Buongiorno.
Grazie per la risposta, mi fa molto piacere di trovare finalmente una persona competente professionalmente e preparata.
Sono pienamente d'accordo con quanto Lei ha scritto.
Tuttavia, nello specifico, il problema risiede nel fatto che la situazione dei bonifici all'estero (nel corso del 2008) e dell'atto di compravendita (nel corso del 2009) si pongono a cavallo di due diversi orientamenti (e anni di imposizione). Come Lei ha giustamente enunciato, la circolare 43/e e quelle successive annunciano che nella prossima dich. dei redditi andranno indicati anche i beni all'estero a prescindere dalla produzione del reddito. Tuttavia nel 2008, anno in cui sono stati effettuati i bonifici, l'orientamento era differente e si riferiva a quanto enunciato in circolare 9/e e circolare 54/e (in quest'ultima, in modo esplicito, veniva descritto il legame di sezione II con sezione III). Riepilogando: nel corso del 2008 venivano effettuati dei bonifici all'estero (dal conto del nipote e grazie alla provvista dei nonni) direttamente sul conto della società che curava la costruzione dell'immobile (erano persviste delle scadenze in compromesso fra le parti)...tuttavia diversamente da quanto accade in Italia, l'atto di compravendita era stipulato (per ragioni di collaudo, permessi di resid etc) nel 2009. Quindi nel 2008, il nipote (a suo rischio) vantava un credito infruttuoso (dimostrabile dai bonifici e dalle fatture rilasciate al medesimo) nei confronti della società di costruzioni, la quale avrebbe corrisposto (adempiendo all'obbligazione in compromesso) solo nel 2009 (all'atto di compravendita) il bene (l'immobile). Di conseguenza nel 2008 il nipote non era proprietario dell'immobile (se non sbaglio fa fede l'atto di compravendita in quanto il negozio si perfeziona con il medesimo, giusto?), ma il punto (dolens) è se quel "credito vantato" nei confronti della società costruttrice fosse suscettibile di essere indicato in sezione II (come investimento finanziario, anche se finalizzato per l'acquisto dell'immobile) e III (per i relativi bonifici) di RW. A parere mio, no, in quanto il denaro non era nella disponibilità del nipote (ma nelle tasche della società di costruzione), quindi non esisteva una consistenza all'estero in grado di generare reddito imponibile...di conseg. anche sezione III era da escludere perchè legata agli "investimenti suddetti" di sezione II secondo le istruzioni dell'Agenzia. Va tenuto presente che comunque la finalità era l'acquisto dell'immobile realizzatasi nel 2009...Tuttavia se si tiene distinti i due periodi di imposta 2008 e 2009, nel 2008 risultano solo dei bonifci all'estero a terzo legati ad un compromesso privato fra le parti (si crea un'obbligazione ad adempiere reciproca in due momenti diversi). A Suo parere tale caso concreto era suscettibile di indicazione nel modello W di dich dei redditi 2009 (relativa ad anno di imposta 2008)? Inoltre, mutando l'orientamento fra periodo d'imposta 2008 e periodo di imposta 2009, essendo esplicitamente indicato in sezione III (almeno fino alla scorsa dichiarazione) che sono da indicare i trasferimenti solo relativi all'anno in oggetto, nella prossima dich il nipote dovrebbe indicare solo sezione II ( perchè l'atto è del 2009) lasciando una lacuna circa i trasferimenti in sezione III. Un problema che avrà anche chi (e penso siano in molti) ad esempio ha acquistato nel 2001 in Francia (paese che non tassa i redditi immobiliari se immobile è tenuto a disposizione e che quindi precedentemente non doveva essere indicato in RW) un immobile e che nella prossima dich. dovrà indicarlo in sezione II, lasciando appunto una lacuna in sezione III (di cui potrebbe essere chiesta spiegazione) relativa alla costituzione dei capitali per l'acquisto (redditometro). Speriamo che l'Agenzia nelle prossime indicazioni di compilazione di RW, accorgendosi del problema, renda possibile indicare i trasferimenti di denaro anche relativi ad anni precedenti in sezione III nell'interesse della trasparenza e del contribuente (riconoscendo che il mutato orientamento altrimenti provaca questa lacuna insanabile, se non con controlli e dimostrazioni di buona fede incontestabili..a mio dire uno spreco per entrambe le parti). Forse la circolare 43, a parere mio, se interpretata in maniera errata (rispetto alle indicazioni dell'Agenzia), conduce fuori strada nella parte in cui richiama i casi in cui con l'acquisto dell'immobile si possono avere, in passato, violato le norme sul monitoraggio...da una lettura attenta e coordinata con le altre circolari precedenti risulta chiaro che si riferiva al trasporto al seguito (indicato gia in circolare 9/e 2002) o alla costituzione di un conto corrente all'estero (quindi attività finanziaria in grado di produrre reddito) su cui ipoteticamente fosse transitato il denaro per l'acqusito. Molti invece hanno interpretato che in ogni caso fosse stata omessa (con conseguente violazione del monitoraggio) la compilazione di sezione III nell'anno di acquisto (ritenedo sezione III autonoma...ma se a prescindere sezione II non si doveva indicare, perchè indicare la sola sezione III contravvenendo al legame fra le due sezioni che si evince da circolare 54/e del 2002?) sia anche se operata tramite bonifico a mezzo intermediario residente...implicitamente (data, appunto, l'interpretazione errata convalidata sulla scia del mutato orientamento di circolare 43/e) spingendo a prendere in considerazione la possibilità dello scudo. Molte autorevoli fonti, su autorevoli giornali hanno lasciato intendere possibile tale interpretazione...(del tipo: paga perchè anche se non hai sbagliato in passato e nonostante la tua buona fede, da domani, mutando l'orientamento, potresti risultare in errore anche per il passato) Condivide? Sono consapevole che si tratta di un rompicapo... Grazie infinite!!!
P.s. Per quello che concerne le tasse all'estero il nipote ha pagato l'imposta fissa piena prevista per l'acquisto di immobili calcolata in percentuale sul valore (era prezzo di acquisto era al lordo) oltre che il notaio. Nessun problema sulla tracciabilità dei bonifici oggetto della provvista al nipote o del prestito se ritenuto tale. Esiste, a Suo parere, a posteriori, un modo per rendere ancora più trasparente l'operazione? Grazie!