maria55

Membro Attivo
Professionista
Se vuoi fare da solo ( ti assicuro non è difficile):
- definisci il termine ultimo (entro un anno dal decesso);
- individua l'Ufficio competente a ricevere la denunzia di successione (dipende dall'ultima residenza del de cuius);
- procurati la modulistica presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o scaricali dal sito internet;
- " una visura catastale dell'immobile;
- stato di famiglia integrale del de cuius;
- certificato di morte;
- stato di famiglia di ciascun erede;
- codice fiscale del de cuius e di tutti gli eredi;
- fotocopia documento di tutti gli eredi.
N.B. Verifica accuratamente se ci sono altri cespiti ( libretti di risparmio, c/c, titoli, ) oltre la casa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
- stato di famiglia integrale del de cuius;
- certificato di morte;
- stato di famiglia di ciascun erede
Quei certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione (o ai privati gestori di pubblici servizi).
Nei rapporti con quei soggetti bisogna sempre fare ricorso alle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni (e dell'atto di notorietà).
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Una piccola rivoluzione, sicuramente la fine di un’era: dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti.
Tale cambiamento, fortemente voluto dal precedente Ministro Brunetta e portato avanti dall’attuale Ministro Patroni Griffi, è conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l’art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183.
In base a tali disposizioni, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.
Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000,

«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato»
2012: la PA dice addio ai certificati
 

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