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Bravo Avvocato.Solo se gli assegni intestati al venditore potranno essere trasferibili.
Nel rogito si dovrà comunque indicare gli estremi degli assegni e risultare il percipiente del prezzo che non potrà che essere l'alienante dell'immobile.
Luigi De Valeri:daccordo:
Nel rogito si dovrà comunque indicare gli estremi degli assegni e risultare il percipiente del prezzo che non potrà che essere l'alienante dell'immobile.
Gli assegni, proprio perchè devono dimostrare la correttezza della vendita, devono essere intestati al venditore. altrimenti sarebbe come se tu mi vendi la casa ed io pago un altro.
Non è proprio così. Se il proprietario ad esempio ha un debito con ipoteca sulla casa, io faccio scrivere nell'atto che parte del prezzo dell'immobile serve a pagare tale debito, e pago con un assegno NT direttamente il creditore, che non è il proprietario. Si tratta di un caso diverso da quello richiesto, certo, ma era per specificare che gli assegni non devono essere intestati obbligatoriamente al venditore.
L'assegno del prezzo pagato sarà sicuramente non trasferibile e intestato al solo venditore il quale potrà versarlo solo su un suo c/c o c/c cointestato.
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