Attendo le tue delucidazioni in merito.
Quest'ultima sentenza attiene al tuo caso solo per l'argomento (donazioni indirette) e per una limitata parte della massima estraibile (anche senza "atto notarile" si può configurare una donazione indiretta)...ma
potrebbe (uso del condizionale = a prima vista) rappresentare un esempio di uno delle non infrequenti contraddizioni ed illogicità in cui incappano gli "ermellini".
Però tale "cortocircuito" è risultante da una lettura affrettata del principio enunciato e nell'errato pensiero che il 3° grado sia un processo che giudica i fatti.
In breve gli "ermellini" hanno accolto il ricorso del marito censurando la decisione della Corte d' Appello che non aveva accettato la tesi di quest'ultimo sull'
animus donandi (volontà di donare) nel versamento iniziale dei 100mila.
In realtà i Giudici di Corte Suprema hanno "bocciato" le spiegazioni contenute nella sentenza di 2° grado perchè riportavano 2 motivazioni opposte (in contraddizione).
Questo non significa che il marito abbia ragione...ma che la sentenza vada "riformata" con un nuovo esame presso altro tribunale.
Quindi vero che la contitolariltà può significare donazione indiretta (e alcuna necessità dell'atto pubblico)...ma ciò comporta solo la "presunzione" che i denari appartengano un 50% ciascuno.
Ciò comporta l'inversione dell'onere della prova...ovvero la moglie che rivendica il 100% deve dimostrare che i soldi provenivano solo dalle sue risorse.
Nello specifico ciò era acclarato stante che lo stesso marito lo aveva testimoniato.
Se ci si basa sulla sola "massima apparente" la Suprema Corte avrebbe contraddetto quanto emesso in precedenza: vedasi Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 luglio 2013 - 16 gennaio 2014, n. 809