario
Insistendo con la reintegra di un legittimario, lei continua a servirsi della disponibile che invece non esiste nel caso concreto.
 
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