tiziana71

Nuovo Iscritto
Buonasera,
vorrei avere informazioni e delucidazioni in merito al caso che vi sottoporrò. Mio marito , artigiano piastrellista ha eseguito nel 2006 i lavori di rifacimento di una terrazza esterna. La stessa terrazza era già stata oggetto in passato di rifacimento con tanto ovviamente di impermeabilizzazione. All'epoca infatti subito dopo la fine dei lavori subito si videro le prime perdite d'acqua e fu così necessario rifare il tutto. A mio marito fu pertanto commissionata l'opera , fu nominato un responsabile, gli furono consegnati i materiali e mio marito procedette alla stesura della guaina e alla posa delle piastrelle dopo ovviamente aver demolito la pavimentazione preesistente. Questo alla fine del 2006 e fatturata a febbraio 2007. A maggio 2010 i proprietari ci scrissero richiedendo un incontro visto che la terrazza perdeva nuovamente, qualche giorno fa mio marito si è recato da loro valutando il lavoro e cercando di capire da dove potesse entrare l'acqua utilizzano coloranti e cercando di sezionare la terrazza allagandola in momenti diversi. Ora ciò che mi chiedo è questo: fino a quando deve ritenersi responsabile? specifico che la terrazza fa da tetto a un deposito di materiali elettrici destinati alla rivendita. Specifico inoltre che mai è stata stipulata alcuna clausola per garanzie particolari e quindi credo che venga rimandato a ciò che la legge impone . Questo è quanto. Grazie
 

Gatta

Membro Attivo
Gentile lettrice,dall'esposizione dei fatti sembrerebbe trattarsi di un contratto d'opera ex art.2222cod.civ.
Che si distingue da quello d'appalto (cfr.1655cc) la cui organizzazione è tipicamente imprenditoriale:diciamo che il concetto ricomprende quello della grande-media impresa. Che nella fattispecie da Lei descritta non ricorrerebbe.
Ciò premesso,considerato che non sarebbe stata stipulata alcuna clausola circa la durata della garanzia,la stessa,ad avviso dello scrivente,dovrebbe scadere entro l'anno dalla consegna (mentre l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal dì della consegna: cfr.1667cc,u.c.).
La ratio del termine più breve è quella di assicurare una maggior tutela al prestatore d'opera.
Gatta
 

tiziana71

Nuovo Iscritto
Buongiorno
ringrazio davvero tanto la risposta . Stamani parlando con un avvocato però mi è stato ribadito il concetto che la garanzia dovrebbe essere di 10 anni perchè le infiltrazioni sono ritenute grave vizio. E' possibile?
 

Jakal

Nuovo Iscritto
Potrebbe esserTi di aiuto, per analogia e nel senso già espresso da Gatta, la sentenza della Cassazione di cui Ti allego una massima tratta dalla stessa: Cassazione civile, sezione II, 20/11/2007 n 24143: "La responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile tale ipotesi di responsabilità in riferimento all'opera di mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale di un edificio preesistente)."
A quanto sopra aggiungo solamente che se l'opera è stata eseguita da Tuo marito in favore di un privato ovvero anche di un Condominio, in quanto entrambi rientranti nella categoria giuridica dei consumatori, ritengo che i termini di garanzia per i vizi e i difetti debbano essere aumentati da 1 a 2 anni.
In bocca al lupo.
Jakal
 

Gatta

Membro Attivo
Ottimo l'intervento di Jakal.
La questione è peraltro spinosa ed è questa la ragione per cui mi sono espresso in termini "condizionali" (a parte che "certezza" nel diritto non esiste).
Il consiglio che si può dare all'utente è di attendere eventuali richieste di manleva e valutare con un esperto della materia (dubitiamo che la prescrizione sia decennale,cioè quella ordinaria,nel caso di specie), alla luce della documentazione, il da farsi.
Gatta
 

ciccio63

Membro Attivo
Impresa
complimenti risposte eccellenti un simile caso e capitato anche a me con un lastrico, che dopo 7 anni a dato qualche piccolo problema, infatti non esendo il costruttore ma un impresa che ha ristrutturato, e rietrato nel 1667 del c.c. ma per serietà fai come ho fatto io, vai a constatare qualè il problema se è una fesseria conviene intervenire e tenere il buon nome della ditta,buona fortuna.
 

ceccobeppe

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Una quindicina-ventina di anni fa il condominio fece rifare tutto il terrazzo dell'attico. I lavori furono completamente sbagliati (pessimo materiale, pendenza sbagliata, ecc.). Alcuni dei proprietari degli attici fecero causa alla ditta, ma gli altri condomini, invece di associarsi ai primi, si associarono alla ditta. Per farla breve, il giudice stabilì che i lavori effettivamente erano stati fatti male, ma che ognuno si sarebbe pagato le proprie spese. Adesso l'amministratore e i condomini del penultimo piano premono per rifare ex novo tutta l'impermeabilizzazione e la coibentazione. Come si devono comportare i proprietari degli attici?
 

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