Dimaraz

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dovrei portare tutta la SSUU?

Non serve che "riporti"...ma che ti impegni a leggere la sentenza completa. Se anche sai "solo contare con le dita" dovresti avere sufficente conoscenza della lingua italiana per capire che tale sentenza:
1- è stata sollecitata sempre da Corte di Cassazione perche le Sezioni Unite definissero in modo univoco quando si tratti di donazione diretta e quando indiretta stante la disomogeneità delle precedenti sentenze di 3° grado (fra precedenti il 1980 e le successive)
2-che il caso di origine era relativo ad una donazione mediante traferimento di titoli mobiliari dal c/titoli del donante (poi deceduto) e quello di una donataria (convivente) contestata da una erede.

Quindi anche un "sordo" dovrebbe capire la sostanziale differenza con il caso di @Slas998 ...tanto che i "ciechi" già ci erano "arrivati".

Tal recente decisione delle SSUU costituirà la "pietra miliare" delle eventuali prossime data la funzione "nomofilattica" di tale assise.
Fatti una cultura su tale peculiarità delle decisioni "a Sezioni Unite" che dubito tu conosca.
 

Slas998

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A
Ora niente sanzioni... ma adesso ci sta' di mezzo l' IRPEF!?? mahhh Cioe'....??? se e' tutto scritto in atto ovvero.. si vende ( mio padre e senza plusvalenze) e che l' acquirente su delega (scritta in atto) del venditore corrisponde a me il denaro proveniente dalla banca dove quest' ultima ha stipulato il mutuo. Cos' e' che scatena l' A.E. ?
Di cosa dovrei preoccuparmi....
A
Ora niente sanzioni... ma adesso ci sta' di mezzo l' IRPEF!?? mahhh Cioe'....??? se e' tutto scritto in atto ovvero.. si vende ( mio padre e senza plusvalenze) e che l' acquirente su delega (scritta in atto) del venditore corrisponde a me il denaro proveniente dalla banca dove quest' ultima ha stipulato il mutuo. Cos' e' che scatena l' A.E. ?
Cosa di concreto ti farebbe pensare al
A
Ora niente sanzioni... ma adesso ci sta' di mezzo l' IRPEF!?? mahhh Cioe'....??? se e' tutto scritto in atto ovvero.. si vende ( mio padre e senza plusvalenze) e che l' acquirente su delega (scritta in atto) del venditore corrisponde a me il denaro proveniente dalla banca dove quest' ultima ha stipulato il mutuo. Cos' e' che scatena l' A.E. ?
Vi e' stato trasferimento di denaro: tracciato da donifico, tracciato da atto pubblico e quindi provenienza (mutuo/banca)e delega scritta a trasferire il ricavato della compravendita.
Caro Dimaraz da cui tanto apprendiamo, dovrei portare tutta la SSUU? si cita e chi ha interesse se la trova e se la legge. Comunque ho trovato la circolare 44/2011 che risolve alcuni problemi e non apprezzi, ti piace solo essere sprezzante dall'alto della tua sapienza senza pietà per gli umili.
Per il resto, visto che ho la paranoia del fisco (solo io da queste parti, voi siete tutti tranquili, vero?) informo che la Corte di Cassazione con la n.25451del 20.06.16 ha ritenuto legittimo il sequestro del conto corrente, e quindi il blocco di ogni operazione finanziaria, qualora manchi una adeguata giustificazione allo spostamento di denaro.
Fra i motivi che giustificano il blocco del c.c. e il sequestro delle somme accreditate rientrano quelle operazioni in cui manca una valida causale di pagamento supportata da un’opportuna documentazione ( fiscale o con scrittura con ‘data certa’). In pratica se come nel nostro caso manca l'atto probante e cioè la donazione .
I giudici di legittimità con la sentenza sopracitata hanno precisato che il DPR n. 600 del 1973 (art 32) prevede la presunzione che i prelevamenti e i versamenti operati su c.c.

bancari si considerano in via automatica ricavi. Spetta quindi al contribuente vincere tale presunzione e dimostrare il contrario. Secondo gli Ermellini sarà poi il giudice tributario a verificare le prove documentali fornite dal titolare del conto ed ogni altro indizio, non essendo ammesse prove testimoniali. Io da aspirante matricola mi son sempre posto dubbi. State sereni voi che sapete.....
Dalla semplice sanzione amministrativa al sequestro del c.c.??? Altro? Perche' scrivi e poi rettifichi...
 

romettor

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Allora, anche se pare impossibile manteniamo la calma, il fatto di per se semplice ha dato adito a gran clamore e polemiche anche perchè tutt'altro che semplice. Del resto se si è giunti alle SSUU del 2017 è proprio perchè chiarezza non c'era anche se le SSUU hanno solo detto quel che dice l'art. 782 CC in modo chiaro e palese per cui, tanto rumore per nulla. Dimaraz che tutto sa poteva menzionarla e spiegarcela subito.
Sanzioni: anche qui è discutibile. Sino al 2011 l'atto di donazione, anche se sotto franchigia ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni doveva essere registrata in termine fisso pari a 168 € ed in più c'era il bollo per cui elusione e se del caso sanzioni amministrative e c'era conforme circolare AE. Con la circolare 44 del 2011 l'AE senza che sia cambiata la legge, muta d'accento e di pensier per cui nulla è più dovuto. In pratica sino al 2011 i timori che ho palesato erano giustificati mentre ora sono superati e me ne rallegro.Per tale motivo il notaio ha agito in quel modo.
A me non interessa avere ragione ma contribuire anche col dubbio. La certezza del diritto non trova asilo in molti casi che trovano varie soluzioni e i mutamenti della cassazione, dei giudici e delle circolari AE fanno fede di ciò. Per il discorso redditometro etc. ho menzionato la cassazione ed il fatto che all'AE si va avanti anche a presunzioni. Nessuna novità basta saperlo ma ci sono tanti che con tali situazioni e giochetti ci si sono rovinati la vita . Comunque abbiamo sviscerato l'argomento e più di qua non si può scavare per cui le nostre schermaglie son valse ad avere un punto si situazione. Buona prosecuzione
 

