andrea78

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donazioni

Buongiorno.

Prospetto il seguente caso.
Donazione attraverso bonifico bancario da parte dei nonni (conto cointestato) di un importo al nipote senza ricorrere all'atto pubblico. Il denaro viene utilizzato interamente dal nipote (che forse si dovrà trasferire all'estero per motivi personali) per l'acquisto di immobili all'estero mediante bonifico al proprietario non residente e viene stipulato con il medesimo l'atto di compravendita all'estero. Si è esonerati dal pagamento dell'imposta sulla donazione? In questo caso potrebbe trattarsi di donazione indiretta di immobile? ...tuttavia come è possibile pagare le imposte catastali (se dovute) dato che l'immobile è ubicato all'estero e sconta la tassazione vigente in tale nazione? Potrebbe essere una donazione indiretta di denaro (senza ricadere nella donazione indiretta di immobili)? Inoltre....le donazioni devono essere indicate in dichiarazione dei redditi (da parte del donatario o del beneficiario)? Nel caso di accertamento è sufficiente dimostrare la provenienza del denaro comprovata dai bonifici? Grazie.​
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
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Le imposte di successione e donazione: la donazione indiretta non corre, il rischio di subire l' applicazione dell'imposta di donazione se inferiore al milione di euro . In altri termini, l' acquisto immobiliari finanziati dai nonni è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura dei nonni medesimi , così da consentire al nipote di rendere trasparenti i suoi rapporti economici . È possibile, in sostanza, dichiarare, nell'ambito di una compravendita immobiliare, che la provvista per il pagamento del prezzo deriva non dalle sostanze dell'acquirente ma bensì da terzi (i nonni nel caso di specie). In tale evenienza nessuna ulteriore tassazione, rispetto a quella inerente il trasferimento titolo oneroso sarà dovuta. Nel caso di specie il nipote, quindi, potrebbe “investire” le somme di danaro ricevute per l'acquisto di un immobile “regolarizzando” in tal modo l'operazione in via del tutto gratuita.
Per quanto attiene le imposte estere occorre assumere informazioni presso lo Stato Estero. Le donazioni non vanno dichiarate in dichiarazione dei redditi, ma vanno dichiarati nel quadro W i trasferimenti di denaro (ai fini del monitoraggio)
In Italia non devesi dichiarare alcun reddito del fabbricato se abitato direttamente dal nipote come pare.
Si consiglia l'assistenza di un notaio
 

andrea78

Nuovo Iscritto
Grazie per la esauriente risposta.
Purtroppo l'atto di compravendita (presso notaio) all'estero è stato già stipulato e non è indicato che il denaro deriva da provvista dei nonni, anche se la tracciabilità dei bonifici è trasparente. Nello stesso giorno il denaro transitato sul conto del nipote (che ha il conto presso la medesima banca dei nonni) è stato a sua volta inviato a mezzo bonifico al proprietario degli immoboli all'estero. In caso di accertamento (relativamente al redditometro) l'esibizione dei bonifici basta a dimostrare la provenienza del denaro?
Inoltre azzardo una teoria... in realtà quello che viene definito "denaro" sul conto corrente in banca non è più propriamente un "titolo di credito"? Le commissioni (sono abbuonate per alcuni contratti, ma ciò non vuol dire che non esistano) che si pagano per prelevare il denaro, sono una sorta di prezzo per convertire il titolo di credito in denaro....quindi la donazione non potrebbe essere "donazione di titoli di credito"?
Relativamente al modello RW mi farebbe piacere se potesse dare un'occhiata a quanto ho scritto nel forum "dich. redditi, sanzioni etc" per un Suo parere. Grazie infinite.
Cordiali saluti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Dimenticavo di riferire che già dalla prossima dichiarazione dei redditi sarà necessario indicare il possesso della casa all'estero, solo come dato informativo ; se il nipote non affitta la casa non produce reddito tassabile ma come detto và solo segnalata. Cio' comporta che il Fisco rileverà dal modello della dichiarazione che suo Nipote ha affrontato una spesa TOT e non trovando riscontro del flusso finanziario nel quadro W potrebbe inviare un questionario chiedendo spiegazioni sia sulla provenienza dei soldi che sulla mancanza di un reddito rapportabile alla spesa. A quel punto non rimarrà che produrre copia dei conti identificanti la filiera dei flussi di denaro sostenendo che la causale sottostante è un prestito infruttifero o una donazione; Se accettata la tesi del prestito non dovrebbero sortire sanzioni; e neppure se il fisco accertasse una donazione di denaro in quanto mancherebbe l’ oggetto della sanzione visto che la donazione di denaro fra parenti in linea retta ( quale è il figlio del figlio ) è esente da imposte fino a 1.000.000 di euro

