Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi, non esiste nessun modo per tutelarmi in una occasione come questa se non quella di comprare normalmente l'immobile?
No. Potrai ritenere tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che ti spetterebbe come legittimario.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi, non esiste nessun modo per tutelarmi in una occasione come questa se non quella di comprare normalmente l'immobile?
Dovrebbe far in modo che sua madre:
- disponesse con testamento attribuendo solo a lei la futura quota disponibile (a lei spetterebbe così ben di più del coniuge superstite)
- fatta donazione, in vita, a favore di lei, disponesse (contestualmente all'atto di donazione o con successivo testamento) la dispensa dalla collazione: anche in tal caso lei si avvantaggerebbe dell'intera quota disponibile riservata alla mamma.
 
O

Ollj

Ospite
Potrai ritenere tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile
Non proprio...
Per farlo necessiterà di testamento a suo favore e/o di dispensa dalla collazione.
Diversamente tutto l'immobile dovrà essere fatto rientrare nel patrimonio ereditario a causa della collazione; quest'ultima infatti è ben altro dalla cd. riunione fittizzia che opera invece quando concorrano semplici legittimari; nel caso di specie invece vi è il concorso tra coniuge e discendente = non riunione fittizzia ma collazione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per farlo necessiterà di testamento a suo favore e/o di dispensa dalla collazione.
Premesso che l'opportunità di fare testamento era stata già indicata, perché bisognerebbe ritenere che l'art. 560, comma 3 c.c. non debba trovare applicazione anche nelle successioni ab intestato?
cd. riunione fittizzia (...) non riunione fittizzia
Non è la prima volta che scrivi così.
 
O

Ollj

Ospite
perché bisognerebbe ritenere che l'art. 560, comma 3 c.c. non debba trovare applicazione anche nelle successioni ab intestato?
Mai scritto ciò: lo ha pensato lei.

Invece ho scritto ben altro: nel caso di specie (concorso coniuge con discendente) opera necessariamente la collazione e ciò anche se con successione ab intestato. Ergo in mncanza di dispensa, il donatum concorre a formare il patrimonio ereditario ed alcuna disponibile potrà essere eccepita, anzi le quote spettanti a ciascuno si accresceranno del donatum.
Non confonda riunione fittizia con collazione: nella sua risposta, in assenza di dispensa, lei ha operato solo una mera riunione fittizia, ma ciò non è possibile stante concorso coniuge/discendente; andava invece operata la collazione (e conseguente aumento della massa ereditaria)


Non è la prima volta che scrivi così.
Chiedo venia per l'errore d'ortografia. Migliorerò...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Mai scritto ciò: lo ha pensato lei.
Allora se l'art. 560, comma 3 c.c. vale in tutti i casi, quello che avevo scritto: "Potrai ritenere tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che ti spetterebbe come legittimario" è vero anche se manchi il testamento.
 
O

Ollj

Ospite
se l'art. 560, comma 3 c.c. vale in tutti i casi
Nemmeno ciò ho scritto; ripeto è lei che lo pensa, commettendo, così l'errore opposto in cui cadeva il gentilissimo @quiproquo.
Più tardi avrò del tempo libero: le riporterò un esempio concreto indicandole anche la corretta norma da applicare (che non è il 3° comma art.560)
 
O

Ollj

Ospite
Questo il caso specifico sottopostoci:
1) La madre di @Tempo gli dona un' immobile.
2) La madre di Tempo si risposa.
3) Deceduta la signora, Tempo ed il nuovo marito superstite concorrono.
Quid iuris quanto al destino dell'immobile donato a Tempo?

Nemesis così risponde:
Potrai ritenere tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che ti spetterebbe come legittimario.
e a sostegno di ciò adduce l'applicabilità del 3°comma art. 560 Cc anche in ipotesi di successione ab intestato:
Allora se l'art. 560, comma 3 c.c. vale in tutti i cas i, quello che avevo scritto: "Potrai ritenere tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che ti spetterebbe come legittimario" è vero anche se manchi il testamento.

La questione da risolvere non è tanto se l'art. 560 3° Cc sia o meno applicabile nella successione ab intestato (cosa mai messa in discussione dal sottoscritto, ci mancherebbe altro...), bensì se sia questa la norma da applicarsi nell'ipotesi specifica indicata da Tempo: successione ab intestato di particolari legittimari. Ebbene, sulla base degli elementi indicati, deve invece concludersi come la disposizione da applicarsi al caso concreto sia ben altra ed ulteriore, ossia il combinato disposto degli art. 724/737 Cc in tema di collazione:
"I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato"
"I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati"


La risposta data da Nemesis è quindi erronea perchè:
- non considera l'istituto della collazione.
- opera una suddivisione del patrimonio ereditario difforme da quanto sancito per legge.

Infatti in applicazione degli art.724/737 Cc., dato 100 il valore dell'immobile donato a Tempo e 20 il valore di quanto lasciato dalla madre alla sua morte:
a Tempo ed al marito in 2° nozze spetterà l' eguale quota di 60 = (100+20)/2; conseguentemente Tempo dovrà rendere al coniuge superstite ben 40.
Si fosse applicato quanto asserito da Nemesis:
"
Potrai ritenere tutto l'immobile che ti fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che ti spetterebbe
.
Tempo otterebbe invece assai di più: la propria quota di legittimario ma anche tutta la disponibile; ossia un valore di 80 = (100+20)/3.
Ma ciò non sarà possibile perchè contrario alla legge e conseguenza diretta di cosa accada quando, operata la riunione fittizia (al fine di definire il diritti dei legittimari e la disponibile), non si proceda invece anche alla collazione (obbligatoria per legge quanto concorrono discententi e coniuge)

Riepilogando, affinchè Tempo, ricevuto l'immobile in donazione, possa ottenere una quota maggiore di patrimonio nella successione ab intestato, sarà necessario che il donante espressamente sottragga quanto donatogli dalla collazione:
disponesse (contestualmente all'atto di donazione o con successivo testamento) la dispensa dalla collazione: anche in tal caso lei si avvantaggerebbe dell'intera quota disponibile riservata alla mamma.

Saluti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
dato 100 il valore dell'immobile donato a Tempo e 20 il valore di quanto lasciato dalla madre alla sua morte:
a Tempo ed al marito in 2° nozze spetterà l' eguale quota di 60 = (100+20)/2; conseguentemente Tempo dovrà rendere al coniuge superstite ben 40.
Si fosse applicato quanto asserito da Nemesis:
".
Tempo otterebbe invece assai di più: la propria quota di legittimario ma anche tutta la disponibile; ossia un valore di 80 = (100+20)/3.
Interessante. Hai ipotizzato proprio un caso (100 > 80), che non rispetta la condizione che avevo indicato:
potrà ritenere tutto l'immobile che gli fosse stato donato, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetterebbe come legittimario.
 
Ultima modifica:
O

Ollj

Ospite
L'esempio pratico si può anche cambiare:
Donatum 20 e Relictum 100. Ad entrambi spetterà sempre 60 e Tempo non riceverebbe vantaggio alcuno, non potendo in alcun modo utilizzare la disponibile.
È la sua risposta che, ancorandosi sul 560 3° comma, non tiene conto dell'obbligo di collazione ed attribuisce a Tempo ben più di quanto gli spetterebbe.
Al contrario, mai Tempo avrebbe vantaggio alcuno in assenza di dispensa.
purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetterebbe come legittimario.
Per attribuire a Tempo la porzione di disponibile che lei cita, Tempo dovrebbe esser stato dispensato cosa che invece lei non ha considerato (applicando il 3° comma dell'art.560 come se si trattasse di un qualsiasi donatario non obbligato a collazione)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto