Aggiungo qualche altra informazione a completamento di quello che hanno già scritto alcuni di voi.
Il limite di spesa per gli interventi "trainati" è definito all'art. 119, comma 2 del DL Rilancio (così come modificato dopo la conversione in legge): "
L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente - omissis-".
Tradotto dal burocratese alla lingua dei mortali: sono da tenere in considerazione i tetti di spesa validi per l'Ecobonus "standard".
C'è da precisare che, in realtà, le leggi che si sono susseguite negli anni, per diversi interventi di risparmio energetico (es. infissi, isolamenti, schermature solari, ecc.) non hanno mai fissato i tetti massimi di spesa, ma solo gli importi massimi detraibili.
Di conseguenza, al variare dell'aliquota di detrazione (es. 50%, 65%, ecc.), il tetto di spesa può cambiare drasticamente.
Es: se si cambiano i serramenti, l'attuale Ecobonus "standard" fissa l'aliquota di detrazione al 50% e l'importo detraibile massimo a 60.000 euro.
Ciò significa che il tetto di spesa corrisponde a 120.000 euro.
Dunque oggi questo è il "
limite di spesa previsto dalla legislazione vigente" per questo lavoro.
Per cui, qualora il suddetto intervento venga eseguito congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" (fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal superbonus):
- l tetto di spesa resterà pari a 120.000 euro
- l'aliquota di detrazione salirà al 110%
- la detrazione massima ipotetica corrisponderà a 132.000 euro
Ho scritto "ipotetica" perchè bisogna fare attenzione ad un altro particolare: la normativa vigente prevede che gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e quelli per le finestre comprensive di infissi vadano
considerati nello stesso ambito di detrazione (comma 345 della legge finanziaria 2007).
In altre parole, il limite di spesa di 120.000 è comprensivo di tutti i succitati interventi.
Il DL Rilancio ha però imposto dei limiti di spesa massimi "scorporati" per gli isolamenti, variabili a seconda del numero di unità immobiliari presenti nell'edificio.
Per gli immobili unifamiliari questo limite è pari a 50.000 euro.
Questo vuol dire che, spendendo l'intera cifra su indicata per l'isolamento dell'edificio, resterebbe un monte spesa di 70.000 euro per la sostituzione degli infissi.
Parliamo dunque di cifre che, per una singola abitazione indipendente, sarebbero assolutamente abbondanti.
Ho usato il condizionale perchè c'è ancora un altro piccolo inghippo...
Parlo dei prezzari di riferimento che entreranno in vigore per tutti coloro che inizieranno i cantieri dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto tecnico attuativo del MISE (e non manca molto, visto che la firma di Patuanelli è già stata apposta lo scorso week end e mancano solo quelle degli altri ministeri coinvolti e il visto di conformità della Corte dei Conti).
Vi riporto le esatte disposizioni contenute nella Bozza del decreto tutt'ora in circolazione:
1- Per gli interventi agevolabili con superbonus<<
i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei traspo1ti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile>> (art. 13.1 lett. a).
<<
Nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica - omissis ->> (art. 13.1 lett. b).
2- Per gli interventi agevolabili con Ecobonus "standard", invece, <<
l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto>> (art. 13.2).
L'allegato I è una tabella con l'indicazione dei costi €/mq o €/kW (a seconda delle opere), di ogni singolo lavoro agevolabile.
Per la cronaca, i massimali di costo, in entrambe le circostanze, sono davvero risicati.
Morale della favola: è abbastanza inutile cercare di farsi i conti della serva per capire quanto e come si possa detrarre, senza prima avere preventivi/capitolati estremamente dettagliati degli interventi e le caratteristiche tecniche di materiali e impianti.
Sarà un compito arduo per noi del mestiere, non oso immaginare per chi affronterà una ristrutturazione da proprietario senza esperienza in materia tecnica e fiscale.