Estratto circolare Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2009, n. 43..omissis…
Fermo restando quanto finora precisato, si fa presente che l’esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell’interpretazione della disposizione recata nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nella parte in cui connota gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW come quelli “… attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia …”. In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.
Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi.
 

andrea78

Nuovo Iscritto
Buongiorno.
Grazie per la risposta, mi fa molto piacere di trovare finalmente una persona competente professionalmente e preparata.
Sono pienamente d'accordo con quanto Lei ha scritto.
Tuttavia, nello specifico, il problema risiede nel fatto che la situazione dei bonifici all'estero (nel corso del 2008) e dell'atto di compravendita (nel corso del 2009) si pongono a cavallo di due diversi orientamenti (e anni di imposizione). Come Lei ha giustamente enunciato, la circolare 43/e e quelle successive annunciano che nella prossima dich. dei redditi andranno indicati anche i beni all'estero a prescindere dalla produzione del reddito. Tuttavia nel 2008, anno in cui sono stati effettuati i bonifici, l'orientamento era differente e si riferiva a quanto enunciato in circolare 9/e e circolare 54/e (in quest'ultima, in modo esplicito, veniva descritto il legame di sezione II con sezione III). Riepilogando: nel corso del 2008 venivano effettuati dei bonifici all'estero (dal conto del nipote e grazie alla provvista dei nonni) direttamente sul conto della società che curava la costruzione dell'immobile (erano persviste delle scadenze in compromesso fra le parti)...tuttavia diversamente da quanto accade in Italia, l'atto di compravendita era stipulato (per ragioni di collaudo, permessi di resid etc) nel 2009. Quindi nel 2008, il nipote (a suo rischio) vantava un credito infruttuoso (dimostrabile dai bonifici e dalle fatture rilasciate al medesimo) nei confronti della società di costruzioni, la quale avrebbe corrisposto (adempiendo all'obbligazione in compromesso) solo nel 2009 (all'atto di compravendita) il bene (l'immobile). Di conseguenza nel 2008 il nipote non era proprietario dell'immobile (se non sbaglio fa fede l'atto di compravendita in quanto il negozio si perfeziona con il medesimo, giusto?), ma il punto (dolens) è se quel "credito vantato" nei confronti della società costruttrice fosse suscettibile di essere indicato in sezione II (come investimento finanziario, anche se finalizzato per l'acquisto dell'immobile) e III (per i relativi bonifici) di RW. A parere mio, no, in quanto il denaro non era nella disponibilità del nipote (ma nelle tasche della società di costruzione), quindi non esisteva una consistenza all'estero in grado di generare reddito imponibile...di conseg. anche sezione III era da escludere perchè legata agli "investimenti suddetti" di sezione II secondo le istruzioni dell'Agenzia. Va tenuto presente che comunque la finalità era l'acquisto dell'immobile realizzatasi nel 2009...Tuttavia se si tiene distinti i due periodi di imposta 2008 e 2009, nel 2008 risultano solo dei bonifci all'estero a terzo legati ad un compromesso privato fra le parti (si crea un'obbligazione ad adempiere reciproca in due momenti diversi). A Suo parere tale caso concreto era suscettibile di indicazione nel modello W di dich dei redditi 2009 (relativa ad anno di imposta 2008)? Inoltre, mutando l'orientamento fra periodo d'imposta 2008 e periodo di imposta 2009, essendo esplicitamente indicato in sezione III (almeno fino alla scorsa dichiarazione) che sono da indicare i trasferimenti solo relativi all'anno in oggetto, nella prossima dich il nipote dovrebbe indicare solo sezione II ( perchè l'atto è del 2009) lasciando una lacuna circa i trasferimenti in sezione III. Un problema che avrà anche chi (e penso siano in molti) ad esempio ha acquistato nel 2001 in Francia (paese che non tassa i redditi immobiliari se immobile è tenuto a disposizione e che quindi precedentemente non doveva essere indicato in RW) un immobile e che nella prossima dich. dovrà indicarlo in sezione II, lasciando appunto una lacuna in sezione III (di cui potrebbe essere chiesta spiegazione) relativa alla costituzione dei capitali per l'acquisto (redditometro). Speriamo che l'Agenzia nelle prossime indicazioni di compilazione di RW, accorgendosi del problema, renda possibile indicare i trasferimenti di denaro anche relativi ad anni precedenti in sezione III nell'interesse della trasparenza e del contribuente (riconoscendo che il mutato orientamento altrimenti provaca questa lacuna insanabile, se non con controlli e dimostrazioni di buona fede incontestabili..a mio dire uno spreco per entrambe le parti). Forse la circolare 43, a parere mio, se interpretata in maniera errata (rispetto alle indicazioni dell'Agenzia), conduce fuori strada nella parte in cui richiama i casi in cui con l'acquisto dell'immobile si possono avere, in passato, violato le norme sul monitoraggio...da una lettura attenta e coordinata con le altre circolari precedenti risulta chiaro che si riferiva al trasporto al seguito (indicato gia in circolare 9/e 2002) o alla costituzione di un conto corrente all'estero (quindi attività finanziaria in grado di produrre reddito) su cui ipoteticamente fosse transitato il denaro per l'acqusito. Molti invece hanno interpretato che in ogni caso fosse stata omessa (con conseguente violazione del monitoraggio) la compilazione di sezione III nell'anno di acquisto (ritenedo sezione III autonoma...ma se a prescindere sezione II non si doveva indicare, perchè indicare la sola sezione III contravvenendo al legame fra le due sezioni che si evince da circolare 54/e del 2002?) sia anche se operata tramite bonifico a mezzo intermediario residente...implicitamente (data, appunto, l'interpretazione errata convalidata sulla scia del mutato orientamento di circolare 43/e) spingendo a prendere in considerazione la possibilità dello scudo. Molte autorevoli fonti, su autorevoli giornali hanno lasciato intendere possibile tale interpretazione...(del tipo: paga perchè anche se non hai sbagliato in passato e nonostante la tua buona fede, da domani, mutando l'orientamento, potresti risultare in errore anche per il passato) Condivide? Sono consapevole che si tratta di un rompicapo... Grazie infinite!!!

