erwan
Membro Assiduo
appunto...
se leggi c'è scritto quel che ha detto Nemesis:
Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.
Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere.
Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua “traduzione”.
e non è tutto:
Sono fatti salvi i trattati internazionali che dispongono diversamente
questo significa che gli atti che provengono da certi paesi hanno bisogno di traduzione ma non di legalizzazione:
ad esempio in alcuni casi è sufficiente l'apostille, e in altri casi nulla.
se leggi c'è scritto quel che ha detto Nemesis:
Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.
Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere.
Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua “traduzione”.
e non è tutto:
Sono fatti salvi i trattati internazionali che dispongono diversamente
questo significa che gli atti che provengono da certi paesi hanno bisogno di traduzione ma non di legalizzazione:
ad esempio in alcuni casi è sufficiente l'apostille, e in altri casi nulla.