Nessuna "collazione".in ogni caso va restituita anche per la presenza della collazione.
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Nessuna "collazione".in ogni caso va restituita anche per la presenza della collazione.
Se lo zio ti avesse nominato erede universale, non vi sarebbero stati problemi.Lo zio non aveva legittimari e quindi per la casa non avrai nessun problema, ma se la donazione non sarà considerata come donazione di modico valore dovrai versare la somma nell'asse ereditario.
Era già stata esclusa nel post n. #22 da @Nemesis:la presenza della collazione.
Ex art. 737 c.c., i soggetti tenuti alla collazione sono i figli e i loro discendenti, nonché il coniuge (e la parte dell'unione civile), che concorrano alla successione.
Pertanto, il nipote (ex fratre o ex sorore) non rientra tra i soggetti tenuti alla collazione.
Per esperienza personale, usualmente il notaio sconsiglia una dazione di denaro di 30/40.000 euro senza atto pubblico anche a chi è decisamente benestante.Per esprimere un'opinione occorrerebbe sapere a quanto ammontava il patrimonio del donante nel 2007, quando ti fece la donazione.
Se, ad esempio, tuo zio era proprietario di immobili e aveva investimenti mobiliari (giacenza su c/c bancari, titoli di varia natura) per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, allora a me pare che una donazione al nipote di 80.000 euro sia di modico valore.
E' una mia opinione, magari sbagliata, perché comunque la valutazione spetta al giudice!
Però penso anche che se l'altro tuo zio ti ha citato abbia già valutato questo aspetto.
Valutazione interessante!Certo una somma pari al 10% del proprio patrimonio non è considerabile modico valore
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