basty

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1- è stata sollecitata sempre da Corte di Cassazione perche le Sezioni Unite definissero in modo univoco quando si tratti di donazione diretta e quando indiretta stante la disomogeneità delle precedenti sentenze di 3° grado (fra precedenti il 1980 e le successive)
Cari @romettor e @Slas998: tra "sordi", "paranoici" e "ciechi (soppongo io)", formiamo una bella compagine: e abbiamo adesso conferma che siamo pure in buona compagnia, visto che anche le varie sezioni di cassazione, deputate alla nomofilachia, si sono dovute piegare alla superiore autorità delle SSUU. (possiamo chiamarlo 4° grado di giudizio?) per raggiungere una uniformità di pensiero.
Siamo poi anche "fortunati".... avendo qui nel forum "il castigamatti" in persona, che invece di bastonare i paludati "ermellini" e loro discepoli, dopo adeguata sbeffeggiatura di noi mortali, una lunga attesa (#140) e reticenza... c'illumina d'immenso.
Propit 40721-pag.8 25 febbraio 2018

p.s.: qui però il sole non si è visto sorgere, e siamo ormai al tramonto....
Purtroppo in giurisprudenza non è ancor nato un "poeta" che «nella sua ansia di riduzione e semplificazione, arrestandosi alle soglie del silenzio, cerca di raggiungere l’assoluto» per comunicare l’incomunicabile
 

romettor

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Invece siamo alla poesia totale, primordiale e magmatica del CAOS se ti basta. occorre sapercisi adattare e poi si sopravvive. Alcuni avvocati e giudici sono pur longevi...
 

Dimaraz

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ciechi (soppongo io)",

Non "gasarti"...non mi riferivo a te!!! (era ironicamente una semplice trasposizione metaforica di "L'anno che verrà").

Colmo la tua lacuna sulla nomofiliachia visto che non sono le "generiche" Corti di Cassazione ad avere tale "potere" ma solo le Sezioni Unite ( nozione basica di Diritto).
 

basty

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Colmo la tua lacuna sulla nomofiliachia visto che non sono le "generiche" Corti di Cassazione ad avere tale "potere" ma solo le Sezioni Unite ( nozione basica di Diritto).
Spiacente, ma stando a quanto riportato da wikipedia (... porta pazienza) non è sempre stato così: e proprio per questo avevo ironizzato sulla questione.

Tale funzione (nomofilachia) nell'ordinamento italiano è descritta dall'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario italiano (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12):

« La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato. »

funzione che il regio decreto del 1941 attribuisce alla Corte Suprema di Cassazione

Poichè la nomofilachia non trovò adepti neppure fra le file dei suoi sacerdoti, si cercò di porre rimedio con con il D. Lgs. n. 40/2006[1], che ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica a una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. art. 374 c.p.c.).

Adesso chi dirimerà la vexata questio tra Dimaraz e Wikipedia?

Propongo le sezioni riunite della Cassazione, della Corte dei conti e il Consiglio di Stato, in l'adunanza plenaria e adunanza generale.

Così ho detto, così sia scritto, così sia fatto :affermazione: (sono in vena di citazioni...;))
 

romettor

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Caro Dimaraz, vedo che oggi vuoi farti del male. E sia, i gusti son gusti.
Rammento che L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e tuttora vigente ha demandato alla Corte di cassazione il compito di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge» nonché «l’unità del diritto obbiettivo nazionale». Tale disposizione assegna alla Corte di cassazione la funzione di «nomofilachia»; funzione che ha rilievo costituzionale in ragione dell'assegnazione alla Corte di cassazione del sindacato per violazione di legge ex art. 111, settimo comma, Cost. Le SSUU intervengono quando le questioni proposte sono di speciale importanza. In quel caso il Presidente della Corte, su richiesta del Procuratore Generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, assegna il ricorso alle SSUU. Inoltre, la singola sezione può rimettere alle SS.UU. il ricorso se rileva che la questione di diritto, sottoposta al suo esame, ha dato luogo o può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale. La loro valenza ha avuto un incremento con il d.lgs 40/06 ma comunque la nomofilachia non è passata di mano ed è esercitata dalla cassazione le cui sezioni non dovrebbero però contrastare con le SSUU. un caso eclatante cè'è ora con la 11504/17 sull'assegno divorzile che andrà in SSUU. Attento tu a non gasarti, con le lezioni basiche di diritto, a scuola ci siamo stati anche noi povere aspiranti matricole
 

Slas998

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