P.s. Per quello che concerne le tasse all'estero il nipote ha pagato l'imposta fissa piena prevista per l'acquisto di immobili calcolata in percentuale sul valore (era prezzo di acquisto era al lordo) oltre che il notaio. Nessun problema sulla tracciabilità dei bonifici oggetto della provvista al nipote o del prestito se ritenuto tale. Esiste, a Suo parere, a posteriori, un modo per rendere ancora più trasparente l'operazione? Grazie!
 

Jrogin

Fondatore
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Questa non è certo una materia sulla quale sono preparato, ma scrivo questo post per esprimere un apprezzamento personale e spero condiviso dai frequentatori di Propit ad andrea78 e ad Ennio Alessandro che con la loro analisi fatta di domande-rispote, incuriosiscono il lettore e lo invogliano a saperne di più, ma soprattutto perchè sono due persone competenti.:applauso:
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Gentile signore il quesito è un po' particolare e richiede uno studio approfondito che richiederebbe del tempo. Il problema lo conosco a grande linee in quanto non ho affrontato in pratica alcun caso del genere. >Per cui (al solo fine di evitare di essere impreciso) le consiglio di rivolgersi ad un collega per l'approfondimento. Tengo solo a precisarle che nell'ambito della normativa "sullo scudo fiscale" Lei ed il suo consulente con ogni probabilità troverà la risposta adeguata. In base a detta norma puo' ancora usufruire dell scudo ter chi fosse proprietario alla data del 31 dicembre 2008 e sia ancor oggi proprietario di immobili e/o abbia violato gli obblighi di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per non aver evidenziato il trasferimento di somme per il loro acquisto . Il termine è il 30 aprile 2010 . spero di esserle stato utile
 

andrea78

Nuovo Iscritto
Buonasera.

Grazie per il prezioso consiglio.
Più che allo scudo, avrei pensato al ravvedimento operoso per due motivi: 1) la dich. in oggetto è quella del 2009 (l'ultima), anno di imposta 2008, quindi i termini (avendo presentato regolarmente la dich. dei redditi originaria e integrando il solo quadro rw) per il ravvedimento operoso scadono con la presentazione della prossima dichiarazione (come indicato in circolare 49/e dell'agenzia pag 26 se non erro). La scadenza dei 90 giorni è riferita alla presentazione stessa della dich (originaria) eventualmente non presentata nei termini e non a quella di omissione del solo quadro per la quale è previsto il ravvedimento operoso.
2) inoltre sarebbe meno onerosa dato che la sanzione è del 10% (la minima) ridotta ad 1/10 degli importi omessi (per ogni sezione). Quindi ben al di sotto del 7%.
Giusta osservazione? Grazie...

Cordiali saluti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Confermo: La circolare 49/E esamina il caso del contribuente che ha presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2008, omettendo per la presentazione del quadro RW ; In tal caso viene specificato che la violazione può essere sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (Unico 2010), con il versamento della sanzione ridotta: Quest'ultima sarà pari a un decimo della sanzione edittale del 10% e quindi sarà pari all'1% degli importi non dichiarati.
 

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