Nemesis

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gli eredi devono collazionare le donazioni che il decuius ha fatto
No, non gli eredi.
Ex art. 737 c.c., i soggetti tenuti alla collazione sono i figli e i loro discendenti, nonché il coniuge (e la parte dell'unione civile), che concorrano alla successione.
Pertanto, il nipote (ex fratre o ex sorore) non rientra tra i soggetti tenuti alla collazione.
 

Daniele R

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Proprietario Casa
Realtà del genere sono sempre quello che fanno passare la voglia di scrivere......
mi riferisco alle mezze verità.
Perché non hai indicato molto prima che sei erede al punto tale da averne acquisito la casa del de cuius. A queste condizioni l'altro tuo zio potrebbe trovarsi dalla parte della ragione nel averti citato.
non sono d'accordo...non ho omesso niente...lo zio in vita ha fatto quello che riteneva giusto...io non ho fatto niente di sbagliato e ora magari mi ritrovo a dover rimediare a un suo errore, dovendo vendere la casa x liquidare l'altro zio e non rispettare quindi le volontà del de cuius espresse con regolare testamento...nessuno pensa a far rispettare le volontà di chi non si può più difendere perché morto...ma ricordatevi che tutti si muore...e sapere che non c'è possibilità di far rispettare le proprie volontà non è una bella prospettiva....
 

Luigi Criscuolo

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.e sapere che non c'è possibilità di far rispettare le proprie volontà non è una bella prospettiva.
non essere così tragico. In Italia vige la prassi che una persona può disporre liberamente delle proprie sostanze da lasciare in eredità; tanto e vero che un notaio, anche vedendo un testamento che pretermette un legittimario o lede le quote di legittima non interviene e pubblica il testamento. Questo perché come hai scritto tu gli eredi rispettano le volontà del testante. Tuttavia la legge, in caso di testamento, protegge i parenti più stretti quali coniuge superstite, figli (di qualsiasi tipo) e,se non ci sono figli, i genitori, se ancore viventi. Queste persone sono i legittimari, i quali hanno la possibilità, se vedono che le disposizioni del testante ledono il valore della quota a loro riservata, di rivolgersi ad un giudice per ottenere quello che la LEGGE riserva loro.
Nel tuo caso lo zio che è morto non aveva legittimari poteva fare quello che voleva. L'unico inghippo è la donazione che se non è di modico valore può essere dichiarata nulla perché non fatta con la forma scritta.
 

chiacchia

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tanto e vero che un notaio, anche vedendo un testamento che pretermette un legittimario o lede le quote di legittima non interviene e pubblica il testamento.
Scusa Luigi non hi capito questo passaggio. se il notaio suppone che vi sia una lesione della legittima o altro pubblica il testamento perché cosi non si può chiedere di rispettare la legittima?
Daniele se vuoi dei consigli o delle opinioni che ti vengono descritte in base alle nostre esperienze, devi dire tutto, nel senso, se dici che hai avuto solo gli 80.000 € è una cosa se invece hai avuto anche la casa è un'altra, il conteggio non si fa solo su i soldi ma su i mobili le case gli oggetti e i soldi, si da un valore in denaro si calcola il tutto e si divide il risultato per gli aventi diritto, spero di essermi espresso in modo semplice e non come ha fatto Basty:) il quale non ha fatto altro che citare un modo di dire che significa che la legge è dura ma è la legge e bisogna sottostare
 

Nemesis

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se il notaio suppone che vi sia una lesione della legittima o altro pubblica il testamento
Pubblica il testamento perché è quello che deve fare. Se il testamento sia lesivo degli interessi dei legittimari, saranno questi ad agire in giudizio. Non è certamente compito del notaio.
devi dire tutto
Quello che rileva è se la donazione ricevuta sia di modico valore o no.
Tutto il resto è irrilevante.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
non hi capito questo passaggio. se il notaio suppone che vi sia una lesione della legittima o altro pubblica il testamento perché cosi non si può chiedere di rispettare la legittima?
ti ha risposto @Nemesis. Quello che volevo dire, e forse non ho usato le parole appropriate ( sono un pò superficiale visto il bacchettamento continuo del Prof.), è che gli eredi legittimari possono accettare le disposizioni testamentarie del loro congiunto anche quando queste ledono le quote previste dal c.c. . Solo se non sta bene ad uno di loro (ma prima deve fare istanza al Mediatore e poi, se non ottiene soddisfazione, al Giudice) il giudice provvederò a modificare le disposizioni per rispettare le quote di legittima. Stando così le cose il Notaio prende atto del testamento e lo pubblica sono gli eredi che se vogliono dovranno attivarsi.
 

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