elisa696

Membro Attivo
Conduttore
Salve, se mio padre ha fatto una donazione cospicua in vita ad un figlio, ledendo la mia quota di legittima, e successivamente a distanza di mesi lascia un testamento in cui scrive che lascia la sua eredita' ai suoi figli riservando la sua quota disponibile a me ( il suo patrimonio dopo quella donazione e alla stesura del testamento è 0) , questo cosa vuol dire? Mettendo da parte le relative quote di legittima, significa che lascia a me la quota disponibile di 0 e la quota disponibile spetta all'altro figlio in quanto donata precedentemente? o la cosa è retroattiva e impugnando la donazione si rimette tutto in gioco e la quota disponibile come da testamento toccherebbe a me? Non so se si è capito cosa voglio dire, mi auguro di si.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 556 c.c. (Determinazione della porzione disponibile):
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Inoltre,
Art. 737 c.c. (Soggetti tenuti alla collazione):
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
 

elisa696

Membro Attivo
Conduttore
quindi se ho capito bene, la quota disponibile si calcola anche sulle donazioni, è corretto? di conseguenza si puo impugnare la quota disponibile data all'altro figlio, è corretto?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tu hai diritto alla tua quota di legittima e alla quota disponibile.
La quota disponibile è quella dalla quale attingere indicata nell'atto "non soggetta a collazione". Altrimenti tutto il patrimonio, sommato a quello donato in eccedenza alla quota disponibile, decurtato dai debiti, concorre a formare la massa da dividere fra gli aventi diritto.
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
La quota disponibile è quella dalla quale attingere indicata nell'atto "non soggetta a collazione". Altrimenti tutto il patrimonio, sommato a quello donato in eccedenza alla quota disponibile, decurtato dai debiti, concorre a formare la massa da dividere fra gli aventi diritto.
In questo caso però la disponibile è stata lasciata per testamento e quindi è un annullamento della dispensa alla collazione.
 
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