renato63

Nuovo Iscritto
Al compimento di una successione ereditaria mi troverò ad essere comproprietario al 50% con una mia nipote dell'appartamento in cui risiedo.
Sarà possibile una successiva donazione da parte di mia nipote nei miei confronti della sua quota? Se sì, con quali spese legali e burocratiche?
In alternativa potrebbe essere più conveniente una cessione in usufrutto gratuito della quota?

Grazie!
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Occorre innanzitutto definire chi è deceduto, un nonno, un padre, uno zio, un lontano parente, e poi che rapporti di parentela ci sono tra lei e sua nipote, linea retta o collaterale?
Se rimanete solo voi due e se l'intenzione di sua nipote è quella di lasciarlo a lei, se l'appartamento è l'unico bene in successione, può essa rinunciare all'eredità e quindi il tutto rientrerà nella sua disponibilità.
Luigi
 

renato63

Nuovo Iscritto
La situazione è questa: mio padre, vedovo, è deceduto e gli eredi sono:
- Sorella
- Fratello 1 (con problemi di debiti verso il fisco)
- Fratello 2 (io)
Per evitare che Fratello 1 potesse essere costretto ad accettare l'eredità con conseguente pignoramento, abbiamo deciso di comportarci come segue:
Sorella rinuncia all'eredità
Fratello 1 rinuncia all'eredità: sua figlia unica e maggiorenne accetta espressamente l'eredità
Fratello 2 (io) accetta tacitamente l'eredità
La situazione finale è quella che ho descritto: io e mia nipote (la figlia di mio fratello) restiamo coeredi al 50%.

Grazie per l'interessamento e per eventuali nuove osservazioni!
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ciao renato63
Dispositivo dell'art. 2900 Codice Civile
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare (1) i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (2) [790, 974, 1015 3, 1113, 1201, 1259, 1780 2, 1796 2, 2036 3, 2789, 2856, 2866, 2871 2]. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [c.p.c. 102] (3) (4).
Note
(1) Presupposti di tale azione sono: a) l'esistenza di un credito, anche solo eventuale, ed anche se sottoposto a termine o condizione; b) l'inerzia del debitore nell'occuparsi di un suo affare ossia nell'esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi, valutata in termini oggettivi; c) il pericolo attuale che dall'inerzia del debitore derivi un danno futuro al suo patrimonio, tale da diminuire la generica garanzia patrimoniale [v. 2740].
(2) Altro presupposto per l'esercizio dell'azione è quello del contenuto patrimoniale e della natura non personale dei diritti e delle azioni. Pertanto il creditore non può sostituirsi al debitore nell'esercizio di diritti inerenti ai rapporti familiari (es.: chiedere la separazione personale [v. 150]) e nell'esercizio dei diritti della personalità (diritto al nome [v. 6], all'immagine [v. 10]).
(3) È dunque una forma di litisconsorzio necessario.
(4) Da tale comma la dottrina ha dedotto a contrario l'ammissibilità di un'azione surrogatoria stragiudiziale. Il creditore, infatti, senza adire l'autorità giudiziaria, potrà ad esempio al posto del debitore iscrivere ipoteca, richiedere il pagamento, effettuare atti interruttivi della prescrizione etc.

Da quello che dice l'articolo, se i creditori con la rinuncia all'eredità vedono leso il loro ditritto al risarcimento dei crediti possono agire per impedire ciò sostituendosi alle azioni che il debitore avrebbe dovuto intraprendere.
Inoltre la sorella che rinuncia ha figli? se si e sono maggiorenni devono rinunciare anche questi, se sono minorenni occorre rinunciare o passando per il giudice tutelare (che se vede lesi i loro diritti non sarà d'accordo) o lasciando cadere il diritto per 10 anni.

In conclusione, anche nell'ipotesi da te prospettata, per me non vi è certezza sul risultato.

Inoltre occorrerebbe valutare la percentuale dei debiti di tuo fratello sul valore del bene.

Se è inferiore al 33%, allora la rinuncia di tua sorella potrebbe anche essere valida, l'azione del creditore non potrà superare in valore la sua quota (il creditore potrà iscrivere ipoteca, ma quando mai troverà un acquirente che si prende una quota di appartamento per di più abitata da un altro comproprietario e/o percorrebbe se possibile con una causa, la via della vendita all'asta con aggravio di spese?), ma se il debito è superiore al 33% diciamo superiore o uguale al 50% la rinuncia di tua sorella porterebbe la quota di tuo fratello/nipote al 50% e quindi il fisco avrebbe maggior valore da aggredire
Ho letto solo ora cosa dice Arianna26 e speriamo sia così.
Luigi
 

renato63

Nuovo Iscritto
Innanzitutto mia sorella non ha figli, per cui almeno quella complicazione non è presente...
La persona che ci ha consigliato di procedere in questo modo ipotizzava che l'accettazione espressa (e quindi irrevocabile) della figlia di mio fratello potesse essere un impedimento all'accettazione "forzata" di mio fratello (in altre parole lui non potrebbe più accettare la sua parte di eredità perché essa non è più disponibile essendo passata irrevocabilmente alla figlia).
Ritengo molto valida la tua osservazione sull'ammontare del debito: in effetti la rinuncia di mia sorella potrebbe essere addirittura dannosa sotto questo aspetto. Mi devo informare su questo.
Grazie mille per la tua gentilezza!
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
non sono un giurista ma ho i miei dubbi che quello che si ipotizzava poteva garantirvi al 100% da un'azione del creditore, il quale come recita l'articolo si può sostituire al debitore. E' un poco come l'imprenditore che fallisce e prima di fallire dona la casa alla moglie per distrarla dalla massa o compra qualcosa ad un prezzo spropositato rispetto al valore. Tali azioni hanno l'intento che hai tu, quindi se nessun creditore reclama filano lineari, ma se un creditore ne viene a conoscenza farà di tutto, dico giustamente, per rientrare del credito.
In bocca al lupo.
Luigi
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto