Ciao renato63
Dispositivo dell'art. 2900 Codice Civile
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare (1) i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (2) [790, 974, 1015 3, 1113, 1201, 1259, 1780 2, 1796 2, 2036 3, 2789, 2856, 2866, 2871 2]. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [c.p.c. 102] (3) (4).
Note
(1) Presupposti di tale azione sono: a) l'esistenza di un credito, anche solo eventuale, ed anche se sottoposto a termine o condizione; b) l'inerzia del debitore nell'occuparsi di un suo affare ossia nell'esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi, valutata in termini oggettivi; c) il pericolo attuale che dall'inerzia del debitore derivi un danno futuro al suo patrimonio, tale da diminuire la generica garanzia patrimoniale [v. 2740].
(2) Altro presupposto per l'esercizio dell'azione è quello del contenuto patrimoniale e della natura non personale dei diritti e delle azioni. Pertanto il creditore non può sostituirsi al debitore nell'esercizio di diritti inerenti ai rapporti familiari (es.: chiedere la separazione personale [v. 150]) e nell'esercizio dei diritti della personalità (diritto al nome [v. 6], all'immagine [v. 10]).
(3) È dunque una forma di litisconsorzio necessario.
(4) Da tale comma la dottrina ha dedotto a contrario l'ammissibilità di un'azione surrogatoria stragiudiziale. Il creditore, infatti, senza adire l'autorità giudiziaria, potrà ad esempio al posto del debitore iscrivere ipoteca, richiedere il pagamento, effettuare atti interruttivi della prescrizione etc.
Da quello che dice l'articolo, se i creditori con la rinuncia all'eredità vedono leso il loro ditritto al risarcimento dei crediti possono agire per impedire ciò sostituendosi alle azioni che il debitore avrebbe dovuto intraprendere.
Inoltre la sorella che rinuncia ha figli? se si e sono maggiorenni devono rinunciare anche questi, se sono minorenni occorre rinunciare o passando per il giudice tutelare (che se vede lesi i loro diritti non sarà d'accordo) o lasciando cadere il diritto per 10 anni.
In conclusione, anche nell'ipotesi da te prospettata, per me non vi è certezza sul risultato.
Inoltre occorrerebbe valutare la percentuale dei debiti di tuo fratello sul valore del bene.
Se è inferiore al 33%, allora la rinuncia di tua sorella potrebbe anche essere valida, l'azione del creditore non potrà superare in valore la sua quota (il creditore potrà iscrivere ipoteca, ma quando mai troverà un acquirente che si prende una quota di appartamento per di più abitata da un altro comproprietario e/o percorrebbe se possibile con una causa, la via della vendita all'asta con aggravio di spese?), ma se il debito è superiore al 33% diciamo superiore o uguale al 50% la rinuncia di tua sorella porterebbe la quota di tuo fratello/nipote al 50% e quindi il fisco avrebbe maggior valore da aggredire
Ho letto solo ora cosa dice Arianna26 e speriamo sia così.
Luigi