fab70

Nuovo Iscritto
un saluto a tutti..
volevo esporvi il mio caso di una successione in corso di un conto bancario intestato a mio padre (de cuius)
il conto e' stato naturalmente bloccato e l'unico intestatario era mio padre,gli eredi in questione sono mia madre ed io,ora siccome sono impossibilitato a recarmi sul posto essendo residente all'estero a me e' stata richiesta non una semplice delega ma una firma per procura,adducendo il motivo che la banca vuole garantirsi sul fatto che io un giorno non possa far rivalere la mia parte di eredita del conto stesso poicheesiste l'ipotesi sollevata dalla banca stessa che l'intera somma venga indirizzata solo a mia madre (fin qui spero di essermi spegato almeno un po..)
non sono un professionista e non ho conoscenze giuridiche in materia ad ogni modo ho cominciato a fare un semplice ragionamento che mi piacerebbe esporvi per capire se potrebbero esserci motivi di qualche valido fondamento..ed ora vi spiego:
io e mia madre abbiamo un conto intestato insieme,dunque possiamo richiedere il trasferimento tramite iban dei soldi attualmente bloccati sul conto del de cuius,questa operazione verrebbe eseguita dal conto del de cuius al nostro (quindi intestazioni e dati di per se verificabili dalla banca stessa) percio non sarebbe un ulteriore conferma che questi soldi verranno ripartiti in parti uguali tra me e mia madre e il fatto in se non farebbe decadere lo stesso motivo per cui mi viene richiesta la mia firma per procura?...infatti a quel punto come potrei mai rivalermi in futuro della mia parte ereditata se poi questa risulterebbe a tutti gli effetti e di per se stessa inclusa?...non potrebbe appunto suonare come una contraddizione che giustifica l'inutilita e l'insensatezza di questa richiesta?..come dire;"assoluzione perche il fatto non sussiste"
 
J

JERRY48

Ospite
Puoi benissimo rivolgerti, per l'autentica della tua firma per la procura, al Consolato Italiano nello Stato estero in cui risiedi e spedirla in Italia.
Con "Legalizzazione" (sempre al Consolato). Si applicheranno tutte le regole relative all'atto straniero, art. 33 del T.U. 28/12/2000 n. 445.
saluti
jerry48
 

fab70

Nuovo Iscritto
grazie per la risposta e per l'informazione!
..ma (se posso chiederti) sarebbe cosi campato in aria il mio ragionamento di cui sopra?
 
J

JERRY48

Ospite
grazie per la risposta e per l'informazione!
..ma (se posso chiederti) sarebbe cosi campato in aria il mio ragionamento di cui sopra?

E' un ragionamento molto plausibile.
Ma la banca deve ottemperare alla procedura legale, a tutela degli aventi diritto all'aredità, legittimi o testamentari, i quali devono essere individuati mediante un atto notorio.
Procedimento, che posso supporre sia stato già svolto; ecco perchè oltre a ciò, la richiesta da parte della banca della procura.
Ciononostante in quella banca sia conosciuto, poichè hai un conto corrente cointestato con tua madre.
saluti
jerry48
 

fab70

Nuovo Iscritto
E' un ragionamento molto plausibile.
Ma la banca deve ottemperare alla procedura legale, a tutela degli aventi diritto all'aredità, legittimi o testamentari, i quali devono essere individuati mediante un atto notorio.
Procedimento, che posso supporre sia stato già svolto; ecco perchè oltre a ciò, la richiesta da parte della banca della procura.
Ciononostante in quella banca sia conosciuto, poichè hai un conto corrente cointestato con tua madre.
saluti
jerry48

capisco...pero alla banca oltre a tutti gli incartamenti richiesti per la successione gli e' stata consegnata anche la delega con la mia firma,non potendo appunto essere presente,allora per quale motivo questa non risulta sufficente?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Con "Legalizzazione" (sempre al Consolato). Si applicheranno tutte le regole relative all'atto straniero, art. 33 del T.U. 28/12/2000 n. 445
Ma quale legalizzazione, ma quale atto straniero! Le nostre autorità diplomatiche e consolari all'estero non sono certamente un'autorità "estera" e i loro atti non sono certamente "stranieri".
Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di notaio nei
confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. L'atto da lui formato o la cui sottoscrizione è stata da lui autenticata è come se fosse formato da un notaio in Italia.
L'OP deve fare solo attenzione al fatto che se risiede (o si trova) in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, gli Uffici consolari aventi sede in quegli Stati non esercitano più funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987 sull’esenzione della legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia (Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 276 del 06/12/2011).
In quel caso, per qualsiasi atto notarile dovrà rivolgersi a un notaio di uno di quegli Stati e non al consolato italiano. Se però esiste un'oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi a un notaio in loco, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, il Capo dell’Ufficio Consolare può continuare a ricevere atti che rivestono carattere di necessità e urgenza.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
informati un'altra volta .
legalizzazione vuol dire anche traduzione.
Altra "amenità".
La legalizzazione è cosa del tutto diversa, e distinta dalla traduzione.
La traduzione è necessaria quando l'atto o il documento sia redatto in lingua straniera e formato da autorità estera. Il consolato italiano all'estero (repetita iuvant) non è un'autorità estera. E tanto meno il consolato italiano redigerebbe un atto o un documento da valere nello Stato (italiano) in lingua straniera.
La norma citata, l'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, al secondo periodo del secondo comma, recita:
"Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione".
 

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