Liliana1969

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Sono un imprenditore agricolo. Sono interessato ad acquistare dei terreni agricoli confinanti ai miei. Il proprietario ha donato i terreni anzichè venderli e pertanto non incorrere nel mio diritto di prelazione. Ho letto di una sentenza o di una direttiva dell'agenzia delle entrate che sostiene che la donazione deve avvenire secondo l'albero genealogico diretto e che in caso contrario la donazione non è valida ma è mera simulazione per eludere il diritto di prelazione del confinante. Mi sapete dare qualche riferimento? Grazie
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Comunque non hai diritto ad esercitare la prelazione.

Sei male informata.
Ti posto alcune eccezzioni fra le quali rientra anche il caso che citi:

h) Permuta


La prelazione non trova applicazione nel caso di permuta del fondo con altro bene (art. 8, secondo comma della legge n. 590 del 1965).


Il motivo per cui la permuta è stata esclusa consiste nell’infungibilità della controprestazione, in quanto il coltivatore non è in grado di offrire al proprietario del terreno una prestazione identica a quella che è in grado di offrire il terzo. La norma dell’art. 8 della legge 590/1965 si riferisce ad ogni ipotesi di permuta e non soltanto alla permuta del terreno agricolo con altro terreno.


La Cassazione interpreta questa fattispecie in modo onnicomprensivo, così che la prelazione è da escludersi ogni qual volta il corrispettivo sia costituito da un bene in natura, fermo restando questa soluzione anche qualora vi siano conguagli in denaro, purchè il versamento in denaro non sia prevalente rispetto allo scambio del bene in natura (nel qual caso non si avrà più permuta con conguaglio ma una vera e propria compravendita in cui parte del prezzo è pagato in natura).


i) Atti a titolo gratuito e divisione


La legge presuppone, per l’esercizio della prelazione, che il fondo sia alienato come corrispettivo e pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie né i negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né i negozi non traslativi ma semplicemente dichiarativi, come la divisione.


l) Negotium mixtum cum donatione

Di recente la Cassazione ha ribadito che il diritto di prelazione presuppone un trasferimento a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la prelazione in esame è inapplicabile.
Riferendosi ad un suo già consolidato orientamento, la Suprema Corte ha affermato che il negotium mixtum cum donatione si verifica in tutti i casi in cui si trasferisce un bene a prezzo di favore, che costituisce donazione indiretta, e quindi si ha un atto parzialmente a titolo gratuito.
 

Liliana1969

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Proprietario Casa
Conosco i riferimenti normativi che mi hai mandato, ma ti riporto un post su questo sito di qualche tempo fa:

intervento del 15/01/2013 su un forum (propit.it) che riporto:


Inizio citazione--------
Nella donazione, visto che è a titolo gratuito, la prelazione non esiste.
Essendo chiamata anche "successione in vita" la donazione deve essere però fatta rispettando l'albero genealogico, cioè da padre a figlio, nipote, ecc. cioè nel rispetto della linea di successione legittima.”


“Ora non ricordo dove l'ho letto, ma c'è una sentenza o una risoluzione Agenzia Entrate che parla proprio di questo. E cioè che la donazione di un terreno agricolo fatta a persona estranea dall'asse ereditario in linea retta non è configurabile come donazione se ci sono dei confinanti agricoltori interessati.

In breve questo era il succo del discorso.

E' Vero che la donazione la posso fare a chi voglio, ma come dice adimecasa, se è fatta per eludere la prelazione, è configurabile come finta vendita e quindi passibile di accertamento.”
-------- Fine citazione

chiedevo lumi in merito, esiste la sentenza o una risoluzione di cui sopra?
 
O

Ollj

Ospite
Ho letto di una sentenza o di una direttiva dell'agenzia delle entrate che sostiene che la donazione deve avvenire secondo l'albero genealogico diretto e che in caso contrario la donazione non è valida ma è mera simulazione per eludere il diritto di prelazione del confinante.
Non conosco tal sentenza in cui si fa riferimento all'assenza del rapporto di parentela.
Lei ha solo una possibilità: impugnare la donazione davanti ad un giudice e sostenere che la stessa costituisca simulazione di compravendita; ovviamente lei dovrà addurre tutti gli elementi utili a sostegno della sua pretesa.
 

Liliana1969

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Non conosco tal sentenza in cui si fa riferimento all'assenza del rapporto di parentela.
Lei ha solo una possibilità: impugnare la donazione davanti ad un giudice e sostenere che la stessa costituisca simulazione di compravendita; ovviamente lei dovrà addurre tutti gli elementi utili a sostegno della sua pretesa.
Senza un precedente, mi sembra una strada difficile da percorrere.
 

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